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Esecuzione immobiliare e conversione del pignoramento ex art 495 cpc

  • Sonia Polvara

    Casalpusterlengo (LO)
    15/06/2016 19:07

    Esecuzione immobiliare e conversione del pignoramento ex art 495 cpc

    Buonasera,
    vorrei sottoporvi il seguente caso:
    nel 2013 si instaura una procedura esecutiva immobiliare ad opera di un condominio che viene interrotta con la conversione del pignoramento ex art 495 cpc;
    nel 2014 si instaura una nuova procedura esecutiva sullo stesso immobile ad opera dell'Istituto di Credito che vanta un credito ipotecario per l'accensione del mutuo;
    nel 2015 viene nominato il custode/delegato per la vendita dell'immobile oggetto delle due esecuzioni e nello stesso anno il debitore non rispetta il pagamento delle rate e il primo creditore procedente chiede la revoca dell'ordinanza con la quale l'Ill.mo Giudice aveva concesso la conversione del pignoramento e la riunione delle due procedure.
    Premesso ciò sono a richiedere se le somme versate ai sensi dell'ex art 495 cpc dal debitore sono da attribuire interamente alla prima procedura (condominio) per la parte relativa al capitale e interessi maturati benché tale credito sia al chirografo oppure vengono aggiunte alle somme che spettano al creditore fondiario.
    Secondo la sentenza n. 17644 del 10/08/2007 della Cassazione Sezione I sembra che debbano essere assegnate al primo creditore. Nell'attesa di ricevere un vostro parere in merito, vi porgo i miei saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/06/2016 20:15

      RE: Esecuzione immobiliare e conversione del pignoramento ex art 495 cpc

      Anche noi siamo d'accordo sulla soluzione proposta da Cass. 10/08/2007, n. 17644, secondo la quale "In tema di non completamento della procedura di conversione del pignoramento, per non avere il debitore proceduto ai versamenti ordinati dal giudice dell'esecuzione nella loro integralità, le somme comunque versate ai sensi dell'art. 495 c.p.c., pur appartenendo al vincolo del pignoramento, non divengono gravate del diverso vincolo ipotecario esistente sui beni immobili pignorati". Ossia è lo stesso art. 495 cpc che stabilisce che, nel caso il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice, la somma versata faccia parte dei beni pignorati, ma il problema è vedere se l'ipoteca iscritta sull'immobile espropriato si estenda anche a tali somme e la Corte giustamente, a nostro avviso, nega tale estensione perché, stante la specialità della garanzia reale, il vincolo ipotecario che ha interessato l'immobile non è suscettibile di estendersi oltre i beni che ne sono oggetto. Del resto, se così non fosse si attribuirebbe al creditore ipotecario un beneficio estraneo al gravame iscritto dato che il bene ipotecato e pignorato dal primo esecutante, a seguito della conversione, non è stato venduto e, quindi, dalla conversione il creditore ipotecario non ha ricevuto alcun pregiudizio potendo comunque espropriare l'immobile ipotecato e soddisfarsi sul ricavato, come se la conversione non fosse esistita.
      Zucchetti Sg srl