Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Debitore fallito - riparto in presenza di creditore fondiario e altri creditori

  • Alessandro Sentieri

    Campiglia Marittima (LI)
    10/04/2017 11:24

    Debitore fallito - riparto in presenza di creditore fondiario e altri creditori

    Buongiorno,
    sono delegato in una procedura esecutiva a carico di debitore fallito successivamente all'attivazione della procedura medesima.
    La procedura è stata azionata da creditore non fondiario e nell'ambito della medesima è intervenuto un creditore fondiario.
    Non è stato emanato, da parte del Giudice, nessun provvedimento che ha sospeso la procedura esecutiva, la quale, pertanto, è proseguita sino all'avvenuta aggiudicazione dei beni pignorati e all'emissione dei relativi decreti di trasferimento.
    Il fallimento non è intervenuto nella procedura esecutiva.
    Dopo aver chiesto le precisazioni dei crediti a tutti i creditori intervenuti, mi trovo a dover predisporre il progetto di distribuzione delle somme disponibili e mi sorge il dubbio se il riparto debba essere eseguito in favore di tutti i creditori intervenuti (ferma restando la suddivisione in singole masse attive e passive, oppure debba riguardare solamente il creditore procedente (per le sole spese prededucibili sostenute) e il creditore fondiario, con assegnazione del residuo al fallimento non intervenuto.
    Ringrazio anticipatamente per il parere che vorrete darmi.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/04/2017 20:27

      RE: Debitore fallito - riparto in presenza di creditore fondiario e altri creditori

      Può solo attribuire il ricavato al creditore fondiario perché solo questi ha il privilegio processuale di poter iniziare e proseguire la procedura esecutiva individuale in pendenza del fallimento del debitore, per cui se questi non fosse intervenuto nella "sua" procedura, il giudice avrebbe dovuto dichiarare la improcedibilità della stessa; questa è continuata in quanto il creditore fondiario, pur non essendo il pignorante, aveva il titolo esecutivo per azionare il credito e proseguire pur se venuto meno il diritto a procedere del pignorante.
      Di conseguenza l'unico creditore che lei può soddisfare nell'esecuzione è il creditore fondiario e non anche gli altri, neanche il creditore pignorante per le spese, perché queste debbono essere insinuate al passivo del fallimento ed ivi ammesse col privilegio di cui all'art. 2770 c.c.. Se, infatti, questo creditore si fosse già insinuato al passivo, questo credito avrebbe potuto farlo valere il curatore intervenendo nella procedura esecutiva; in mancanza di tale intervento, nessun altra pretesa può essere soddisfatta nel processo esecutivo, oltre quella del creditore fondiario, attribuendo l'eventuale residuo alla curatela.
      Zucchetti Sg srl
      • Tiziana Piccinini

        CIVITAVECCHIA (RM)
        05/06/2017 11:18

        RE: RE: Debitore fallito - riparto in presenza di creditore fondiario e altri creditori

        Buongiorno, mi inserisco in questo argomento per una situazione molto simile.
        Nel mio caso si tratta di due procedure esecutive riunite aventi ad oggetto due immobili di proprietà della medesima società. Una procedura è stata avviata da un creditore fondiario, l'altra da un creditore chirografario.
        La debitrice è fallita, ma la procedura è proseguita e il curatore del fallimento è intervenuto ex art. 107 L.F.
        Ora sono nella fase di predisposizione del progetto di distribuzione e mi chiedo come devo comportarmi per le spese prededucibili (ex art. 2770 c.c.) sostenute da entrambi i creditori procedenti nelle due procedure riunite.
        Preciso che il credito vantato dal fondiario è di gran lunga superiore a quanto ricavato dalla vendita dei lotti pignorati.
        Grazie in anticipo.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          05/06/2017 19:02

          RE: RE: RE: Debitore fallito - riparto in presenza di creditore fondiario e altri creditori

          La situazione da lei prospettata non è "molto simile" a quella di cui al quesito che precede perché qui si trattava di una procedura esecutiva iniziata da un creditore non fondiario in cui era intervenuto un creditore fondiario, che aveva proseguito l'esecuzione dopo il fallimento del debitore, nel mentre ora, nel suo caso, vi sono due procedure esecutive, anche se riunite, su due diversi immobili, una iniziata da un creditore non fondiario e l'altra da un fondiario.
          E questo cambia completamente le cose, per cui, presupposto che i beni immobili sono A e B e il creditore Tizio quello fondiario e Caio quello non fondiario, dovrebbe precisarci:
          a-se effettivamente ciascuno dei due creditori ha pignorato uno solo degli immobili o, ad esempio Tizio ha agito sui beni A e B;
          b-se, a seguito del fallimento del debitore, il creditore Tizio ha continuato o non l'esecuzione e su quale o quali beni;
          c-lei parla di un intervento del curatore ex art. 107 l.fall., che riguarderebbe la continuazione da parte del curatore dell'esecuzione promossa da Caio, che, a differenza di Tizio, incorre nel divieto0 di cui all'art. 51. E' così, oppure il curatore è intervenuto nell'esecuzione fondiaria continuata da Tizio, a norma dell'art. 41 TUB?
          d-lei quale ruolo occupa, quello di delegato alla vendita nell'esecuzione individuale (come ci sembra di capire) o del curatore?
          Questi dati sono importanti per poter dare una risposta.
          Grazie.
          Zucchetti Sg srl
          • Tiziana Piccinini

            CIVITAVECCHIA (RM)
            07/06/2017 16:20

            RE: RE: RE: RE: Debitore fallito - riparto in presenza di creditore fondiario e altri creditori

            Mi scuso per non essere stata chiara.
            Sul presupposto che i beni immobili siano A e B, il creditore fondiario (ipotecario di 1°) sia Tizio e Caio quello non fondiario (chirografario), vi preciso subito i dati richiesti:
            - Caio avvia la prima procedura pignorando solo l'immobile A (anzi in realtà nell'atto di pignoramento sono indicati entrambi gli immobili A e B ma il pignoramento risulta poi trascritto solo sull'immobile A);
            - successivamente Tizio, fondiario, pignora gli immobili A e B e le procedure vengono riunite;
            - successivamente la debitrice viene dichiarata fallita e Tizio chiede che gli immobili A e B vengano posti in vendita nella procedura esecutiva, la quale pertanto prosegue con delega alla sottoscritta delle operazioni di vendita;
            - successivamente il curatore del fallimento svolge intervento nella procedura esecutiva qualificandolo espressamente come ai sensi dell'art. 107 LF e chiedendo - cito testualmente - "di partecipare all'espropriazione, nonchè l'assegnazione del prezzo di aggiudicazione dei beni, da attribuire per intero o successivamente alla soddisfazione dell'eventuale creditore ipotecario intervenuto, detratte le spese di procedura e gli oneri sostenuti inerenti l'immobile oggetto di pignoramento".
            Il 70% del saldo prezzo di aggiudicazione degli immobili è già stato versato a Tizio ai sensi del 41 TUB.
            Ora in qualità di professionista delegato devo predisporre il piano di riparto della procedura esecutiva.
            Resto in attesa di vostra cortese risposta, grazie.



            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              07/06/2017 19:59

              RE: RE: RE: RE: RE: Debitore fallito - riparto in presenza di creditore fondiario e altri creditori

              Ora la situazione è chiara e si capisce come la pretesa del curatore non possa trovare accoglimento.
              In primo luogo, l'intervento ex art. 107 avrebbe potuto essere effettuato soltanto in sostituzione del creditore non fondiario e, quindi solo con riferimento all'immobile A, essendo solo questo stato oggetto di pignoramento da parte di Caio,. L'art. 107 l.fall., infatti, muovendo dal principio che un normale creditore non può più proseguire l'azione esecutiva nei confronti del debitore fallito per il divieto posto dall'art. 51 l.fall, consente al curatore di "sostituirsi" a questo creditore per non perdere i benefici dell'attività già svolta; in sostanza il curatore ha la scelta di proseguire l'azione esecutiva in corso sostituendosi al creditore pignorante o di lasciar cadere questa e vendere il bene in sede fallimentare.
              Completamente diversa è la situazione del creditore fondiario, in quanto questi gode del privilegio processuale di poter iniziare e proseguire l'azione esecutiva anche in pendenza del fallimento del debitore, in deroga al divieto di cui all'art. 51; e, nel caso, Tizio, che aveva pignorato entrambi i beni del fallito, ha scelto questa via. In questa situazione il curatore non può sostituirsi a Caio, creditore ordinario inziale, neanche limitatamente al bene A, perché l'esecuzione è già proseguita dal creditore fondiario; ne può sostituirsi a Tizio dato che questi può proseguire l'esecuzione; il curatore, avrebbe potuto intervenire nell'esecuzione proseguita da Tizio ai sensi dell'art. 41 TUB, al duplice scopo: a- di far valere in quella sede i crediti anteposti all'ipoteca di cui si avvale il creditore fondiario (principalmente le prededuzioni e qualche privilegio immobiliare che a norma del secondo comma dell'art. 2748 precede l'ipoteca), b- per ottenere quanto rimane dopo la soddisfazione del creditore ipotecario fondiario.
              E' evidente, allora, che la presenza del curatore nell'esecuzione in corso è del tutto irregolare, per cui lei proceda alla distribuzione del ricavato in favore del creditore fondiario, detratte ovviamente le spese della esecuzione, visto che il curatore non ha chiesto il rimborso delle spese della procedura fallimentare prededucibili; se rimane qualcosa, lo assegna al curatore .
              Zuchetti Sg srl
              • Tiziana Piccinini

                CIVITAVECCHIA (RM)
                08/06/2017 09:36

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Debitore fallito - riparto in presenza di creditore fondiario e altri creditori

                Nel mio caso, pertanto, Caio in sede di riparto non ha diritto ad alcuna somma per i crediti eventualmente vantati ai sensi dell'art. 2770 c.c.?
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  08/06/2017 20:44

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Debitore fallito - riparto in presenza di creditore fondiario e altri creditori

                  Esatto. Caio non può più proseguire l'esecuzione e pertanto il suo credito per le spese sostenute ex art. 2770 c.c. potrà farlo valere nel passivo del fallimento.
                  Zucchetti Sg srl