Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Urgente/Beni mobili pra appresi alla massa e successivo abbandono

  • Loredana Faccenda

    Campobasso
    16/06/2024 08:52

    Urgente/Beni mobili pra appresi alla massa e successivo abbandono

    In merito a quanto in oggetto chiedo il vostro illustre parere in merito alla ai seguenti quesiti, premesso che ho appreso un automezzo al fallimento mediante trascrizione della sentenza, automezzo, tuttavia, che sarà oggetto di abbandono per assenza di mercato all'esito di vendite infruttuose, rimettendolo nella disponibilità della fallita, con avviso ai creditori ex art. 107 ter comma 8:
    1) la tassa automobilistica dovrà essere comunque pagata a carico del fallimento, e per quale periodo?
    2) è necessario annotare la cancellazione della sentenza di fallimento considerato che la cancellazione ha un costo (che dovà accollarsi il fallimento, premesso che la fallita presumibilmente non avrà alcun interesse al bene e alla cancellazione) al contrario della trascrizione che è gratuita ?
    Grazie per l'attenzione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/06/2024 08:38

      RE: Urgente/Beni mobili pra appresi alla massa e successivo abbandono

      L'art. 5, c. 37 della L. n. 953/1982 dispone che "la perdita del possesso del veicolo o dell'autoscatto per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione". Di conseguenza, a seguito della trascrizione della sentenza di fallimento sugli automezzi acquisiti alla procedura fallimentare, non è più dovuto il pagamento della tassa automobilistica.
      Quanto alla cancellazione della trascrizione, come abbiamo detto in altre occasioni, riteniamo che essa sia a carico della procedura che, come ha trascritto la sentenza, così, dismesso il bene, deve provvedere alla cancellazione della trascrizione effettuata, altrimenti si impedisce la disponibilità del mezzo da parte del debitore fallito che potrebbe comunque vendere l'auto non facendo questa più parte dell'attivo fallimentare.
      Zucchetti SG srl