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collocazione sussidiaria ex art. 2776

  • ESIM_MACERATA

    FERMO
    24/01/2017 11:31

    collocazione sussidiaria ex art. 2776

    Devo procedere ad un riparto dove ho la seguente situazione:
    ho due creditori intervenuti che chiedono il privilegio ex art 2776 comma 2 c.c.; il primo, con intervento del 31/10/2013, ha depositato in sede di precisazione del credito n. 2 pignoramenti mobiliari infruttuosi (il debitore non è reperibile) precedenti alla data dell'intervento. Il secondo creditore, con intervento successivo, non ha depositato la prova dei pignoramenti mobiliari.
    Il secondo creditore ha comunque il privilegio ex art 2776 comma 2 in quanto basta che ci sia almeno una esecuzione mobiliare infruttuosa oppure è necessario che anche il secondo creditore vi abbia provveduto?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/01/2017 20:45

      RE: collocazione sussidiaria ex art. 2776

      Secondo la Corte appello Torino, 10/08/2004, "ai fini del sorgere del privilegio immobiliare sussidiario di cui all'art. 2776 c.c. non è sufficiente la ragionevole certezza "a priori" della incapienza di eventuale esecuzione mobiliare, ma occorre il previo infruttuoso (in tutto o in parte) esperimento di pignoramento o di intervento nell'esecuzione. Il creditore non può giovarsi, per il maturare del requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2776 c.c., dell'infruttuoso pignoramento mobiliare eseguito da un altro creditore".
      Secondo, invece, Trib. Bari 10/04/2008 "la collocazione sussidiaria della pretesa vantata dal creditore sugli immobili di proprietà del debitore spetta al creditore privilegiato sulla generalità dei beni immobili in caso d'infruttuosa esecuzione mobiliare, requisito che può dimostrarsi anche mediante la prova che il credito sarebbe rimasto incapiente qualora si fosse spiegato l'intervento, non potendo tentarsi l'avvio di una nuova procedura esecutiva ove difettino beni mobili pignorabili in danno del medesimo debitore".
      A noi convince più questa seconda lettura dell'art. 2776 c.c.- che peraltro trova una conferma in un risalente (ma anche unico) precedente della Cassazione che si era espressa negli stessi termini con la sentenza n. 673 dell'1/03/1968- perché quando si può con sufficiente sicurezza dire che il creditore sarebbe rimasto incapiente ove avesse promosso l'esecuzione mobiliare o avesse spiegato intervento in una esecuzione mobiliare da altri promossa, diventa superfluo pretendere dal creditore un'attività processuale sicuramente inutile (l'intervento nella procedura esecutiva rivelatasi incapiente).
      Questo ovviamente sposta la questione sul dato concreto perché si tratta di valutare caso per caso la situazione alla luce della documentazione disponibile.
      Nel suo caso, fermo restando che noi dall'esterno possiamo fare solo una valutazione astratta, ci sembra che il fatto che il debitore sia irreperibile e che altro creditore abbia eseguito due pignoramenti senza soddisfarsi, siano elementi idonei per dire che anche il secondo creditore con privilegio sussidiario che non ha partecipato all'esecuzione mobiliare non avrebbe trovato capienza in quella sede; ma, ribadiamo, questa è una valutazione che può fare soltanto lei, in base a ciò che il creditore le offre come prova.
      Zucchetti SG srl