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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
ipoteca giudiziale e cancellazione ex art 108 l.f.
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Vittorio Sarto
Cesena (FC)02/11/2016 16:28ipoteca giudiziale e cancellazione ex art 108 l.f.
Buongiorno,
chiedo il Vostro parere in merito a quanto segue. Tra i beni acquisiti al fallimento risultano alcuni appartamenti inseriti in una struttura condominiale. Vi sono pertanto alcune aree comuni di proprietà del fallimento in proporzione alle quote millesimali. Gli appartamenti acquisiti al fallimento erano in precedenza detenuti da altra società che poi li ha alienati alla società fallita. Da una ispezione ipocatastale sui beni risultano iscritte ipoteche in data antecedente alla vendita suddetta ma anche un ipoteca giudiziale iscritta successivamente alla vendita avente ad oggetto esclusivamente le parti comuni: in catasto non sono stati allineati i dati relativi alle parti comuni a seguito della vendita alla società fallita. Ora il risultato è che risulta una ipoteca giudiziale su un bene comune (nel dettaglio cabina enel)iscritta in data successiva alla vendita alla società fallita da parte della società precedentemente detentrice degli appartamenti per un credito vantato da un terzo nei confronti di quest'ultima; ipoteca che in assenza di questo errore non si sarebbe nemmeno potuta iscrivere. Si specifica che il curatore ha già provveduto con esito positivo ad un riallineamento dei dati catastali conformemente all'atto di vendita.
Come deve comportarsi secondo voi il curatore a tal proposito? inserire nell'avviso di vendita anche questo gravame relativo alle sole parti comuni e conseguentemente eseguire la notifica prevista dall'art 107 e richiederne poi la cancellazione ex art 108 oppure non considerare detto gravame ai fini della vendita?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/11/2016 19:05RE: ipoteca giudiziale e cancellazione ex art 108 l.f.
Se abbiamo ben capito, la società A ha venduto alla società B alcuni appartamenti inseriti in un condominio, sui quali erano iscritte alcune ipoteche giudiziarie. Successivamente alla vendita altro creditore ha, semopre a garanzia di un credito verso la società A, iscritto altra ipoteca giudiziaria sulle parti condominiali, che risultavano, per errore, in capo ancora ad A. Se è così quest'ultimo gravame non dovrebbe essere opponibile a B, nè al suo fallimento, in quanto iscritto su bene che, seppur figurava ancora appartenere ad A, era stato trasferito a B e la relativa trascrizione avrà fatto riferimento anche alle parti comuni. La questione comunque è dubbia, ma non vale la pena inoltrarsi in ginepraio di questioni perché, opponibile o non che sia, a seguito del riallineamento dei mappali, è pacifico che l'ipoteca è iscritta su beni appartenenti, in tutto o pro quota, alla società fallita, per cui, a seguito della vendita dei beni in questione, trova applicazione il secondo comma dell'art. 108. Conviene quindi, a nostro avviso, considerare il creditore in questione come gli altri creditori ipotecari, facendo le dovute notifiche, fermo restando, che in questo come nei casi precedenti, si tratta di ipoteca per debito altrui.
Zucchetti SG srl
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Vittorio Sarto
Cesena (FC)03/11/2016 12:21RE: RE: ipoteca giudiziale e cancellazione ex art 108 l.f.
Grazie mille per la precisa ed esauriente risposta.
Convengo con Voi circa l'inopponibilità al fallimento di quest'ultimo gravame. Pertanto ritengo di non procedere ad alcuna notifica al soggetto in questione che ha iscritto detta ipoteca. La richiesta al GD ex art 108 lf di restrizione dell'ipoteca in questione deve necessariamente essere preceduta dalla notifica ex art 107 l.f.? Non lo ritengo necessario considerato la finalità della notifica ex art 107. Chiedo se la pensate allo stesso modo.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/11/2016 20:21RE: RE: RE: ipoteca giudiziale e cancellazione ex art 108 l.f.
Per la verità ci sembrava di aver già risposto esprimendo una opinione diversa da qella che ora propone, quando alla fine, abbiamo detto che "conviene quindi, a nostro avviso, considerare il creditore in questione come gli altri creditori ipotecari, facendo le dovute notifiche, fermo restando, che in questo come nei casi precedenti, si tratta di ipoteca per debito altrui".
Zucchetti SG srl
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