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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
diritto di abitazione del coniuge superstite
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Samantha Cilloni
Reggio Emilia (RE)09/03/2017 14:28diritto di abitazione del coniuge superstite
In sede di predisposizione del piano di riparto di un'esecuzione immobiliare, come ci si deve comportare dinnanzi alla precisazione tardiva del credito del coniuge superstite dell'esecutato in cui si quantifica in denaro il diritto di abitazione ad esso spettante ex art.540 c.c, chiedendo di attribuire la suddetta somma "detraendola ex ante dal ricavato della vendita dell'immobile"?
Preciso che il diritto di abitazione non è stato oggetto di alcuna trascrizione, e che nel riparto concorrono sia creditori ipotecari sia creditori chirografari tempestivi e tardivi, tutti muniti di titolo esecutivo. Le somme disponibili consentono inoltre di soddisfare interamente tutti gli ipotecari e i chirografari tempestivi, mentre residua una modesta somma per l'unico chirografario tardivo.
Come deve collocarsi all'interno del piano di riparto la richiesta avanzata dal coniuge superstite? E' lo stesso legittimato a partecipare alla distribuzione del ricavato, pur non essendo munito di titolo esecutivo?
Grazie per la cortese risposta.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/03/2017 19:36RE: diritto di abitazione del coniuge superstite
Cass. 13/01/2009, n. 463 ha statuito che "Il creditore ipotecario può opporre il proprio titolo al coniuge del debitore che, alla morte di questi, abbia acquistato ex art. 540 c.c. il diritto di abitazione sulla casa familiare. Ne consegue che la procedura esecutiva già iniziata prima della morte del debitore può validamente proseguire nei confronti del coniuge di quest'ultimo, al quale spetta solo l'attribuzione del controvalore monetario del suo diritto, nel caso di eccedenza del ricavato della vendita forzata".
Per il creditore ipotecario procedente e per gli altri ipotecari intervenuti, quindi, il coniuge superstite non può pretendere di detrarre ex ante dal prezzo il valore del suo diritto come monetariamente quantificato, per il fatto che, indipendentemente dal pignoramento e dall'esecuzione già promossa e dell'applicazione dell'art. 2812 c.c., dall'art. 756 c.c. si desume che l''ipoteca dà diritto ai creditori ad espropriare i beni su cui è stata iscritta, anche se questi pervengono per effetto della successione a soggetto diverso dall'erede, in quanto oggetto di legato.
Il problema sorge per i creditori chirografari o, comunque non titolari di un diritto reale di garanzia quale l'ipoteca. Pensiamo che valga la stessa soluzione in forza della anteriorità della trascrizione del pignoramento in applicazione degli artt. 2913, 2914, 2915 e 2919 c.c., che pongono il principio della opponibilità al creditore pignorante e ai creditori intervenuti nell'esecuzione di beni immobili dei soli atti negoziali trascritti in data anteriore al loro pignoramento.
In sostanza, quando come nel caso il diritto di abitazione del coniuge non è opponibile al creditore e alla procedura, perché il suo atto costitutivo è successivo all'ipoteca di un creditore procedente (o intervenuto) ovvero al pignoramento, la procedura esecutiva continua sulla proprietà del bene, che sarà ceduta libera da vincoli e il titolare del diritto di abitazione sarà destinato a subire legittimamente gli atti espropriativi.
Zucchetti SG srl
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