Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Progetto distribuzione - creditore ipotecario insoddisfatto - creditore chirografario

  • Fosco Bartolucci

    Fermignano (PU)
    23/03/2017 10:48

    Progetto distribuzione - creditore ipotecario insoddisfatto - creditore chirografario

    Buongiorno.
    Vorrei il Vs. autorevole punto di vista relativamente alla seguente problematica emersa in sede di formazione di un progetto di distribuzione.
    I cespiti immobiliari sono stati venduti in un lotto unico, così come individuato dal perito estimatore nominato dal G.E., costituito da più particelle catastali.
    Le particelle del lotto risultano ipotecate in modo difforme tra i creditori, nel senso che il creditore ipotecario di 1° grado, creditore procedente, ha ipotecato tutte le particelle, mentre i creditori ipotecari di 2° e 3° grado hanno ipotecato una sola particella (quella di valore più consistente); nell'esecuzione sussistono anche creditori chirografari.
    Esemplificando il caso, il cespite è stato venduto a 100 in lotto unico, il perito estimatore ha quotato la particella a) 80, la particella b) 20.
    Il creditore ipotecario di 1° grado vanta un credito di 30, quelli di 2° e 3° grado rispettivamente di 350 e 150, i chirografari 5.
    Nella graduazione, il creditore di 1° grado viene soddisfatto interamente; quanto alla massa residua (100 - 30 = 70), pare corretto procedere all'imputazione pro-quota individuata dal ctu: 70*80% = 56, 70*20% = 14.
    Ora, visto che i creditori di 2° e 3° grado hanno l'ipoteca solo sulla quota a) del lotto (tralasciando ogni divagazione circa il disposto dell'art. 2856 c.civ.), sembrerebbe corretto attribuire al creditore di 2° grado l'intera massa residua di 56, restando lo stesso incapiente per la differenza e del tutto insoddisfatto il creditore di 3°grado.
    Così pure, parrebbe corretto attribuire l'ulteriore massa 14 ai chirografari (=5) e destinare il residuo finale (9)al debitore.
    Chiedo se l'iter logico sopra esposto possa considerarsi corretto alla luce del disposto dell'art. 54 L.Fall. che statuisce che il creditore ipotecario che non trova capienza sul bene gravato passa in chirografo; in tale accezione, gli ipotecari insoddisfatti trovano soddisfazione concorrendo con i chirografari; a me pare che il disposto non sia applicabile in via analogica al pignoramento posta la differente natura dell'"esecuzione" in quanto, nell'esecuzione immobiliare, e nel caso sopra esposto, l'incapienza deriva dalla vendita del bene gravato da ipoteca e la parte dell'attivo da destinarsi ai chirografari discende dalla massa immobiliare, mentre nel fallimento, data la natura collettiva dell'esecuzione, possono coesistere masse differenti e l'ipotecario insoddisfatto dalla massa immobiliare potrebbe trovare capienza in via chirografaria attingendo da altre masse (es. mobiliare).
    Ringrazio anticipatamente.
    Dott. Fosco Bartolucci



    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/03/2017 20:58

      RE: Progetto distribuzione - creditore ipotecario insoddisfatto - creditore chirografario

      Lei correttamente dice che va primariamente soddisfatto il creditore ipotecario di primo grado, che ha ipoteca su entrambe le particelle. Questo significa che il ricavato di entrambe le particelle partecipano in proporzione alla soddisfazione dell'ipotecario di primo grado. Seguendo i valori da lei indicati, vuol dire che per pagare il credito di 30 dell'ipotecario di primo grado sono state utilizzate 24 di provenienza dalla particella a9 e 6 di provenienza dalla particella b), per cui dopo questo primo pagamento residuano 70, così distribuite: -particella a) 56 (80-24),-particella b) 14 (20-6), esattamente come da lei calcolato.
      Altrettando corretta è la sua ulteriore osservazione che, poiché i creditori di 2° (Tizio) e 3° grado (Caio) hanno l'ipoteca solo sulla particella a), l'intera massa residua di 56 va attribuire al creditore di 2° grado, restando lo stesso incapiente per la differenza e del tutto insoddisfatto il creditore di 3°grado.Pagate quindi 56 a Tizio, rimangono da distribuire 14, quale ricavato della particella b).
      A questo punto noi incominciamo a dissentire dalla sua ricostruzione in quanto riteniamo che il principio posto dall'art. 54 l.f., secondo cui i creditori ipotecari incapienti sul bene gravato concorrono per il residuo con i creditori chirografaria sia espressione di un principio generale valevole anche nell'esecuzione individuale, nel caso di pluralità di immobili pignorati; in questi casi occorre procedere a tante graduatorie quanti sono i cespiti liquidati, con una pluralità di sottomasse in ognuna delle quali si forma una graduatoria, secondo il grado previsto dalla legge, e a ciascuna sottomassa partecipano i creditori che hanno effettuato il pignoramento sui beni che costituiscono quella sottomassa o sono intervenuti nell'esecuzione che li coinvolge.
      Il suo ragionamento, che esclude i creditori ipotecari Tizio per la parte incapienti dalla distribuzione del ricavato della particella b) e Caio totalmente incapiente, sarebbe quindi esatto ove i due creditori in questione non avessero effettuato il pignoramento della particella b) o non fossero intervenuti nell'esecuzione che coinvolgeva anche detta particella; ma se (come pensiamo) così non è stato, Tizio e Caio, avendo coinvolto nell'esecuzione anche la particella b), sulla quale partecipano come chirografari, vanno considerati come tali nella distribuzione del ricavato da detta particella sicchè le 14 residue- ammesso che in base alle regole sull'intervento tutti i chirografri abbiano pari posizione- vanno distribuite in proporzione tra tutti i chirografri compreso Tizio, per il credito residuo e Caio.
      Zucchetti SG srl

      • Fosco Bartolucci

        Fermignano (PU)
        24/03/2017 17:35

        RE: RE: Progetto distribuzione - creditore ipotecario insoddisfatto - creditore chirografario

        Ringrazio per la celere risposta.
        I creditori ipotecari sono intervenuti nell'esecuzione incardinata dal 1° ipotecario con l'atto di pignoramento e di conseguenza, applicandosi il disposto dell'art. 54 L.Fall., concorrono in seno alla massa chirografaria; le mie perplessità sulla portata generale o meno del principio di cui all'art. 54 L.Fall. nascevano dal fatto che le due discipline (pignoramento immobiliare e fallimento) non sono sempre equiparabili in tutto e per tutto (es. decorso interessi per chirografari, norme sugli interventi, ecc...)e perciò mi ritengo confortato dal vs. punto di vista in ordine a ciò.
        Dott. Fosco Bartolucci