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Estensione del privilegio consortile alle spese legali per l'intervento nel processo di esecuzione

  • Luciano De Maria

    Ravenna
    22/05/2015 12:13

    Estensione del privilegio consortile alle spese legali per l'intervento nel processo di esecuzione

    Buongiorno,
    nella propria precisazione del credito il legale di SORIT SpA chiede l'ammissione della propria assistita in privilegio per contributi consorziali ex art. 864 c.c., oltre che per l'imposta, anche per le spese legali sostenute per l'intervento nel processo di esecuzione, liquidate dal Giudice dell'Esecuzione.
    A Vostro avviso, nel caso di specie opera, con riferimento appunto alle spese legali, l'estensione del privilegio di cui all'art. 2749 c.c.?
    Ringrazio per la cortese attenzione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/05/2015 18:09

      RE: Estensione del privilegio consortile alle spese legali per l'intervento nel processo di esecuzione

      Si, è corretta la richiesta della Sorit Spa se, come ha precisato la Cassazione, si tratta di spese processuali afferenti a un procedimento di esecuzione, perché solo per esse l'art. 2749 c.c. prevede l'estensione del privilegio accordato al credito per il cui soddisfacimento si procede e non anche per le spese processuali sostenute nel giudizio di cognizione in cui il suddetto credito è stato accertato. Abbastanza di recente, infatti, la S. Corte si è occupata dell'art. 2749 primo comma in due occasioni per decidere un aspetto particolare, e cioè se il privilegio generale sui mobili che assisteva il credito per capitale (in entrambi i casi il credito da lavoro dipendente), si estendeva al credito per spese, competenze e onorari attribuiti al difensore distrattario; in entrambi i casi ha dato risposta affermativa ammettendo che il credito del difensore distrattario ha natura e contenuto corrispondente a quello dell'analogo diritto della parte vittoriosa, onde ad esso compete il medesimo rango privilegiato che spetta a quest'ultimo diritto (Cass. 30/03/2012, n. 5167; Cass. 10/11/2006, n. 24052).
      Si legge invero, nella sentenza n. 24052 del 2006 testualmente quanto segue: "Il credito relativo alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione ha, per espressa disposizione dell'art. 2749 c.c., lo stesso privilegio accordato al credito per il cui soddisfacimento si è dovuto attivare il processo esecutivo; nella specie, essendosi trattato di credito riveniente da lavoro subordinato, il privilegio generale sui mobili ex art. 2751 bis c.c., n. 1. Tale credito per spese deve essere pertanto ammesso al fallimento del debitore con quel grado privilegiato. La conclusione non cambia qualora a chiedere l'insinuazione al passivo per quel credito sia il procuratore distrattario. Non può, cioè, la disposta distrazione di spese, competenze e onorari a favore del difensore, far venire meno nei confronti del fallimento il precisato diritto di prelazione riconosciuto al relativo credito".
      Zucchetti SG srl