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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
cessione quinto e tfr - credito finanziaria - surroga inps
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Paolo Battaglia
CATANZARO31/01/2018 10:06cessione quinto e tfr - credito finanziaria - surroga inps
Istanza di ammissione al passivo presentata da due finanziarie entrambe cessionarie del quinto dello stipendio e del TFR di un dipendente della fallita.
In buona sostanza, il medesimo dipendente, non è ben chiaro come ciò sia possibile, ha ceduto a due distinte soc. finanziarie lo stesso credito (quinto e TFR).
Per ingarbugliare ulteriormente la situazione, l'INPS, già prima del fallimento, evidentemente all'oscuro delle due cessioni, ha provveduto al pagamento del TFR direttamente in favore del dipendente (preciso che l'inps ha già presentato domanda di ammissione in surroga del credito).
Paradossalmente per lo stesso credito (ceduto dal dipendente) sono state presentate tre domande di insinuazione, due dalle finanziarie e una dall'INPS.
A mio modesto avviso, il soggetto titolare del credito é l'istituto previdenziale, pertanto, il credito delle due finanziarie non può essere ammesso al passivo (le stesse dovranno eventualmente agire nei confronti del cedente).
Gradirei conoscere il vostro pensiero a riguardo.
Grazie,
Paolo Battaglia-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza31/01/2018 20:24RE: cessione quinto e tfr - credito finanziaria - surroga inps
E' bene premettere che quello che si chiama comunemente cessione del quinto è in realtà una forma di garanzia attribuita ad una Finanziaria che effettua un mutuo in favore del dipendente, il quale, appunto, cede il quinto del suo stipendio al mutuante che così ha maggiori garanzie di restituzione, visto che a pagare la rata al suo posto sarà il datore di lavoro presso la quale il debitore è impiegato che verserà mensilmente direttamente alla Finanziaria la quota di un quinto dello stipendio che spetta l dipendente.
E' anche possibile la cessione del "doppio quinto", che permette l'addebito in busta paga di un secondo quinto dello stipendio, ossia di un altro 20%. Si tratta, quindi, di una eccezione alla regola generale che normalmente permette l'addebito di una rata massima pari ad un quinto, ossia al 20% dello stipendio o della pensione netti che uil DPR n. 180/50 ammette, in caso di necessità e con l'assenso del datore di lavoro; in tal caso questi versa alla o alle Finanziarie il 40% dello stipendio che viene corrisposto al dipendente.
Queste premesse consentono di dire:
a- che nella fattispecie da lei rappresentata potrebbe essersi verificata quest'ultima situazione, per cui il debitore non ha ceduto lo stesso credito a due soggetti, ma ha effettuato una seconda cessione a garanzia di un ulteriore mutuo ricevuto dalla seconda finanziaria, consentito dalla legge in certe condizioni, per cui entrambe possono essere ritenute valide.
b-In caso di cessione del quinto (o del doppio quinto) dello stipendio alla società mutuante, questa è creditrice soltanto nei confronti del suo debitore mutuatario (il dipendente) e, in tanto può rivolgersi al datore di lavoro in quanto e fin quando questi ha l'obbligo del pagamento dello stipendio, parte del quale (quella ceduta) il datore versa, per effetto della intervenuta cessione, direttamente alla società finanziaria cessionaria invece che al dipendente.
Tanto chiarito vediamo che accade in caso di fallimento del datore di lavoro. Viene meno l'obbligo del datore di lavoro e della curatela di corrispondere alla o alle Finanziarie il quinto se cessa il rapporto di lavoro. La cessione di un quinto dello stipendio, infatti, ha per oggetto crediti futuri, per i quali l'efficacia immediata della cessione è meramente obbligatoria e l'effetto traslativo si verifica solo al momento successivo in cui il credito viene ad esistenza, ossia alle relative scadenze in cui il credito matura, per cui la società finanziaria ha diritto a percepire la quota di un quinto non pagata sulle retribuzioni maturate prima della dichiarazione di fallimento del debitore ceduto, o comunque maturate fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Cessato tale rapporto, il cessionario nulla può pretendere per il futuro dal datore di lavoro, che non è più tenuto al pagamento dello stipendio e per il pagamento del residuo dovrà rivolgersi al dipendente mutuatario.
Nel caso, però, vi è stata anche la cessione del TFR (che può assumere varie forme), ed in questo caso il cessionario ha diritto ad ottenere il pagamento di tale importo (fino ovviamente a concorrenza del suo credito) nel momento in cui, con la cessazione del rapporto, è maturato il diritto del lavoratore a percepire il TFR. Di conseguenza la o le società cessionarie hanno diritto ad insinuarsi al passivo per far valere il credito ceduto e maturato prima della dichiarazione di fallimento o contestualmente con esso con la cessazione del rapporto di lavoro. Del resto la stessa Inps con la circolare 26 giugno 2012, n. 89 inteso a regolamentare proprio l'intervento del fondo di garanzia in caso di cessione del credito per TFR chiarisce che, "ove si verifichi l'insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore resta obbligato nei confronti del cessionario. Di conseguenza, [a modifica di quanto precedentemente indicato al paragrafo 2.1 della circolare n.74/2008, potranno trovare accoglimento le domande avanzate da società finanziarie cessionarie del TFR".
Ne consegue, pertanto, che le due Finanziarie potranno trovare spazio al passivo, nel mentre l'Inps, che ha anticipato al lavoratore un credito che questi aveva ceduto, ha pagato male e dovrà chiedere la ripetizione al dipendente.
Zucchetti SG srl
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Paolo Battaglia
CATANZARO01/02/2018 09:03RE: RE: cessione quinto e tfr - credito finanziaria - surroga inps
Quanto parlo di cessione del medesimo credito mi riferisco al TFR che non garantisce la capienza per entrambi i finanziamenti. Ritengo quindi che in ogni caso il credito relativo al secondo (cronologicamente) finanziamento debba essere escluso.
Grazie
paolo battaglia
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/02/2018 20:23RE: RE: RE: cessione quinto e tfr - credito finanziaria - surroga inps
Ora che ci dice che il TFr è insufficiente a soddisfare entrambi i cessionari diventa importante stabilire quale delle due cessioni prevale e, allo scopo, trova applicazione l'art. 1265 c.c., per il quale "Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore".
E' probabile, quindi, che nel suo caso la seconda cessione sia stata notificata o accettata successivamente alla prima, ma controlli questo dato.
Zucchetti SG srl
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