Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Spese di registrazione decreto ingiuntivo

  • Mauro Canducci

    Savignano sul Rubicone (FC)
    27/12/2014 10:17

    Spese di registrazione decreto ingiuntivo

    La società, ora fallita, in epoca anteriore al fallimento ha conferito un mandato ad un legale per la riscossione di un credito. Il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo in data successiva al fallimento. L'Agenzia delle Entrate notifica avviso di liquidazione per le spese di registrazione del decreto direttamente al Curatore. Il Curatore non intende utilizzare il decreto in quanto anche il debitore è stato nel frattempo dichiarato fallito. Ci si chiede come qualificare il credito dell'Agenzia (quello per imposta di registrazione del decreto); se esso possa essere considerato prededucibile ai sensi dell'art. 111 comma 2 LF (crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure ?!) e se, in quanto tale, tale credito sia riconducibile alla previsione del 111 bis co. 3 n quanto liquido, esigibile e non contestato per collocazione ed ammontare (ed in tale caso liquidabile con decreto del GD). Oppure se esso debba essere considerato un credito verso la massa non prededucibile e quindi obbligatoriamente accertabile solo con domanda ex 93LF.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/12/2014 19:44

      RE: Spese di registrazione decreto ingiuntivo

      Il debito di imposta per la registrazione del decreto ingiuntivo insorge con la richiesta di registrazione, per cui se questa è richiesta da curatore per un atto emesso in corso di fallimento, pensiamo che tale debito abbia natura prededucibile in qaunto sicuramente sorto in occasione della procedura (ossia nel corso di essa) per una finalità della stessa in quanto il decreto è teso al recupero di un credito, anche se poi l'ingiungente non intende utilizzarlo.
      Pagare o non direttamente tale credito dipende solo dal fatto che sia o non contestato per collocazione o ammontare; solo in caso di contestazione è infatti richiesta dall'art. 111 bis la insinuazione. Se poi l'attivo disponibile non è sufficiente al pagamento di tutte le prededuzioni (o si presume che non lo sarà in futuro), è necessario fare una graduazione tra le varie prededuzioni e, nell'ambito di queste, il credito occuperebbe la posizione di settimo grado.
      Zucchetti SG Srl