Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Intervento per acquisto credito

  • Stefano Buffagni

    Vignola (MO)
    26/07/2016 19:38

    Intervento per acquisto credito

    L'acquisto da parte di un terzo soggetto (creditore intervenuto post cessione credito) di un credito vantanto da un creditore ipotecario (creditore intervenuto ante cessione credito) effettuata a mezzo di scambio di corrispondenza e non con atto pubblico o scrittura privata autenticata, quindi priva della forma che consente il subentro nella trascrizione in conservatoria, a mio modo di vedere rende il successivo intervento nella procedura da parte del "creditore intervenuto post cessione credito" non ammissibile e le relative ragioni di credito da escludere quindi non in privilegio ipotecario; ragion per cui in sede di distribuzione è da includere il "creditore intervenuto ante cessione credito" quale effettivo titolare della trascrizione ipotecaria annotata in conservatoria e da escludere il "creditore interventuto post cessione credito" in quanto privo di titolo.
    Nel caso di specie A ha acquistato da B (originario creditore intervenuto ipotecario) un credito di € 50.000 a seguito di cessione di credito a mezzo di scambio di corrispondenza non annotata in conservatoria. Successivamente A è intervenuto nella procedura esecutiva chiedendo di subentrare nelle ragioni di credito di B e nel relativo privilegio ipotecario.
    A mio modo di vedere in sede di distribuzione A è da escludere in quanto privo di titolo e B è da considerare quale creditore intervenuto titolare di privilegio ipotecario.
    Ringrazio anticipatamente per la collaborazione e rimango a disposizione per chiarimenti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/07/2016 15:55

      RE: Intervento per acquisto credito

      La questione proposta è molto complessa e di non agevole soluzione. Per affrontare il problema bisogna tenere distinti la cessione del credito e la sorte della garanzia, per poi valutare gli effetti delle relative pubblicità qualora compiute dopo il pignoramento o dopo la dichiarazione di fallimento, dato che i principi contenuti nell'art. 2916 c.c. sono ripresi dall'art. 45 l.f..
      Il creditore verso un debitore esecutato o fallito può cedere il suo credito, anche se già intervenuto o ammesso al passivo, secondo le regole ordinarie, per cui la cessione è valida ed efficace tra le parti (dato che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario) e per essere opponibile al debitore ceduto deve a questi essere notificata o da questi essere accettata, giusto il disposto dell'art. 1264 c.c.. Nel caso non vi è stata una notifica né accettazione, ma la domanda di intervento nell'esecuzione da parte del cessionario, se corredata dei documenti comprovanti l'avvenuta cessione, può essere considerata una forma di notifica, posto che questa costituisce atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.
      Per quanto riguarda la cessione della garanzia trova applicazione l'art. 2843 c.c., che stabilisce, al primo comma, che la trasmissione ed il vincolo dell'ipoteca per cessione, surrogazione, ecc. del credito ipotecario, nonchè per sequestro, pignoramento o assegnazione del credito medesimo, si devono annotare a margine della iscrizione dell'ipoteca; e, al secondo comma, aggiunge "la trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finchè l'annotazione non sia stata eseguita". Dal tenore di questa norma la giurisprudenza ha unanimemente dedotto il valore costitutivo della annotazione del trasferimento, che dunque rappresenta - quanto la iscrizione, riferita alla insorgenza della prelazione - elemento integrativo indispensabile perchè il trasferimento si realizzi, con effetto di sostituire al cedente o surrogante il cessionario o surrogato, non solo nella pretesa di credito, per la quale la sostituzione opera per effetto del negozio, ma nella prelazione nei confronti dei creditori concorrente.
      Di conseguenza se questa annotazione non è stata effettuata- e nel caso non è stata eseguita anche perché le modalità della cessione che giustamente lei sottolinea non lo consentivano- il cessionario è subentrato nel credito ma non nella garanzia ipotecaria, dato che la mancata annotazione nei confronti dei terzi priva di effetti la trasmissione del vincolo, sicchè questi va soddisfatto come chirografario, e si perde la garanzia ipotecaria.
      A questo punto però sorge un altro problema: può il cessionario annotare la cessione dopo il pignoramento sul bene o dopo il fallimento del debitore ceduto? la giurisprudenza in passato aveva negato tale possibilità muovendo dal principio della natura costitutiva della annotazione, ma a partire da Cass. 10/08/2007 n. 17644, è mutato l'orientamento. La Corte, infatti, chiarisce che "se valore costitutivo ha l'annotazione di cui si tratta, al pari della iscrizione, la disciplina della sua efficacia, a fronte del pignoramento eseguito sui beni assoggettati alla garanzia reale, è diversa, giacchè, contrariamente a quanto stabilisce l'art. 2916 c.c., secondo cui nella distribuzione della somma ricavata dalla esecuzione non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento (norma che, dunque, pur non comminando nullità dal momento che non contempla divieti di iscrizioni ipotecarie anche giudiziali dopo il pignoramento, rende tuttavia improduttivo di effetti il vincolo insorto successivamente, in sede di distribuzione del ricavato della vendita), l'art. 2843 c.c., nulla dispone a riguardo, per la ragione che nella ipotesi di trasferimento della prelazione l'annotazione giova solo ad identificare il soggetto che ne è titolare nei riguardi degli altri concorrenti sul bene, non anche a costituire la garanzia, che, per essere già presente ed iscritta, non aggrava la posizione degli altri creditori concorrenti, essendo per loro indifferente che a soddisfarsi in via privilegiata sia o meno il cedente o il surrogante". Di conseguenza, come ha statuito Cass.12/02/2013, n. 3402 "In tema di formazione dello stato passivo (e come detto il discorso vale anche per l'esecuzione) , il trasferimento di ipoteca è opponibile al fallimento solo ove sia annotato a margine dell'iscrizione ipotecaria, prima o dopo la relativa dichiarazione, sicché il cessionario del credito, cui tale garanzia accede, può ottenerne la ammissione privilegiata al passivo, nel momento in cui una siffatta annotazione intervenga durante la fase di insinuazione od in quella successiva di opposizione, costituendo essa una condizione dell'azione".
      Se tutto ciò è vero, quando il cessionario se ne renderà conto provvederà ad effettuare l'annotazione, previo formale accordo di cessione, oppure, farà un accordo con il cedente in forza del quale, il cessionario ritira la domanda di intervento e poi il cedente ipotecario, quando percepirà il dovuto dall'esecuzione trasferirà la somma al cessionario. Potrebbe lei convocare gli interessati e spiegare loro come stanno le cose, ed essi sicuramente troveranno la soluzione più idonea.
      Zucchetti SG srl