Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

proposta concordato fallimentare art. 124 L.F.

  • Riccardo Cariolato

    Dueville (VI)
    13/10/2015 18:20

    proposta concordato fallimentare art. 124 L.F.

    Preg.mi, vi scrivo in merito ad un quesito a cui non riesco a trovare una risposta.
    L'art. 124 L.F. cita che "il proponente (della proposta di concordato) può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta". Nel caso in cui il proponente limiti i propri impegni nella proposta di concordato fallimentare, proponendo il pagamento esclusivamente dei creditori ammessi allo stato passivo (tempestivi) mentre esclude dalla proposta il soddisfacimento di eventuali creditori tardivi, che hanno già depositato istanza di insinuazione al passivo, però non ancora esaminata, può essere formalmente valida la stessa proposta ai sensi dell'art. 124 L.F.?
    O si devono tenere in considerazione anche le insinuazioni tardive, già depositate al momento del deposito della proposta di concordato, ma non ancora esaminate?

    Ringraziandovi per la cortese vs. risposta porgo cordiali saluti

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/10/2015 20:28

      RE: proposta concordato fallimentare art. 124 L.F.

      Come lei correttamente ricorda l'art. 124 l.f. prevede che "Il proponente (creditore o terzo, non il fallito) puo' limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta", per cui dalla norma sembrerebbe che il proponente possa limitare l'assunzione ai soli crediti ammessi, escludendo gli altri. Ovviamente gli organi fallimentari devono cercare di ampliare quanto più è possibile l'assunzione delle passività da parte del terzo in quanto se, come è normale, vi è il trasferimento dei beni al terzo proponente, gli altri creditori si troveranno in difficoltà a far valere il loro credito, per quanto decurtato, nei confronti del fallito. A tutela dei terzi, si potrebbe anche accedere ad una interpretazione più rigorosa della norma nel senso che ilo proponente può escludere soltanto i creditori non menzionati, per cui deve necessariamente accollarsi il pagamento anche dei creditori tardivi che hanno presentato la domanda, anche se sulle stesse non è stata ancora presa una decisione.
      Noi optiamo per questa soluzione per la ragione detta e se il giudice del caso segue questa linea, sarà difficile che ritenga rituale la proposta e ne disponga la comunicazione ai creditori
      Zucchetti SG srl
      • Paolo Rosa

        roma
        04/02/2016 13:15

        RE: RE: proposta concordato fallimentare art. 124 L.F.

        Mi riallaccio alla questione sollevata dal dr. Cariolato per chiarire un dubbio.
        E' ammissbile la proposta di un terzo assuntore che preveda il pagamento dei soli creditori ammessi al passivo e l'accollo degli eventuali oneri derivanti da un giudizio proposto da un creditore opponente ?
        va chiarito che l'opposizione pende in primo grado e che sul presunto credito dell'opponente vi è stata la sola pronuncia di rigetto in sede di verifica.
        grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          04/02/2016 20:07

          RE: RE: RE: proposta concordato fallimentare art. 124 L.F.

          Si, per le ragioni esposte nella risposta che precede.
          Zucchetti SG srl
          • Adolfo Coppola

            Santa Maria Capua Vetere (CE)
            03/03/2016 15:38

            RE: RE: RE: RE: proposta concordato fallimentare art. 124 L.F.

            Salve, vorrei cortesemente sapere come, a vostro avviso, il curatore deve porsi rispetto ad una proposta di concordato fallimentare (nella quale non vi è la limitazione di cui all'art. 124 u.c.) depositata immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo tempestivo, quando, dopo che sono stati resi i pareri ex art. 125 ma prima del voto, vengono depositate diverse insinuazioni tardive.
            Grazie della disponibilità.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              06/03/2016 14:24

              RE: RE: RE: RE: RE: proposta concordato fallimentare art. 124 L.F.

              Visto che nella proposta concordataria non è contenuta la limitazione di cui all'ult.comma dell'art. 124, il terzo o l'assuntore sarà tenuto al pagamento della percentuale promessa anche in favore dei creditori che saranno ammessi in via tardiva. Non ci sembra, quindi, che lei debba fare alcunchè verso i creditori, che non subiscono limitazioni, a meno che garanzie offerte non risultino insufficienti a far fronte anche al prevedibile ulteriore passivo. In questo caso, potrebbe, relazionare al giudice e chiedere di comunicare ai creditori il suo parare aggiornato.
              In ogni caso, è opportuno, seppur non obbligatorio, avvertire il terzo o assuntore dell'esistenza di domande tardive.
              Zucchetti SG srl