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RIPARTO IN PRESENZA DI IPOTECA VOLONTARIA DI PRIMO GRADO ART.2853 C.C.

  • Pamela Pennesi

    Montegranaro (FM)
    21/05/2025 11:38

    RIPARTO IN PRESENZA DI IPOTECA VOLONTARIA DI PRIMO GRADO ART.2853 C.C.

    Buongiorno, chiedo il vostro parere in relazione alla predisposizione di un progetto di riparto. I creditori intervenuti hanno un'ipoteca volontaria di primo grado trascritta contemporaneamente. L'esecutato, in qualità di ex socio, con scrittura privata autenticata ha concesso come garanzia ipotecaria il proprio immobile fino a concorrenza di euro 100.000,00 in quanto al debito, spese e accessori, a favore di 5 diversi istituti di credito, creditori della società di cui l'esecutato era socio.
    Data la ratio dell'art. 2853 c.c. per la quale le iscrizioni vengono eseguite sotto lo stesso numero, e i creditori hanno quindi pari diritto di essere soddisfatti, si chiede come procedere al calcolo degli importi spettanti, ovvero se in proporzione all'importo del residuo credito precisato o dell'ipoteca iscritta.
    Nel primo caso sarà applicata la proporzionalità di ogni singolo credito precisato sul totale della massa creditoria precisata intervenuta (è possibile prevedere una soddisfazione proporzionale al solo credito della quota capitale considerato che la somma ricavata dalla vendita, al netto delle prededuzioni, è inferiore alla somma dei crediti intervenuti?), nel secondo caso ci sarà una suddivisione in 5 parti del ricavato, al netto delle prededuzioni. il dubbio sorge anche perchè alcuni creditori nella precisazione del credito hanno indicato l'importo dell'ipoteca e non l'importo del credito effettivo vantato per il quale erano intervenuti nella procedura.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      22/05/2025 07:25

      RE: RIPARTO IN PRESENZA DI IPOTECA VOLONTARIA DI PRIMO GRADO ART.2853 C.C.

      A nostro avviso la proporzione deve essere calcolata sull'importo del credito, come precisato in nota, e non sull'importo massimo indicato nella nota di iscrizione ipotecaria. Quell'importo, infatti in dica la quota parte di credito assistita da ipoteca, la quale potrebbe non coincidere con l'importo del credito. Esso, in altri termini, non indica l'importo del credito ma il limite massimo entro il quale la garanzia ipotecaria opera E siccome il concorso è, per definizione, un concorso di crediti, rispetto ai quali le cause di prelazione sono un accessorio, occorre guardare agli importi dei primi.
      Ne è la chiara dimostrazione l'art. 2854, a mente del quale "I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell'importo relativo".
      Come si vede la proporzione è una proporzione relativa all'importo dei crediti e non dell'iscrizione.