Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Ipoteca iscritta dopo la trascrizione del pignoramento PIANO DI Riparto

  • Giovanna Antonini

    AVEZZANO (AQ)
    29/09/2023 12:43

    Ipoteca iscritta dopo la trascrizione del pignoramento PIANO DI Riparto

    Gentilissimi, la presente per un chiarimento circa la valutazione dell'art.2916 cc. nell'ambito di una procedura esecutiva.

    Il creditore titolare di Ipoteca giudiziale iscritta successivamente alla trascrizione del pignoramento deve essere considerato alla stregua di un creditore chirografario esclusivamente rispetto al creditore pignorante oppure deve essere trattato come un creditore chirografario verso tutti i creditori (chirografari e non) intervenuti nella procedura (come se tale ipoteca non fosse stata iscritta?) Si ringrazia
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      30/09/2023 12:33

      RE: Ipoteca iscritta dopo la trascrizione del pignoramento PIANO DI Riparto

      L'art. 2916 c.c. dispone che nella distribuzione del ricavato non si tiene conto:
      - delle ipoteche iscritte successivamente al pignoramento (recte, dopo la trascrizione del pignoramento);
      - dei privilegi per la cui efficacia è richiesta l'iscrizione, se iscritti dopo il pignoramento;
      - dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
      La norma nasce dalla avvertita esigenza di porre il creditore pignorante al riparo di atti dispositivi posti in essere successivamente dal debitore, e di garantire questa tutela anche sul versante della distribuzione del ricavato.
      La sua ratio è identica a quella di cui agli artt. 2913 e 2914, nel senso che la sua funzione è quella di rendere inopponibile al creditore pignorante dei creditori intervenuti atti successivi al pignoramento, potenzialmente idonei a pregiudicarli.
      Con specifico riferimento alle ipoteche, dalla norma si ricava il principio per cui l'ipoteca iscritta dopo il pignoramento o il sequestro conservativo non è nulla, ma improduttiva di effetti nella distribuzione della somma ricavata, improduttività di effetti che nel caso di sequestro è limitata ai creditori sequestranti giacché tale misura cautelare dà vita a un vincolo "a porta chiusa" (così Cass. sez. I, 1 marzo 1995, n. 2302).
      Il tenore letterale della norma, a mente della quale "nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto delle ipoteche … iscritte dopo il pignoramento" rende chiaro il dato per cui della ipoteca non si tiene conto non solo nei confronti del creditore pignorante, ma anche di quelli intervenuti.
      In definitiva, il creditore titolare di ipoteca iscritta dopo il pignoramento sarà considerato, a tutti gli effetti, un creditore chirografario. Del resto, se così non fosse sarebbe a riparo il solo creditore procedente, mentre gli intervenuti non sarebbero al riparo di atti dispositivi artatamente posti in essere dal debitore.