Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Contratti di Leasing

  • Alessandro Cuomo

    lecce
    30/06/2014 11:00

    Contratti di Leasing

    Si presenta il seguente caso.
    Alla data di intervenuto fallimento risultavano pendenti dei contratti di leasing relativi ad autovetture e furgoni, rispetto ai quali risultavano insoluti numerosi canoni. La società di leasing ha presentato la domanda di rivendica dei beni e di ammissione al passivo dei canoni scaduti ante fallimento con le relativi penali. Ho restituito i beni ed ammesso il credito al passivo con riserva di deduzione di quanto sarebbe stato recuperato dalla società di leasing una volta allocati i beni. La società di leasing mi informa della vendita di parte dei predetti beni, trasmettendomi le fatture di vendita; il ricavato risulta inferiore al credito riconosciuto nello stato passivo alla società di leasing, pertanto ci sarebbe una differenza da liquidare alla stessa società. Ora, devo informare il GD circa l'avvenuta allocazione dei beni e procedere alla modifica del credito preventivamente ammesso?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/06/2014 15:54

      RE: Contratti di Leasing

      Una volta scelta la via dell'ammissione con riserva, anche lo scioglimento della stessa deve avvenire secondo le ego le dettate allo scopo e, quindi, con applicazione dell'art. 113 bis, che richiede l'intervento del giudice delegato.
      Zucchetti SgSrl
      • Ruggero Di Gennaro

        TRINITAPOLI (BT)
        30/06/2014 18:23

        RE: RE: Contratti di Leasing

        Caso analogo. Poiché il bene in leasing (autocarro)non era stato rinvenuto in quanto oggetto di furto, lo stato passivo è stato formato e reso esecutivo senza riserva. Ora il bene è stato ritrovato e rivenduto dalla società di leasing.Il ricavato della vendita è inferiore al credito ammesso e pertanto andrebbe detratto dal credito. Si rende, quindi, necessaria una modifica allo stato passivo?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          02/07/2014 16:45

          RE: RE: RE: Contratti di Leasing

          Poiché, a norma del terzo comma dell'art. 72 quater, il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene, si è posto il problema di come determinare e collocare il credito qualora il bene non sia stato ancora allocato. Una via è quella dell'ammissione con riserva, seguita dal Trib. Udine 24.2.2012, per il quale "Nel caso in cui il valore di mercato del bene non sia stato ancora determinato in contraddittorio fra la procedura fallimentare e il concedente (ad esempio con apposita valutazione effettuata in sede di inventario o nel corso dell'istruttoria prevista in sede di ammissione al passivo o della causa di opposizione) il credito del concedente può essere ammesso al passivo con riserva di deduzione del relativo importo per il quale opera la compensazione, trattandosi di una riserva sicuramente ammissibile, in quanto prevista dalla legge, secondo il disposto dell'art. 96, secondo comma, l. fall." In tal caso, la riserva, come dicevamo nella precedente risposta, dovrà essere sciolta con il meccanismo previsto dall'art. 113 bis l. fall. una volta che il creditore istante o il curatore - collocato il bene - abbiano presentato la relativa istanza.
          Per Cass. 01/03/2010, n. 4862, invece, sempre in caso di fallimento dell'utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale, il concedente "non può richiedere subito, mediante l'insinuazione al passivo ed ex art. 93 legge fall., anche il pagamento dei canoni residui che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di normale svolgimento del rapporto di locazione finanziaria, in quanto con la cessazione dell'utilizzazione del bene viene meno l'esigibilità di tale credito, ma ha esclusivamente diritto alla restituzione immediata del bene ed un diritto di credito eventuale, da esercitarsi mediante successiva insinuazione al passivo, nei limiti in cui, venduto o altrimenti allocato a valori di mercato il bene oggetto del contratto di leasing, dovesse verificarsi una differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dalla allocazione del bene cui è tenuto il concedente stesso, secondo la nuova regolazione degli interessi fra le parti direttamente fissata dalla legge".
          Nel suo caso è stata scelta un'altra via in quanto è stato ammesso il credito ma senza riserva, per cui, divenuto definitivo lo stato passivo, lo stesso potrebbe essere modificato solo con la revocazione parziale del credito ammesso dovuto al sopravvenire del fatto nuovo prima sconosciuto della vendita del bene e della realizzazione effettiva dello stesso; tuttavia, poiché, presumibilmente lo stesso creditore è d'accordo sulla riduzione, potrebbe evitarsi un giudizio e procedere come se il credito fosse stato ammesso (implicitamente) con riserva, sciogliendo la stessa con il sistema di cui all'art. 113.
          Ricordiamo che la S.C. (Cass. 15/07/2011, n. 15701) ha anche detto che il creditore può "soddisfarsi sul bene oggetto del contratto di locazione finanziaria al di fuori del concorso, previa ammissione del credito al passivo fallimentare essendo egli destinato ad essere soddisfatto al di fuori del riparto dell'attivo, mediante vendita del bene (analogamente al creditore pignoratizio e a quello garantito da privilegio speciale ex art. 53 legge fall.), con esenzione dal concorso sostanziale, ma non dal concorso formale; ma questa soluzione non risolve il problema posto da lei.
          Zucchetti SG Srl