Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Interessi di mora

  • Luca Millucci

    PERUGIA
    10/04/2013 12:31

    Interessi di mora

    Buongiorno, sono in procinto di redigere un progetto di distribuzione in una procedura esecutiva e vorrei sottoporre alla Vs. attenzione quanto segue:

    Gli interessi moratori, facendo riferimento all' art. 2855 c.c., non dovrebbero godere della estensione della prelazione ipotecaria in quanto i medesimi trovano il loro presupposto nel ritardo imputabile al debitore. Infatti con la espressione "... il capitale che produce interessi..." il legislatore, come da più parti ho trovato riscontro, ha voluto far riferimento agli interessi remunerativi del godimento che il mutuatario ha avuto della somma erogata dalla banca.
    Leggendo però alcuni documenti ho appreso che la prelazione ipotecaria si estende anche agli interessi moratori che maturano nel triennio calcolati sulle sole quote capitali delle rate di mutuo scadute.
    Chiedo, quindi, un Vs. autorevole parere al riguardo.
    Ringrazio per l' attenzione sempre dimostrata e porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/04/2013 20:28

      RE: Interessi di mora


      L'art. 2855 prevede, per il periodo dell'anno in corso alla data del pignoramento e per i due anni precedenti, la collocazione in via ipotecaria degli interessi dovuti, ma, come lei ricorda, non vi è uniformità di vedute sugli interessi di mora perché non è chiaro a quali interessi faccia riferimento la norma.
      Questa, in effetti, non pone apertamente alcuna differenza tra interessi corrispettivi o moratori, per cui sarebbe sufficiente che nell'iscrizione sia enunciata la natura e la misura degli interessi perchè questi trovino collocazione ipotecaria.
      Questa interpretazione così ampia del secondo comma dell'art. 2855 c.c., fondata unicamente sull'argomento "ubi lex non distinguit ..." è stata, però, ritenuta poco convincente perchè, se è vero che la collocazione ipotecaria del capitale fa collocare nello stesso grado gli interessi "dovuti" (e cioè, sembrerebbe, tutti quelli dovuti), è anche vero che la norma fa riferimento alla collocazione di un capitale "che produce interessi"; dal che risulterebbe "evidente il riferimento agli interessi corrispettivi dovuti in considerazione della naturale produttività del danaro e non agli interessi moratori che, come è noto, adempiono non ad una funzione compensativa, bensì risarcitoria e sono dovuti a titolo di indennizzo forfettario dei danni conseguenti alla mora, indipendentemente dalla produttività del danaro e anche se, in precedenza, il capitale non sia stato produttivo di interessi" (Cass. 08/11/1997 n. 11033; Conf. Cass. 29 agosto 1998, n. 8657 e più recentemente, Cass. 30/08/2007, n. 18312; tra i giudici di merito, Trib. Palermo 20 agosto 1991, in Dir. fall., 1992, III, 300; App. Roma 27 novembre 1990, in Giust. civ., 1991, 1, 200; Trib. Ascoli Piceno, 05/02/2010 in Giur. merito 2010, 6, 1559; Tribunale Milano 19/05/2008, n. 1385).
      A sua volta, però, anche questa argomentazione è stata ritenuta troppo debole per trarne una conseguenza di sì vasta portata, quale l'ammissione in chirografo e non in via ipotecaria degli interessi moratori (Cass. 8 luglio 1998, n. 6668,Trib. Napoli, 07/06/2006 in Giur. merito 2007, 6, 1648; Trib. Roma 12 luglio 1989, in Fall., 1990, 405; Trib. Vicenza 2 marzo 1988, ivi, 1222; App. Palermo 5 ottobre 1985, ivi, 1986, 1352; Trib. Roma 18 luglio 1982, ivi, 1983, 524; Trib. Milano 14 maggio 1990, in Dir. fall., 1991, II, 109. In dottrina, cfr. Gorla, Del pegno. Delle ipoteche, in Comm. c.c., a cura di Scialoja-Branca, libro VI, Della tutela dei diritti, artt. 2784-2899, Roma-Bologna, 1973, 327; Lo Cascio, Della tutela dei diritti, in Comm. Ipsoa, Milano, 1985, 349), se si considera che la norma non pone differenze tra i vari tipi di interessi e che pacificamente si applica a qualunque specie di ipoteca, anche all'ipoteca legale e a quella giudiziale, che può garantire espressamente una condanna al pagamento di una somma di danaro, oltre agli interessi moratori
      Peraltro, i capitali che producono interessi non sono solo i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro, di cui all'art. 1282 c.c., ma anche le somme di danaro che siano oggetto di obbligazioni di cui all'art. 1224 c.c.; non si può infatti negare, sotto il profilo terminologico, che tanto gli interessi cd. corrispettivi (dovuti per l'utilizzazione di un capitale altrui) che gli interessi cd. di mora (dovuti per il ritardato pagamento di un capitale) siano "prodotti" dal capitale di riferimento, differenziandosi solo per la funzione svolta. Ed ancora, l'art. 2855 c.c., ai fini del calcolo delle annualità degli interessi cui va riconosciuta collocazione privilegiata, fa espresso riferimento al pignoramento, e cioè ad un atto che presuppone l'inadempimento del debitore, e quindi la certa decorrenza di interessi di mora in favore del creditore pignorante, onde sarebbe evidentemente assurdo ritenere la norma di fatto e per gran parte inapplicabile proprio al caso (che è quello ordinario) in cui il pignoramento sia effettuato dallo stesso creditore ipotecario.
      Va infine ricordato che ove si dovesse ritenere che la norma disciplini esclusivamente il regime degli interessi corrispettivi e non quello degli interessi moratori, se ne dovrebbe coerentemente ricavare che una autonoma iscrizione di ipoteca per il credito relativo agli interessi moratori sarebbe in realtà svincolata da qualsiasi limite, il che sarebbe in assoluto contrasto proprio con la finalità della norma di cui all'art. 2855 c.c. che è quella di evitare che l'inerzia del creditore nell'esigere il proprio credito possa comportare un eccessivo accumulo di interessi in danno degli altri creditori o del terzo acquirente.
      Scelga lei la soluzione che preferisce. Noi optiamo per questa ultima.
      Zucchetti Sg Srl