Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

CONSECUZIONE TRA PROCEDURE CONCORSUALI MINORI

  • Mara Massi

    PESARO (PU)
    18/03/2018 18:53

    CONSECUZIONE TRA PROCEDURE CONCORSUALI MINORI

    Buonasera
    complimenti per il forum creato e ringrazione per la cortesia e l'aiuto che spero mi venga dato.
    Ho un problema in sede di predisposizione dello stato passivo.
    La società fallita ( di cui io sono il curatore), prima della sentenza dichiarativa di fallimento, aveva effettuato i seguenti depositi:
    - deposito della domanda di concordato in bianco, deposito del piano e della proposta concordataria (in continuità) ma il Tribunale ha rigettato l'omologa;
    - dopo 4 mesi dal rigetto dell'omologa, deposito di una proposta e piano concordatario liquidatorio, inammissibile per il Tribunale e quindi successiva dichiarazione di fallimento.
    A questo punto ho diverse insinuazioni al passivo che richiedono la prededuzione a decorrere dalla data del primo deposito in forza della consecuzio delle procedure.
    Secondo voi c'è la consecuzione tra procedure concorsuali minori e fallimento?
    A parere mio non c'è consecuzione in quanto tra il primo deposito ed il secondo deposito la società ha continuato ad operare regolarmente e neanche tra la seconda domanda ed il fallimento in quanto la procedura concordataria non si è neanche aperta perchè ritenuta inammissibile.
    Ringrazione per la collabrazione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/03/2018 16:50

      RE: CONSECUZIONE TRA PROCEDURE CONCORSUALI MINORI

      E' estremamente difficile dare una risposta al suo quesito perché nel caso si sono succedute nel tempo più procedure, una delle quali mai aperta. noi abbiamo sempre escluso la consecuzione tra una procedura richiesta e non ammessa e il successivo fallimento, ma nella specie vi è la possibilità di un collegamento tra un fallimento finale e la prima procedura che si è sviluppata nella fase del pre concordato e del concordato pieno, fino alla omologa. In passato la consecuzione è stata sempre riferita dalla giurisprudenza di legittimità a quel fenomeno per il quale diverse procedure concorsuali, relative al medesimo imprenditore e originate dalla medesima crisi economica (sia pure attraverso fasi di diversa gravità), si susseguivano nel tempo, legandosi in modo tale da potersi riguardare, sotto il profilo funzionale, come più fasi di un procedimento unitario, destinato, nel suo complesso, al soddisfacimento dei creditori nel rispetto della regola fondamentale della par condicio, e tale concetto può ancora oggi essere recuperato per stabilire un legame tra procedure che non è soltanto cronologico ma che ricorre quando, con una valutazione condotta a posteriori, la seconda possa dirsi espressione della medesima crisi economica sottesa alla prima. Ossia se la crisi iniziata con il concordato in bianco non è stata risolta né in questa fase né in quella del seguente concordato, che non è stato omologato, è molto probabile che l'attuale fallimento trovi la sua origine nella medesima situazione che con passare del tempo si è soltanto aggravata, per cui saremmo propensi a riconoscere la prededuzione ai crediti sorti nella prima procedura.
      Zucchetti Sg srl