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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
PEGNO
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Massimo Schiavi
Martinsicuro (TE)27/11/2014 16:31PEGNO
UNA BANCA HA FATTO DEPOSITARE SU UN LIBRETTO NOMINATIVO DI UNA SOCIETA' OGGI FALLITA
UNA SOMMA AMMONTANTE AD OGGI A CIRCA 12000€, RISPETTO ALLA CONCESSIONE DI UN AFFIDAMENTO DI C/C DI €5000 ED UN ANTICIPO FATTURE DI €65000=
AL MOMENTO DEL FALLIMENTO IL CONTO ANTICIPO FATTURE RISULTA AZZERATO, MENTRE L'AFFIDAMENTO IN C/C E' ARRIVATO AD €18000=
ORA LA BANCA RITIENE DI DOVER "COMPENSARE" IL PEGNO CON L'AFFIDAMENTO IN C/C
MENTRE RITENGO CHE INVECE DEBBA ESSERE UTILIZZATO L'ART.53 L.F.
SBAGLIO?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/11/2014 20:12RE: PEGNO
Non sbaglierebbe affatto se il libretto nominativo fosse stato costituito in pegno. Ma è cosi? Da quello che ci dice non possiamo capirlo.
Zucchetti SG srl
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Massimo Schiavi
Martinsicuro (TE)28/11/2014 09:57RE: RE: PEGNO
SI LA BANCA MI CONFERMA, INVIANDOMI ANCHE LA COPIA DEL CONTRATTO, CHE E' STATO COSTITUITO UN PEGNO A GARANZIA DELL'AFFIDAMENTO CONCESSO ED A GARANZIA DELL'APERTURA DI CREDITO SU ANTICIPO FATTURE SBF. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/11/2014 20:53RE: RE: RE: PEGNO
Classificazione: PEGNO / REALIZZAZIONE PEGNO ART. 53"Qualora il cliente della banca vincoli, a garanzia del proprio adempimento, un titolo di credito od un documento di legittimazione individuati, (quale un libretto di deposito a risparmio nominativo), e non conferisca alla banca medesima la facoltà di disporre del relativo diritto, si esula dall'ipotesi del pegno irregolare, come delineata dall'art. 1851 c.c. (in riferimento all'art. 1846 c.c.), e si rientra nella disciplina del pegno regolare (art. 1997 e 2784 ss. c.c.), in base alla quale la banca garantita non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, con l'obbligo di riversare o scomputare il relativo ammontare, ma è tenuta a restituire il titolo od il documento stesso. In tale caso, pertanto, difettano i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca". In termini Cass.18/06/1996, n. 5592; conf. App. Milano, 23/01/2004; Trib. Bari 05/03/2007, n. 598).
Deve quindi controllare se nel contratto di costituzione di pegno il cliente poi fallito ha conferito espressamente alla banca medesima la facoltà di disporre del libretto. In caso positivo la banca può trattenere il ricavato a deconto del suo credito, in caso negativo trova applicazione l'art. 53 l.f.
Zucchetti SG srl
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Massimo Schiavi
Martinsicuro (TE)14/01/2015 16:16RE: RE: RE: RE: PEGNO
Circa il controllo se nel contratto di costituzione di pegno del cliente poi fallito lo stesso abbia conferito o meno espressamente alla banca medesima la facoltà di disporre del libretto, dalla consultazione dell'art.5 del richiamato contratto di pegno viene riportato:
"in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la banca, senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto ed azioni, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso o altra formalità, ha diritto di utilizzare il saldo per capitale e interessi, dei rapporti di conto corrente e/o deposito bancario costituito in pegno ad estinzione o decurtazione delle obbligazioni garantite, come individuate alche ai sensi dell'art.3, dandone immediata comunicazione al costituente il pegno"
Da quanto sopra sembra si stata comunque concessa alla Banca la realizzazione della garanzia attraverso, la sua disponibilità.
Sbaglio?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/01/2015 20:19RE: RE: RE: RE: RE: PEGNO
Classificazione: PEGNO / ALTROLa risposta alla sua domanda non è così semplice come appare perché si tratta di stabilire se la clausola in questione ha trasformato il pegno del libretto in un pegno irregolare, posto che solo nel caso di costituzione di pegno irregolare è consentito al creditore, nell'ipotesi di inadempimento dell'altra parte, di fare definitivamente propria solo la somma corrispondente al credito garantito e, quindi, di compensarlo col suo debito di restituzione del "tantundem" nel legittimo esercizio del proprio diritto di prelazione, senza necessità di partecipare al concorso a norma dell'art. 53 l.f.,; di contro il creditore assistito da pegno regolare è tenuto a insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 53 l. fall., per il soddisfacimento del proprio credito, dovendosi escludere la compensazione, con la conseguenza che, nell'ipotesi di soddisfacimento della banca mediante incameramento della somma portata dal libretto offerto in pegno regolare, sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall.
Orbene, si legge in Cass. 12/09/2011, n. 18597. quanto segue: "nel caso in esame i giudici di merito hanno accertato che i libretti dati in deposito erano stati specificamente descritti ed analiticamente identificati dalle parti proprio negli atti costitutivi del pegno che sono stati prodotti in giudizio dalla Banca. Nelle condizioni generali riportate in calce a tale atto nessuna clausola conferiva alla banca il potere di disporre dei due libretti ma al contrario tale potere era espressamente escluso laddove si attribuiva alla banca il diritto di prelevare la somma depositata fino alla concorrenza di quanto dovutole ma esclusivamente in caso di inosservanza degli obblighi assunti e dopo il decorso di cinque giorni dalla richiesta di pagamento da comunicare al cliente con lettera raccomandata". Ossia la Corte ritiene che una clausola del tipo di quella da lei riportata, in quanto autorizza la banca soltanto a realizzare il libretto in caso di inadempimento e al fine di estinzione o decurtazione delle obbligazioni garantite, non sia espressione della costituzione di un pegno irregolare non avendo il creditore la libertà di disporre della somma data in pegno, come appunto nel pegno irregolare.
Per noi il ragionamento della Cassazione è pienamente condivisibile.
Zucchetti SG srl
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Francesco Pavan
Castenaso (BO)03/11/2016 12:17RE: RE: RE: RE: RE: RE: PEGNO
Buongiorno a tutti, mi permetto di sottoporvi il seguente caso ringraziandovi sin da ora per un vostro eventuale riscontro.
Alla data di fallimento, una SRL risulta essere intestataria di un c/c e di un libretto di deposito, le cui somme depositate risultano concesse in pegno, a favore di un istituto di credito, rispettivamente per un saldo di c/c (negativo) ed un contratto di mutuo.
La banca richiede l'autorizzazione per compensare tali somme con il loro maggior credito, procedendo successivamente ad insinuarsi al passivo solo per la differenza.
Esaminando i contratti di pegno, a mio parere e sulla base di quanto ho riscontrato in precedenti interventi su questo forum, tali pegni risultano essere regolari. La banca, invece, non si pronuncia in merito a tale distinzione (pegni regolari/ pegni irregolari).
Ciò considerato, riterrei che la compensazione non possa avvenire e che la banca dovrebbe presentare insinuazione per il loro integrale credito (di cui una parte garantito dal pegno) richiedendo al GD, successivamente all'ammissione al passivo del credito, ai sensi dell'art 53 L.F., di trattenere le somme in pegno a decurtazione del credito ammesso. E' corretto?
In tale caso, le somme in pegno, essendo ricomprese nel patrimonio della società fallita, anche se non vengono trasferite direttamente sul c/c intestato alla Procedura, possono considerarsi attivo realizzato (entrate mancate) ai fini del calcolo del compenso del Curatore?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/11/2016 20:23RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PEGNO
Come già lei prospetta si tratta di stabilire se è stato costituito un pegno regolare o irregolare, posto che solo nel caso di costituzione di pegno irregolare è consentito al creditore, nell'ipotesi di inadempimento dell'altra parte, di fare definitivamente propria solo la somma corrispondente al credito garantito e, quindi, di compensarlo col suo debito di restituzione del "tantundem" nel legittimo esercizio del proprio diritto di prelazione, senza necessità di partecipare al concorso a norma dell'art. 53 l.f.,; di contro il creditore assistito da pegno regolare è tenuto a insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 53 l. fall., per il soddisfacimento del proprio credito, dovendosi escludere la compensazione.
Si tratta quindi di una indagine di fatto che deve svolgere alla luce del contenuto dei relativi contratti.
In linea astratta e generale, ricordiamo, per quanto riguarda il pegno di saldo di conto corrente, che di recente la Cassazione ha statuito che "il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma mentre, nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, ragion per cui la banca garantita non acquisisce la somma portata dal saldo, né ha l'obbligo di restituire al debitore il "tantundem", sicché, difettando i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, l'incameramento della somma conseguente all'escussione del pegno rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 l.fall. ed è assoggettabile a revocatoria fallimentare" (Cass. . 08/08/2016, n. 16618).
La stessa linea segue la giurisprudenza circa il pegno sul il libretto di deposito. Invero per Cass. 12/09/2011, n. 18597, "qualora il cliente della banca vincoli, a garanzia del proprio adempimento, un titolo di credito o un documento di legittimazione individuati quale un libretto di deposito al risparmio, anche al portatore, senza conferire alla banca il potere di disporre del relativo diritto, non ricorre l'ipotesi di pegno irregolare e si rientra invece nella disciplina del pegno regolare". Concetto espresso ancor più chiaramente da Cass. 15/02/2008, n. 3794, per la quale "Il pegno di un libretto di deposito bancario al portatore, costituito a favore della banca depositaria che lo ha emesso, si configura come pegno irregolare soltanto allorché sia conferita espressamente alla banca la facoltà di disporre del relativo diritto; l'attribuzione di tale facoltà, peraltro, non fa venir meno la finalità di garanzia del pegno, almeno nella fase della costituzione, verificandosi la funzione solutoria soltanto nella successiva fase di escussione della garanzia, sia pure attraverso un meccanismo semplificato di «autosoddisfazione», che sottrae il creditore alla necessità di procedere in via esecutiva salvo l'obbligo di restituire l'eccedenza". E così l'intera giurisprudenza, fino a risalire a Cass.18/06/1996, n. 5592, per la quale "Qualora il cliente della banca vincoli, a garanzia del proprio adempimento, un titolo di credito od un documento di legittimazione individuati, (quale un libretto di deposito a risparmio nominativo), e non conferisca alla banca medesima la facoltà di disporre del relativo diritto, si esula dall'ipotesi del pegno irregolare, come delineata dall'art. 1851 c.c. (in riferimento all'art. 1846 c.c.), e si rientra nella disciplina del pegno regolare (art. 1997 e 2784 ss. c.c.), in base alla quale la banca garantita non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, con l'obbligo di riversare o scomputare il relativo ammontare, ma è tenuta a restituire il titolo od il documento stesso. In tale caso, pertanto, difettano i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca". Conf. App. Milano, 23/01/2004; Trib. Bari 05/03/2007, n. 598).
Deve quindi controllare se nei contratti di costituzione di pegno il cliente poi fallito ha conferito espressamente alla banca i diritti di cui sopra.
Zucchetti SG srl
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Francesco Pavan
Castenaso (BO)07/11/2016 12:53RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PEGNO
Vi ringrazio per il riscontro, nel quale tuttavia non ho trovato chiarimento ai miei seguenti dubbi:
1. Presupponendo che il pegno sia regolare, è pertanto possibile per la banca, dopo che il credito insinuato integralmente è stato ammesso al passivo, richiedere al GD di trattenere le somme in pegno presenti sul c/c e sul libretto di deposito, a decurtazione del credito ammesso?
2. Secondo il vostro parere,le somme in pegno, essendo ricomprese nel patrimonio della società fallita, anche se non vengono trasferite direttamente sul c/c intestato alla Procedura, possono considerarsi attivo realizzato (entrate mancate) ai fini del calcolo del compenso del Curatore? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/11/2016 19:55RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PEGNO
Ci sembrava di aver risposto al quesito che ora riproduce sub 1, quando abbiamo detto che "Come già lei prospetta si tratta di stabilire se è stato costituito un pegno regolare o irregolare, posto che solo nel caso di costituzione di pegno irregolare è consentito al creditore, nell'ipotesi di inadempimento dell'altra parte, di fare definitivamente propria solo la somma corrispondente al credito garantito e, quindi, di compensarlo col suo debito di restituzione del "tantundem" nel legittimo esercizio del proprio diritto di prelazione, senza necessità di partecipare al concorso a norma dell'art. 53 l.f.,; di contro il creditore assistito da pegno regolare è tenuto a insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 53 l. fall., per il soddisfacimento del proprio credito, dovendosi escludere la compensazione".
Ossia se si tratta di pegno regolare, trova piena applicazione l'art. 53 l.f.
per il quale il creditore, una volta insinuato il credito, può essere autorizzato dal giudice delegato alla vendita ed è il giudice, come disposne il secondo comma dell'art. 53, che stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità; trattandosi di conto correte e di libretto di deposito è evidente che le modalità saranno quelle liquidazione delle somme contenute in favore della banca. Non è una compensazione estintiva del credito, ma un pagamento fuori riparto che avviene nell'ambito della procedura fallimentare, con rendiconto finale del dare e avere.
Ulteriore conseguenza di questa impostazione è che le somme sul libretto e sul conto sono del fallito, e quindi fanno parte del patrimonio fallimentare, solo che materialmente non vi entrano perché utilizzate per il pagamento del creditore pignoratizio fuori riparto. detti importi rientrano, pertanto, nel monte attivo realizzato su cui calcolare il compenso.
Zucchetti SG srl
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