Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Creditore pignorante non intervenuto.

  • Gualtiero Contu

    Cagliari
    01/10/2015 16:42

    Creditore pignorante non intervenuto.

    Gentili Signori,
    gradirei sapere come ci si deve comportare ai fini del riparto?
    a) Non tenerne conto in quanto non intervenuto.
    b) Prenderlo in considerazione per quale importo?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/10/2015 20:29

      RE: Creditore pignorante non intervenuto.

      Dovrebbe essere così gentile da spiegare cosa è accaduto nella fattispecie in modo da capire cosa intende per creditore pignorante non intervenuto.
      Zucchetti SG srl
      • Gualtiero Contu

        Cagliari
        05/10/2015 16:57

        RE: RE: Creditore pignorante non intervenuto.

        Gentili Signori,
        nello specifico abbiamo la vendita di un immobile su cui gravava un pignoramento trascritto in data 24 marzo 2007, a favore di alcuni creditori che non hanno presentato alcun documento presso la Cancelleria e quindi non risultano intervenuti nella procedura, sull'immobile grava inoltre un pignoramento in favore del creditore procedente trascritto però in data 13 ottobre 2008. Ai fini del riparto come dovrei comportarmi? Considerare entrambi secondo l'ordine cronologico oppure tenere conto solo di quello vantato dal creditore intervenuto?
        Distinti saluti e grazie per la disponibilità.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          05/10/2015 20:21

          RE: RE: RE: Creditore pignorante non intervenuto.

          Lei ha, quindi, effettuato la vendita di un immobile su cui era stato trascritto un pignoramento il 24.3.2007 a favore di alcuni creditori procedenti che poi erano rimasti inattivi. Questo pignoramento ha perso efficacia a norma dell'art. 497 cpc per il quale "Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita".
          Poi lei dice che è stato trascritto altro pignoramento il 413.10.2008 a favore del creditore procedente, espressione da cui deduciamo che all'atto del fallimento fosse in corso l'esecuzione individuale promossa da detto creditore; ad ogni modo, se il bene è stato venduto in sede fallimentare o anche in via esecutiva per subentro del curatore a norma dell'art. 107, co. sesto, l.f., sarà stato emesso il decreto di cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
          A questo punto lei ci chiede di come comportarsi nel riparto che, a dire il vero, non ha molto a che fare con i pignoramenti, nel senso che lei deve distribuire la somma ricavata dalla vendita ai creditori che si sono insinuati al passivo, seguendo l'ordine dei privilegi come riconosciuti nello stato passivo, sicchè il fatto che l'immobile fosse stato oggetto di pignoramento è un dato superato, (i pignoramenti ormai o sono divenuti inefficaci per inerzia o comunque sono stati cancellati con decreto del giudice); l'unico rilievo che questi potrebbero ancora avere sono le eventuali spese, ma anche queste per partecipare al riparto devono essere state insinuate e ammesse al passivo.
          Zucchetti SG srl
          • Gualtiero Contu

            Cagliari
            06/10/2015 11:16

            RE: RE: RE: RE: Creditore pignorante non intervenuto.

            Gentili Signori,
            Vogliate scusare l' imprecisione nella mia domanda, avendo già ben noto come doversi comportare nell'ambito di un fallimento avrei gradito ricevere delle delucidazioni sulla disciplina da applicarsi al caso specifico nell'ambito di una esecuzione immobiliare.
            Distinti saluti.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              06/10/2015 20:05

              RE: RE: RE: RE: RE: Creditore pignorante non intervenuto.

              Avevamo pensato al fallimento seguito ad una esecuzione individuale perché lei chiedeva come comportarsi in sede di riparto, e, non avendoci detto quale era il suo ruolo, avevamo pensato che, se procede al riparto, non poteva che essere il curatore di un fallimento, anche perché il riparto è istituto è tipico della procedura fallimentare nel mentre nell'esecuzione si parla di distribuzione delle somme.
              Dobbiamo ora ritenere che non c'è stato alcun fallimento e che lei procede alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dell'immobile su cui era stato eseguito il pignoramento (quello trascritto il 13.10.2008) quale delegato ex art. 591bis cpc alla formazione del progetto di distribuzione. Se è così, non cambia di molto la risposta già data, nel senso che il primo pignoramento è divenuto inefficace per inattività del creditore procedente, e lei deve distribuire il ricavato tra il nuovo creditore pignorante (che necessariamente deve esserci altrimenti non si sarebbe pervenuti alla vendita) e altri intervenuti (anche questi necessariamente presenti visto che parla di riparto) secondo l'ordine dei privilegi e i tempi e le modalità degli interventi secondo quanto disposto dall'art. 499 cpc.
              Di più non sappiamo cosa dire.
              Zucchetti SG srl