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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Fallimento chiamato in causa quale terzo in giudizio avanti al Giudice di Pace
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Mauro Canducci
Savignano sul Rubicone (FC)13/06/2015 19:04Fallimento chiamato in causa quale terzo in giudizio avanti al Giudice di Pace
Quale curatore del fallimento ho ricevuto notifica (da parte di un terzo) per la chiamata in causa in un giudizio pendente di fronte al Giudice di Pace. Il giudizio è stato avviato dall'attore contro la società di assicurazione ed è finalizzato ad accertare l'entità di un danno subito per incidente stradale occorso anteriormente alla dichiarazione di fallimento. La notifica della chiamata in causa è indirizzata alla società, ora fallita, e non al curatore della stessa.
Trattandosi di azione tesa a far valere una pretesa sul patrimonio del fallimento, anche se non diretta per via della presenza del contratto di assicurazione, riterrei che la chiamata in causa non sia ammissibile per effetto di quanto disposto dall'art. 52 della Legge Fallimentare. L'eventuale sentenza emessa in tale procedimento potrebbe avere effetti solo in tema di accertamento e non di ammissione al concorso del credito, per il quale permarrebbe la necessità di formulare apposita istanza di ammissione. In tale contesto riterrei conveniente non costituirmi nel giudizio previa autorizzazione del G.D. per le motivazioni sopra esposte.
Ho inquadrato correttamente il problema?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/06/2015 12:28RE: Fallimento chiamato in causa quale terzo in giudizio avanti al Giudice di Pace
Classificazione: STATO PASSIVO / ESCLUSIVITA'"Quando sia stata proposta una domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale nei confronti del proprietario del veicolo che ha causato il danno e del suo assicuratore della responsabilità civile, il fallimento del primo comporta l'improseguibilità di qualsiasi domanda di condanna sia nei suoi confronti, sia nei confronti del suo assicuratore della responsabilità civile, con conseguente devoluzione al tribunale fallimentare, mediante istanza di ammissione al passivo, a meno che il danneggiato, dopo che il giudizio è stato interrotto e riassunto nei confronti della curatela, non rinunci ad ogni pretesa nei confronti del fallimento, ovvero dichiari formalmente che la richiesta condanna nei confronti del fallito deve intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui questi dovesse ritornare in bonis" (così in termini, Cass. 26/06/2012, n. 10640; conf. Cass. 30/08/2013 n. 19975.)
Come vede lei ha inquadrato perfettamente il problema, ma non ne ha tratto tutte le conseguenze, nel senso che, in primo luogo, il danneggiato deve chiamare in causa il curatore, che ha la rappresentanza processuale del fallito a norma dell'art. 43 l.f., e, inoltre, se vuol far valere una pretesa sul patrimonio fallimentare deve spostare l'accertamento dell'an e del quantum nel fallimento attraverso la presentazione di una domanda di insinuazione, non potendo servirsi della decisione presa dal giudice ordinario come base per insinuarsi al passivo, essendo appunto il giudice fallimentare a dover stabilire se il credito esiste o non e in che misura.
In casi del genere, normalmente, al danneggiato conviene dichiarare formalmente che la richiesta condanna nei confronti del fallito deve intendersi eseguibile solo nei suoi confronti alla chiusura del fallimento, nel qual caso deve convenire in giudizio il fallito e non il curatore. E' probabile, quindi, che il danneggiato intenda seguire questa via, ossia è probabile che abbia chiamato in causa il fallito perché, essendo egli risarcito del danno dall'assicurazione, non ha interesse ad insinuarsi al passivo, ma è necessario che una tale dichiarazione sia formalizzata.
Zucchetti SG srl
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