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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Revocatoria fallimentare e revocatoria Ordinaria nell'ambito fallimmentare
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Antonella Berretta
Perugia06/09/2016 10:56Revocatoria fallimentare e revocatoria Ordinaria nell'ambito fallimmentare
Revocatoria ordinaria nell'ambito fallimentare: può essere considerato revocabile un l'atto di risoluzione consensuale del preliminare con cui
sono stati acquistati beni immobili da parte del fallito in bonis nei confronti di terzi( terreni); con tale atto di mutuo dissenso per la risoluzione del preliminare; l'acquirente prima del fallito ha restituito con accordo consensuale detti beni. Revocatoria ordinaria nell'ambito fallimentare: può essere considerato revocabile un atto di un atto di mutuo dissenso per la risoluzione del predetto preliminare in via consensuale ( 12.03.2010),avente ad oggetto la restituzione dei beni immobile di cui il fallito in Bonis ne aveva ottenuto solo il possesso, ma non lo aveva ancora pagato il prezzo e quindi non ne era proprietario; prima della scadenza della data di pagamento fissata a giugno, le parti si sono accordate per la restituzione consensuale tra i proprietari e l'ipotetico acquirente ancora in Bonis. A me sembra una semplice transazione , in cui manca il pagamento anche del prezzo. Non è da escludere sia la Revocatoria ordinaria in sede fallimentare che quella fallimentare ex art 67 LF? . Non è da escludere sia la Revocatoria ordinaria in sede fallimentare che quella fallimentare ex art 67 LF anche ai sensi di una datio insolutum? .Grazie
Avv Antonella Berretta-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/09/2016 19:10RE: Revocatoria fallimentare e revocatoria Ordinaria nell'ambito fallimmentare
Se abbiamo ben capito, A stipula un preliminare di acquisto di un immobile con B ricevendone anche il possesso. Alla data del pagamento del prezzo (e probabilmente della stipula del contratto definitivo di vendita) A e B risolvono consensualmente il contratto preliminare ed A restituisce a B il possesso dell'immobile; ciò avveniva il 12.3.2010.
Lei vuol sapere se è possibile impugnare questo atto con azione revocatoria fallimentare, eventualmente sotto la configurazione di una datio in solutum, o con una azione revocatoria ordinaria.
Dal punto di vista astratto non vi è alcun dubbio che la risoluzione del contratto per mutuo dissenso costituisca atto revocabile, anche se rimane da stabilire in concreto, in relazione agli accordi intervenuti e alle modalità dell'operazione, se detta risoluzione possa essere rapportata ad un atto a titolo oneroso revocabile ex art. 67, co. 2 l.f. o ad una datio in solutum, come tale rientrante nella previsione di cui al primo comma dell'art. 67, n. 2 l.fall.. Ovviamente questa differenza non rivela per la revocatoria ordinaria trattandosi in entrambi i casi di atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso.
Il problema è invece concreto perché bisogna valutare se dette azioni siano ancora esercitabili o sia intervenuta una qualche decadenza o prescrizione e per la revocatoria fallimentare se l'atto sia stato compiuto nel periodo sospetto. Ciò diciamo perché lei fa risalire la risoluzione consensuale (che è l'atto da impugnare) al 12.3.2010 che, a norma dell'art. 2903 c.c., segna la data per l'inizio del periodo di prescrizione quinquennale di prescrizione dell'azione di revocatoria ordinaria; sicchè se qualche creditore non ha promosso prima del 12.3.2015 detta azione- cui potrebbe subentrare il curatore a norma dell'art. 66 l.fall.- riteniamo che la stessa non possa essere più esercitata dal curatore per intervenuta prescrizione. Per la prescrizione (rectius) decadenza della revocatoria fallimentare e per stabilire se l'atto rientra nel periodo sospetto bisognerebbe conoscere la data del fallimento, tuttavia, a parte questo dato, va ricordato che l'art. 69bis l.fall. richiede che l'azione debba essere promossa entro tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque non oltre i cinque anni dal compimento dell'atto.
A tutto ciò è da aggiungere che nel caso non si discuterebbe della revoca dell'acquisto o di una promessa di acquisto di un immobile, ma della revoca della risoluzione consensuale del preliminare, sicchè ove l'azione revocatoria (ordinaria o fallimentare) venisse accolta, verrebbe dichiarata la inefficacia della risoluzione, con la conseguenza che ritornerebbe in vita il contratto preliminare (risolto dalle parti), cui la curatela dovrebbe dare esecuzione, se non vuole che la controparte chieda la risoluzione per inadempimento della curatela, con risarcimento dei danni.
Zucchetti Sg srl
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