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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
FALLIMENTO E AFFITTO AZIENDA
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Alberto Cassin
Ceggia (VE)22/01/2015 20:05FALLIMENTO E AFFITTO AZIENDA
Vi prospetto questa situazione:
società A in bonis stipula con società B contratto di affitto di azienda con il passaggio diretto dei dipendenti. Il contratto prevede che:
- B in caso di acquisto dell'azienda si accolla TFR e ferie maturate alla data dell'affitto dell'azienda.
- B si tiene a proprio esclusivo carico tutti gli oneri (TFR ferie permessi) maturati dalla data di decorrenza dell'affitto di azienda in avanti.
- Allegato al contratto di affitto di azienda viene allegato accordo sindacale sottoscritto tra A B dipendenti assunti alle dipendenze di B e sindacati che prevede l'accollo liberatorio da parte di B di TFR ferie permessi maturati fino alla data dell'affitto di azienda.
Nel frattempo viene dichiarato il fallimento di A e il curatore prosegue nel contratto incassando fino ad un certo punto gli affitti, poi più niente.
Dopo di che il fallimento A tenta il tutto per tutto per il recupero degli affitti fino a presentare istanza di fallimento di B che viene dichiarata prima della riconsegna dell'azienda da parte di B
A questo punto l'azienda viene retrocessa al fallimento di A con tutti i dipendenti.
Domanda l'accordo sindacale a suo tempo stipulato con il quale B si accolla i debiti per TFR ferie e permessi di A alla data di affitto di azienda deroga l'art. 2112 c.c. oppure è ininfluente ai fini della responsabilità solidale di A e B
A si trova a farsi carico di tutto il debito dei dipendenti ante e post affitto di azienda a danno della soddisfazione dei creditori?
Grazie per la risposta.
Alberto Cassin-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/01/2015 12:30RE: FALLIMENTO E AFFITTO AZIENDA
Classificazione: AFFITTO AZIENDAIl secondo comma dell'art. 2112 c.c. prevede che con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 cp.c. il lavoratore può consentire la liberazione del cedente afo affittante dell'azienda dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, che diversamnete gravano in solido su cedente / affittante e cessionario/ affittuario. Nel caso, a quanto dice sembra che si sia seguita questa via, per cui l'affittante è stato definitivamente liberfato dei debiti pregressi verso i lavoratori rientranti nell'accordo sindacale.
Vi è però da considerare che con la retrocessione dell'azienda affittata si realizza un'ipotesi circolatoria alla quale consegue, per legge, l'applicazione del disposto di cui all'art. 2112 c.c. per cui questa volta la norma si applicherebbe al contrario nel senso che l'originario affittante che riceve l'azienda risponde dei debiti dell'affittuario che la riconsegna, tuttavia nel caso, questo effetto non si verifica per i debiti oggetto dell'accordo sindacle all'atto dell'affitto, altrimenti la norma sarebbe vanificata, ma non si realizza neanche per gli altri debiti perché la disciplina dettata in tema di subentro dell'affittuario dell'azienda nei contratti stipulati perché la norma di cui all'art. 2112 c.c. trova applicazione con riguardo agli aspetti collegati alla restituzione dell'azienda dall'affittuario al locatore a seguito di cessazione dell'affitto, sempre che la cessazione di tale rapporto e la conseguente retrocessione dell'azienda si ricolleghino direttamente alla volontà contrattuale delle parti o ad un fatto da queste espressamente previsto nel contratto precedentemente stipulato (Cass. 16/06/2004, n. 11318), nel mentre nel caso la retrocessione non è stata affatto volontaria.
Zucchetti SG Srl
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