Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

FIDEJUSSIONE a garanzia dei debiti contratti da una società collegata.

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    01/10/2018 18:15

    FIDEJUSSIONE a garanzia dei debiti contratti da una società collegata.

    Buongiorno.
    Il fallimento di cui sono curatore aveva rilasciato ad una banca fideiussione omnibus fino alla concorrenza di 1.000.000,00 a garanzia dei debiti contratti da una società collegata.
    Di quanto sopra la procedura è venuta a conoscenza solo successivamente al fallimento a seguito di una nuova concessione di finanziamento da parte della banca nei confronti della garantita.
    Venuto a conoscenza di quanto sopra, posso come curatore esercitare il diritto di scioglimento dal contratto di cui all'art. 72 L.Fall a far data dal fallimento?
    In al caso la procedura rimarrebbe a mio avviso obbligata per i crediti garantiti prima del fallimento, ma non per le erogazioni successive. E' corretto?
    Non ho trovato giurisprudenza al riguardo.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/10/2018 18:41

      RE: FIDEJUSSIONE a garanzia dei debiti contratti da una società collegata.

      Il contratto di fideiussione, prima che il fideiussore sia escusso, è un rapporto pendente; in tal senso indirettamente Trib. Milano28/09/2015, che con riferimento ad un concordato, ha correttamente statuito che "L'avvenuta escussione della garanzia comporta che il rapporto di fideiussione non possa considerarsi contratto pendente atteso che, ai fini dell'applicazione dell'art. 169 bis l. fall., è necessario che le prestazioni del contratto (o l'esecuzione della garanzia) non siano ancora eseguite". Da tanto discende che il curatore del fallimento del fideiussore possa optare per lo scioglimento del contratto; soluzione che peraltro non danneggia il creditore garantito dal momento che questi, a norma dell'art. 1943, co. 2 c.c. può chiedere ed ottenere dal debitore (che se non provvede diventa inadempiente) altra fideiussione quando il primo fideiussore sia dichiarato insolvente.
      Ovviamente, come lei dice, lo scioglimento opera dalla data di dichiarazione di fallimento, per cui il fideiussore fallito risponde dei debiti antecedenti garantiti dalla sua fideiussione. Per questi il creditore garantito potrà insinuarsi e la domanda potrà essere accolta liberamente (sempre che sia documentata) se l'obbligazione fideiussoria era solidale, nel mentre l'ammissione sarà con riserva se era stata data una fideiussione sussidiaria condizionata alla preventiva escussione del debitore principale (artt. 96, co.2 n. 1 e 55 co. 3 l.fall.).
      Zucchetti SG srl