Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

PROGETTO DISTRIBUZIONE - GIUDIZIO DI DIVISIONE

  • Vincenzo Simone

    Bergamo
    18/09/2023 09:09

    PROGETTO DISTRIBUZIONE - GIUDIZIO DI DIVISIONE

    Buongiorno, vorrei sottoporvi il seguente quesito.
    Esecuzione immobiliare con 6 lotti, di cui il lotto 6 costituito da abitazione principale cointestata al 50% tra i due coniugi esecutati.
    Il Giudice nel decreto art. 596 c.p.c. (20.04.2021), ha ordinato la vendita dei 5 lotti, sospendendo il lotto 6 (sospensione Covid).
    In data 24.03.2022, a seguito dell'istanza del creditore procedente, il G.E. ha ordinato la vendita del lotto 6, revocandone la sospensione.
    Successivamente a seguito di accordo transattivo raggiunto dalla moglie con il creditore procedente, la stessa ha formulato istanza di assegnazione dell'immobile.
    Il G.E, ha revocato la vendita e aperto il Giudizio di Divisione; successivamente l'immobile è stato assegnato alla moglie.
    Ora devo procedere con la predisposizione del riparto riferito solo al lotto n. 6.
    Tutti i creditori sono chirografari e sono intervenuti alle seguenti scadenze:
    Creditore A (procedente): prima dell'ordinanza 596 cpc del 20.04.2021;
    Creditore B (intervenuto): prima dell'ordinanza 596 cpc del 20.04.2021;
    Creditore C (intervento): dopo l'ordinanza 596 cpc del 20.04.2021, ma prima della nuova ordinanza del 24.03.22 e del giudizio di divisione;
    Creditore D (intervento): dopo l'ordinanza 596 cpc del 20.04.2021, e dopo la seconda ordinanza del 24.03.22 e del giudizio di divisione.
    Per determinati chi siano i creditori chirografari tempestivi o tardivi dovrei prendere in considerazione la data della prima ordinanza del 20.04.2021, che ricordo aveva sospeso la vendita del lotto 6, o della seconda ordinanza del 24.03.2022, o del giudizio di divisione?

    Vi ringrazio per la cortese collaborazione e porgo cordiali saluti.






    • Vincenzo Simone

      Bergamo
      18/09/2023 10:17

      RE: PROGETTO DISTRIBUZIONE - GIUDIZIO DI DIVISIONE

      Buongiorno
      l'art. di riferimento è il 569 cpc e non 596 cpc.
      Scusate.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      20/09/2023 05:25

      RE: PROGETTO DISTRIBUZIONE - GIUDIZIO DI DIVISIONE

      In linea generale, l'art. 499, comma primo, c.p.c., dispone che "Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile". Il comma secondo aggiunge che il ricorso per intervento deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569".
      Con riferimento alle esecuzioni immobiliari, a norma dell'art. 564 c.p.c. l'intervento è tempestivo se avviene non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita. In questo caso l'interveniente partecipa alla distribuzione assieme agli altri creditori, ferme restanti le rispettive cause di prelazione. L'art. 565 considera invece intervento tardivo quello che avviene oltre questo termine. In tal caso l'interveniente, a norma del combinato disposto degli artt. 565 e 566 c.p.c.: se chirografario concorre alla distribuzione sulla somma che sopravanza dopo che si sono soddisfatti i creditori tempestivi ed i creditori, anche se tardivi, privilegiati; se privilegiato concorre comunque alla distribuzione secondo la sua causa di prelazione.
      L'individuazione di cosa debba intendersi per "prima udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita" è stata, in passato, controversa. Secondo taluni si trattava dell'udienza nella quale concretamente sia stata disposta la vendita e non di quella in cui astrattamente ciò sarebbe dovuto avvenire. Altri invece ritenevano che questa udienza fosse quella fissata a seguito del deposito dell'istanza di vendita e nella quale astrattamente il Giudice avrebbe dovuto autorizzarla.
      La soluzione che si è affermata in giurisprudenza è quella secondo la quale l'intervento è tempestivo se avviene non oltre l'udienza nella quale il Giudice "per la prima volta" autorizza la vendita.
      Cass., sez. III, 18 gennaio 2012, n. 689, ha affermato (in motivazione) che "invero un'interpretazione meno rigorosa di quella strettamente letterale risponde più compiutamente allo scopo della norma che è quello di avere contezza, al momento in cui si adotta l'ordinanza di vendita, di quali siano i creditori che partecipano all'espropriazione dell'immobile (arg. ex art. 564 cod. proc. civ., parte prima) durante la fase di liquidazione dei beni pignorati, cui quella ordinanza è finalizzata". Nella stessa direzione, Cass., sez. III, 24 gennaio 2012, n. 940.
      Il tessuto normativo qui riassunto deve fare i conti con la eventualità in cui il pignoramento abbia avuto ad oggetto una quota ed il giudice dell'esecuzione all'udienza di cui all'art. 600 c.p.c. assegni termine per l'introduzione del giudizio di divisione sospendendo la procedura esecutiva.
      Ci si chiede allora se ai fini della valutazione della tempestività/tardività dell'intervento occorrerà guardare alla predetta ordinanza emessa ex art. 600 c.p.c. ovvero all'ordinanza di vendita pronunciata in seno al giudizio di divisione.
      In dottrina prevale la seconda tesi, in quanto il riferimento è alla ordinanza di vendita, e quindi se si considera l'ordinanza pronunciata a norma dell'art. 600 c.p.c. si fa riferimento ad un provvedimento diverso.
      Applicando al caso di specie queste coordinate normative riteniamo che nel caso di specie i creditori A e B siano tempestivi; il creditore C è tempestivo rispetto al lotto n. 6 (poiché è intervenuto prima della pronuncia della ordinanza di vendita di questo lotto), mentre è tardivo rispetto agli altri; il creditore D è tardivo poiché il suo intervento è successivo ad entrambe le ordinanze di vendita.
    • Vincenzo Simone

      Bergamo
      27/09/2023 18:11

      RE: PROGETTO DISTRIBUZIONE - GIUDIZIO DI DIVISIONE

      Buonasera
      ringraziando per la cortese risposta chiedo un chiarimento.
      Quindi nel mio riparto dovrei soddisfare prima i creditori A e B e poi, qualora ci sia capienza, il creditore C (tempestivo rispetto all'ordinanza, ma tardivo rispetto agli altri creditori) oppure tutti e tre i creditori sono considerato allo stesso grado.
      Ringrazio ancora per la cortese collaborazione e porgo cordiali saluti.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        28/09/2023 09:21

        RE: RE: PROGETTO DISTRIBUZIONE - GIUDIZIO DI DIVISIONE

        In questi casi il piano di riparto deve essere strutturato (dal punto di vista numerico) per "masse", ne senso che, espunte le spese comuni a ciascun lotto (come quelle relative al compenso del delegato, ove non liquidate dal ge per singolo lotto), si formerà un importo per ciascun lotto che andrà ripartito secondo le regole generali. In questo modo vi sarà, ad esempio, che il creditore C concorrerà come tempestivo per il ricavato dalla vendita del lotto n. 6 mentre concorrerà come tardivo per gli altri lotti.
    • Vincenzo Simone

      Bergamo
      29/09/2023 09:49

      RE: PROGETTO DISTRIBUZIONE - GIUDIZIO DI DIVISIONE

      Buongiorno
      Vi ringrazio per la cortese risposta.
      Grazie.