Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Acquisizione integrale fascicolo e documentazione fidi bancari

  • Antonino Pellegrino

    Vicenza
    23/01/2018 08:08

    Acquisizione integrale fascicolo e documentazione fidi bancari

    Sono curatore di un fallimento nel quale dai primi momenti è emerso un comportamento anomalo da parte delle banche che affidavano la società fallita che mi induce ad approfondire - anche per le finalità di cui all'art. 33 l.f - i rapporti intercorsi tra la società fallita e le banche.
    Queste ultime si rifiutano di fatto di fornire documentazione che ritengo praticamente indispensabile per fare piena chiarezza sulle circostanze del dissesto (proposte e delibere di affidamento, corredo istruttorio delle proposte, rating atribuiti, ecc.).
    Chiedo come a vostro avviso posso superare l'impasse e farmi consegnare questi documenti e se, considerata la situazione, non sia a questo punto la soluzione migliore quella di presentare un'istanza al GD con la quale chiedo che mi dia questa autorizzazione a farmi consegnare dalle banche i documenti di cui sopra.
    Grazie.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/01/2018 20:09

      RE: Acquisizione integrale fascicolo e documentazione fidi bancari

      La giurisprudenza è a suo favore. Cass. 13/07/2007, n. 15669 ha, infatti, così deciso "In materia di esecuzione del contratto di conto corrente bancario, il suo scioglimento ai sensi dell'art. 78 l. fall. per effetto del fallimento del cliente, non estingue con immediatezza ogni rapporto obbligatorio fra le parti, sussistendo anche per l'epoca successiva una serie di obbligazioni, ancora di derivazione contrattuale e corrispondenti posizioni di diritto soggettivo; in particolare la pretesa del curatore, che subentra nell'amministrazione del patrimonio fallimentare ai sensi degli art. 31 e 42 l. fall., è un diritto che promana dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, declinandosi in prestazioni imposte dalla legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.), secondo una regola di esecuzione in buona fede (ex art. 1375 c.c.) che aggiunge tali obblighi a quelli convenzionali quale impegno di solidarietà (ex art. 2 cost.), così imponendosi a ciascuna parte l'adozione di comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte; posto che tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento, il predetto diritto alla documentazione trova fondamento e regolazione inoltre nell'art. 8 l. 17 febbraio 1992 n. 154 e compiutamente nell'art. 119 del t.u.l.b. (d.lg. 1° settembre 1993 n. 385), che già pone a carico della banca l'obbligo di periodica comunicazione di un prospetto inerente allo svolgimento del rapporto ed attribuisce al cliente ovvero a chi gli succeda anche solo nell'amministrazione dei beni il diritto di ottenere - a sue spese, per gli ultimi dieci anni, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento de rapporto - la documentazione di singole operazioni registrate sull'estratto conto".
      Conf. Cass. 27/09/2001, n. 12093 che, richiamati gli stessi principi di buona fede, conclude che "Il cliente di una banca ha il diritto di ottenere la documentazione di singole operazioni per un non breve arco di tempo, che va oltre l'elementare dovere di informazione previsto dai primi due commi dell'articolo 119, perché di ciascuna operazione registrata sull'estratto conto legittima l'avente titolo ad ottenere gli opportuni riscontri; legittimazione che, alla luce del principio di buona fede, non è dato limitare ad alcune soltanto delle operazioni, potendo investire tutte quelle del periodo cui il cliente è interessato". Il diritto che compete alla parte contrattuale passa poi, in caso di fallimento, al curatore dello stesso.
      Non è, o meglio non sarebbe necessaria, quindi, una autorizzazione del giudice delegato, ma è chiaro che troverà una certa resistenza da parte della banca, che spesso, nella prassi, si traduce, più che in un disconoscimento del diritto ad ottenere la documentazione, nel contestare l'analiticità delle domande e, nel chiedere spese esorbitanti il rilascio della documentazione richiesta.
      Zucchetti SG Srl
      • Antonino Pellegrino

        Vicenza
        23/01/2018 20:23

        RE: RE: Acquisizione integrale fascicolo e documentazione fidi bancari

        Grazie per la risposta.

        Sottolineo però come la mia richiesta riguardi l'acquisizione di documenti diversi dai contratti e dagli estratti conto e sia riferita a documentazione anche interna alla banca come le proposte e delibere di affidamento, il corredo istruttorio delle pratiche di fido ed i rating pro tempore attribuiti alla società fallita.

        Per esibere questi documenti le banche (alcune) fanno resistenza e pertanto chiedo se posso avanzare una specifica istanza al GD a fronte della quale le banche siano comunque tenute a consegnare quanto richiesto.


        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          24/01/2018 19:14

          RE: RE: RE: Acquisizione integrale fascicolo e documentazione fidi bancari

          Crediamo che i documenti da lei indicati non possa ottenerli in quanto interni alla banca e che il giudice delegato non autorizzerà la consegna perché non rientra tra i suoi poteri concedere una tale autorizzazione. Per ottenere detti documenti dovrebbe iniziare un giudizio civile, nell'ambito del quale chiedere la esibizione degli stessi (controverso è il ricorso alla tutela cautelare anticipata con provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc, in favore del curatore fallimentare anche per quanto riguarda l'ordine alla banca di consegna della documentazione relativa al conto corrente).
          Conviene comunque esporre i suoi dubbi nella relazione da trasmettere al P.M., nella speranza che si attivi questo organo.
          Zucchetti SG srl