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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
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Gabriele Martellucci
PIOMBINO (LI)07/02/2013 10:55liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
Buongiorno, relativamente ad un fallimento che risultava avere una piccola liquidità (circa Euro 4.000) il curatore (commercialista) ha avuto la necessità di nominare, sentito il Comitato dei creditori, un coadiutore (avvocato) per cercare di recuperare un ingente credito a mezzo di emissione di decreto ingiuntivo.
il curatore sentito il G.D. per l'ammissione al gratuito patrocinio dell'avvocato ha ricevuto risposta negativa essendo la procedura, in quel momento, non assolutamente incapiente.
la procedura di recupero del credito a mezzo di decreto ingiuntivo non ha dato alcun esito, non portando al fallimento alcuna risorsa attiva.
Successivamente, non esistendo alcuna ulteriore azione da compiere è stato depositato dal curatore il conto della gestione che successivamente è risultato approvato.
Pagato il campione fallimentare e le spese relative al decreto ingiuntivo, importi tutti liquidati dal G.D, sono rimasti circa mille euro nelle casse della procedura.
Si chiede:
- e corretto ritenere l'avvocato coadiutore del curatore?
- e soprattutto, è possibile e corretto richiedere in questa fase di chiusura della procedura l'ammissione delle spese relative al compenso dell'avvocato (circa euro 3.000), peraltro liquidate all'interno del decreto ingiuntivo, a carico dell'Erario? in caso contrario come deve comportarsi il curatore relativamente alla liquidazione del proprio compenso e di quello dell'avvocato?
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza07/02/2013 19:09RE: liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
L'avvocato non può essere considerato un coadiutore in quanto ha svolto funzioni specifiche alla sua professione di tutela giudiziaria, per cui va considerato come un professionista al quale è stato affidato un incarico. Il credito del medesimo è in prededuzione, così come lo è quello del curatore, e, poiché l'attivo non è sufficiente a soddisfare entrambe le prededuzioni, si deve procedere ad una graduazione nell'ambito delle stesse, giusto il disposto dell'art. 111bis. In tale graduazione interna alla categoria delle prededuzioni, il credito del curatore si ritiene che goda del privilegio per spese di giustizia di cui all'art. 2755 c.c. e quello dell'avvocato del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., per cui il primo prevale sul secondo.
Escluso il ricorso al gratuito patrocinio nella causa, non crediamo che si possa oggi addebitare la spesa del legale all'erario.
Zucchetti SG Srl
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Gabriele Martellucci
PIOMBINO (LI)08/02/2013 10:01RE: RE: liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
Buongiorno, in una vostra risposta del 26/02/2011 presente nel forum ed avente ad oggetto un quesito in merito a "Compenso Curatore - compensi coadiutori e delegati" ho potuto leggere quanto di seguito:
"...Il secondo comma dell'art. 32 parla, invece, della figura del "coadiutore", che è un ausiliario, più che del curatore, della massa in
quanto presta un'opera integrativa (e non sostitutiva come il delegato) dell'attività del curatore con compiti inerenti ad un
determinato settore o a determinati aspetti dell'intera procedura concorsuale. La nomina del coadiutore, quindi, risponde ad una
esigenza della procedura nel cui interesse questo soggetto svolge la sua attività, per cui è logico che la spesa del coadiutore sia
sopportata dalla massa e diventa coerente con i principi che la valutazione dell'opportunità di gravare la procedura di un esborso
sia sottoposta al vaglio del comitato dei creditori.
Poiché comunque la nomina di un coadiutore non è indispensabile, ma risale ad una valutazione del curatore che valuta
l'opportunità di essere coadiuvato in una qualche attività da altri soggetti, la relativa spesa- che non va detratta dal compenso
del curatore perché grava sulla massa- non può risultare indifferente al momento della liquidazione del compenso al curatore.
Questo è il senso dell'ult. parte del secondo comma dell'art. 32, quando dice che del compenso riconosciuto ai coadiutori si tiene
conto ai fini della liquidazione del compenso finale al curatore, dizione con cui si lascia al tribunale di valutare, tra gli altri elementi
che deve utilizzare per la scelta tra minimo e massimi di tariffa per determinare il compenso al curatore, anche il comportamento
da questi tenuto nella nomina dei coadiutori, in quanto rilevatrice della capacità di gestione del curatore. Così ad es., se è
giustificato che un curatore avvocato di professione nomini un coadiutore fiscale, una tale nomina è meno giustificata se il
curatore è di professione commercialista; al momento della liquidazione del compenso il tribunale, nella determinazione tra minimi e
massimi, terrà conto anche di queste situazioni".
seppur il tenore della vostra risposta mira a chiarire tematiche in merito al compenso del coadiutore, mi sembra che implicitamente ben ritragga i tratti di quella figura.
Alla luce di quanto precisato nella mia prima domanda non riesco a ben comprendere il motivo per cui un curatore avvocato possa nominare un coadiutore fiscale, mentre, nel mio caso, un curatore commercialista non possa nominare un coadiutore avvocato, che curi il recupero di un credito attraverso atti giudiziari tipici dlla sua professionalità, ma si avvalga dei servizi del professionista.
Vi chiedo per cortesia di chiarire questo mio dubbio ed in più di farmi capire se un curatore che si sia avvalso di un coadiutore, in un fallimento che poi risulterà incapiente , possa correttamente richiedere di porre le spese relative al compenso del coadiutore a carico dell'erario.
Grazie-
Alessandro Sentieri
Campiglia Marittima (LI)08/02/2013 11:59RE: RE: RE: liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
Buongiorno a tutti,
mi inserisco in quanto curatore di procedura nella quale sussite un caso similea quello esposto dal collega.
Supponendo che la Vs prima risposta sia corretta, mi troverei, nel caso specifico, a non poter corrispondere alcuna somma al legale, in quanto il compenso del sottoscritto assorbirebbe per intero la somma attualmente disponibile (che, anzi, non sarebbe neanche sufficiente al pagamento complessivo).
Riterrei più corretto che:
1. sia la parte di compenso del sottoscritto eccedente la somma disponibile che il compenso del legale sia a carico dell'Erario, in quanto trattasi di caso di palese insufficienza dell'attivo
2. in alternativa, trattandosi comunque di spese in prededuzione, ripartire la somma disponibile pro quota.
Nel caso in cui riteneste corretto procedere come nell'ipotesi sub 2 non mi è chiaro se debba essere effettuato un vero e proprio progetto di ripartizione finale da sottoporre al consueto iter oppure no.
Ringrazio anticipatamente.
Alessandro Sentieri-
Zucchetti SG
Vicenza08/02/2013 18:47RE: RE: RE: RE: liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
Per quanto riguarda la figura del coadiutore invitiamo a leggere la risposta alla domanda che precede e i chiarimenti ivi contenuti.
Per quanto riguarda la distribuzione dell'attivo tra le prededuzioni ribadiamo i criteri già espressi e da lei visti.
Rimane il fatto che noi ci limitiamo ad esprimere il nostro parere su un caso in base alla normativa, ma nulla toglie che i destinatari delle risposte possano comportarsi diversamente, tanto più se lei pensa di seguire l'alternativa sub 2, in quanto il creditore avvocato non potrà che essere contento di ricevere qualcosa cui non avrebbe diritto applicando il disposto richiamato dell'art. 111bis.
Non percorribile, invece, ci sembra l'alternativa sub 1. Per il curatore, infatti, il compenso può essere a carico dello Stato, ma quello minimo di legge ove non vi sia capienza nel fallimento; per l'avvocato bisognava chiedere ed ottenere il gratuito patrocinio.
Zucchetti SG Srl
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Zucchetti SG
Vicenza08/02/2013 18:43RE: RE: RE: liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
Il suo dubbio è più che legittimo stante la difficoltà a tracciare una netta linea di confine tra il coadiutore e il professionista incaricato di una prestazione. Il coadiutore svolge un'attività di collaborazione ed assistenza nell'ambito e per gli scopi propri della procedura, rientranti sotto il dominio delle competenze e delle attribuzioni del curatore, nel mentre il professionista officiato di una prestazione di lavoro autonomo opera, per differenza, in ogni altro settore, allorchè il fallimento, per la soluzione di problemi ulteriori ed eventuali, necessiti di un'attività di tipo specialistico che il curatore non è chiamato ad espletare e di cui, pertanto, non risponde in via diretta (così Cass. 09/05/2011, n. 10143).
Ci rendiamo conto che tale differenza non è molto chiara, ma nel suo caso è molto più semplice perché qui l'avvocato è stato incaricato di agire in giudizio. Nella nostra precedente risposta dicevamo che "poiché comunque la nomina di un coadiutore non è indispensabile, ma risale ad una valutazione del curatore che valuta l'opportunità di essere coadiuvato in una qualche attività da altri soggetti… " e nella ultima precisavamo, che "l'avvocato non può essere considerato un coadiutore in quanto ha svolto funzioni specifiche alla sua professione di tutela giudiziaria". Ossia il curatore commercialista può ben farsi coadiuvare da un legale, e ciò avviene quando lo incarica di un dare un parere, quando si fa assistere in una trattativa, quando cioè utilizza le prestazioni del legale per attività per le quali la presenza dell'avvocato è utile, in quanto complementare e strumentale a quella del curatore, ma non indispensabile (e in questi casi il confine è poco chiaro e basta poco per passare da una figura all'altra); quando, invece, l'avvocato viene incaricato di svolgere una attività giudiziaria, ove la parte (sia essa un privato che un curatore) non può stare in giudizio di persona e deve essere necessariamente rappresentato da un legale, non si ha una integrazione dei poteri del curatore, ma utilizzo di una prestazione professionale indispensabile ed esclusiva. Pensi al caso di un curatore che sia avvocato; questi, a norma del terzo comma dell'art. 31 non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento, per cui, anche se ha le qualità e la competenza per non farsi "coadiuvare" da un collega, deve necessariamente servirsi dell'opera di altro legale.
Anche la seconda domanda trova risposta in quanto già detto nella precedente risposta e cioè che il coadiutore del curatore fallimentare, svolgendo funzioni di collaborazione e di assistenza nell'ambito e per gli scopi della procedura concorsuale, assume la veste di ausiliario del giudice, tant'è che –dice la Cassazione (Cass. 09/05/2011, n. 10143; Cass. 26/01/ 2005 n. 1568)- "il relativo compenso deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici, e non alla tariffa professionale, la quale va invece applicata allorché si sia instaurato un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo, essendo stato il professionista officiato dal fallimento per svolgere la propria opera in determinate attività ed operazioni". Ne consegue che, essendo il coadiutore un ausiliario del giudice, il suo compenso può rientrare tra le spese prenotate a debito.
Zucchetti SG Srl
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Renato Trigari
MILANO11/02/2013 16:44RE: liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
Premesso e confermato che il legale nominato non è un coadiutore,se il Curatore paga il compenso del legale e poi si fa liquidare dal Tribunale il compenso e le spese da lui sostenute ( documentate da fatture quietanzate ) in parte a Carico dell'Erario per incapienza di fondi, il problema è risolto !
Saluti.
Dott. Renato Trigari-
Alessandro Sentieri
Campiglia Marittima (LI)11/02/2013 17:01RE: RE: liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
E' risolto solo nell'eventualità in cui le disponibilità consentano sia il pagamento integrale del legale che quello del curatore, in caso contrario la soluzione prospettata dal Dott. Trigari penalizzerebbe quest'ultimo.
Alessandro Sentieri-
Gabriele Martellucci
PIOMBINO (LI)11/02/2013 18:16RE: RE: RE: liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
Mi sembra che la soluzione prospettata non tenga conto del ricordato disposto dell'art. 111bis, che come citato in precedente risposta, stabilisce una graduazione interna alla categoria delle prededuzioni in virtù della quale il credito del curatore si ritiene che goda del privilegio per spese di giustizia di cui all'art. 2755 c.c. e quello dell'avvocato del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., per cui il primo prevale sul secondo.
Ritengo che se il curatore operasse come suggerito dal collega prevaricherebbe a propria discrezionale decisione il disposto di legge di cui sopra.
Saluti-
Zucchetti SG
Vicenza12/02/2013 16:25RE: RE: RE: RE: liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
Cfr. risposta alla domanda del dott. Trigari
Zucchetti SG Srl
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Zucchetti SG
Vicenza12/02/2013 16:24RE: RE: RE: liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
Cfr. risposta alla domanda del dott. Trigari
Zucchetti SG Srl
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Zucchetti SG
Vicenza12/02/2013 16:23RE: RE: liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
Le cose non funzionano cosi come lei prospetta. Non tutte le spese del fallimento possono essere prenotate a debito (la prenotazione a debito è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero) o anticipate dall'Erario (l'anticipazione è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile), ma soltanto quelle che il DPR n. 115 del 2002 indica all'art. 146, che riportiamo:
"Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) il contributo unificato;
d) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria (1).
La voce che può interessare è quella sub 3.c. Originariamente ausiliari del magistrato erano soltanto "il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge£ (art. 3 DPR cit) e soltanto a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con sentenza 28 aprile 2006, n. 174, è stato compreso anche il curatore.
Tuttavia la norma fa riferimento all'anticipazione delle spese che il curatore sopporta per l'esercizio della sua attività , non per i rimborsi che egli volontariamente effettua a terzi e, in particolare, agli avvocati che hanno difeso in causa il fallimento.
Per l'attività giudiziaria, infatti, la diversa normativa che richiede l'ammissione al gratuito patrocinio che è regolato dall'art. 144 del citato DPR, per il quale, "Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio".
Solo se il fallimento è ammesso al gratuito patrocinio ne segue che, a norma dell'art. 82 sempre del DPR n. 115 del 2002, "L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa".
Questa è la disciplina che regola la materia, che va collegata ai principi già indicati circa la graduazione per la ripartizione dell'attivo tra i crediti prededucibili quando le liquidità non consentono di pagare tutte le prededuzioni. Se poi lei vuole egualmente pagare l'avvocato che secondo questi criteri non troverebbe capienza, nessuno glielo impedisce, ma crediamo che difficilmente potrà ottenerne il rimborso dall'Erario facendole passare come spese da lei anticipate.
Zucchetti SG Srl
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Mariano Di Pino
NAPOLI11/01/2018 19:58RE: RE: RE: liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
Buonasera
sono curatore di un fallimento ammesso da GD al gratuito patrocinio che ha dovuto incaricare un legale per la proposizione di azione di responsabilità ai danni del amministratore e revoca del fondo patrimoniale da questi costituito per "proteggere" il 50% della abitazione di sua proprietà.
Oggi forse si addiviene ad una transazione con possibile introito del fallimento di euro 10.000,00.
Il compenso del curatore e del legale che ha assistito il fallimento per le l'azione di responsabilità che ha originato la transazione e l'attività espletata per la revoca del fondo patrimoniale come deve essere considerato atteso che la procedura in origine è stata ammessa la gratuito patrocinio ed oggi si troverebbe ad acquisire attivo?
Il legale dovrebbe calcolare il compenso secondo le tariffe del gratuito patrocinio?
Il Curatore dovrebbe chiedere al GD la revoca del gratuito patrocinio?
Il compenso del legale dovrebbe essere considerato credito prededucibile?
Grazie
Mariano Di Pino
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Zucchetti SG
Vicenza12/01/2018 18:25RE: RE: RE: RE: liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
Come è noto l'ammissione al gratuito patrocinio di una procedura fallimentare è condizionata da un provvedimento del giudice delegato che attesti la mancanza di disponibilità (art. 144 DPR n. 115 del 2002),per cui, presumibilmente, anche la revoca dal gratuito patrocinio non può essere lasciata al giudice della controversia che accerti il venir meno delle condizioni giustificative dell'ammissione, ma deve discendere da una attestazione del giudice delegato- al quale l'art. 146 del citato DPR demanda il compito del recupero delle spese anticipate dalla Stato e di quelle prenotate a debito- di contenuto contrario a quello dell'ammissione, ossia della presenza nel fallimento di disponibilità.
Secondo questa ricostruzione, quindi, fin quando non interviene una tale dichiarazione, rimane il gratuito patrocinio, alle cui regole sottostanno quindi il legale della procedura e i coadiutori.
Ovviamente la diligenza che deve contraddistinguere il comportamento del curatore impone a costui di far presente al giudice delegato che, a seguito della transazione sono entrati in cassa € 10.000,00 e il giudice dovrebbe revocare l'ammissione al gratuito patrocinio con provvedimento che indubbiamente ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali che giustificano la revoca, che, tuttavia, l ha come effetto quello di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa (Cass. 03/01/2013, n. 65).
Zucchetti SG srl
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Mariano Di Pino
NAPOLI15/01/2018 15:35RE: RE: RE: RE: RE: liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
Grazie per la pronta risposta che comunque non contiene indicazioni su come considerare il compenso del legale per l'attività prestata a favore della procedura su l'azione di responsabilità e revoca del fondo patrimoniale.
Mariano Di Pino
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Zucchetti SG
Vicenza15/01/2018 19:51RE: RE: RE: RE: RE: RE: liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
Avevamo concentrato l'attenzione nella precedente risposta sulle modalità e sugli effetti della cessazione dell'ammissione al gratuito patrocinio, che ci sembrava la questione più rilevante e controversa, dando per scontato che il credito per compenso dell'avvocato, essendo stato questi incaricato dal curatore per la realizzazioni di fini fallimentari recupero credito da responsabilità amministratori), godesse della prededucibilità in quanto credito sorto in occasione e in funzione della procedura fallimentare.
Effettivamente questo concetto andava espresso.
Zucchetti SG srl
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Francesco Ingenito
BRINDISI15/01/2019 10:30RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
Buongiorno, facendo riferimento alla vostra risposta del 07/02/2013, vi pongo il seguente quesito.
La procedura dispone attualmente di circa 10.000 euro e sono attualmente in corso circa sei controversie giudiziarie; il curatore in futuro avrà diritto probabilmente a circa 3.000 euro di compenso. Vi chiedo a questo punto quale delle seguenti vie sia percorribile:
a) richiedere ammissione al gratuito patrocinio per le controversie in corso (in precedenza rimossa quando le disponibilità finanziarie erano maggiori) e al termine della procedura corrispondere dapprima il compenso al curatore e solo con il residuo rimborsare l'Erario;
b) richiedere comunque ammissione al gratuito patrocinio per le controversie in corso tuttavia, al termine della procedura, distribuire in proporzione le somme disponibili al curatore e all'Erario (per le spese legali anticipate).
Grazie per la cortese risposta.
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Zucchetti SG
Vicenza15/01/2019 19:58RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
Sicuramente conviene chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio, che però bisognerà ben motivare dato che la procedura dispone di un attivo e il giudice delegato dovrà attestare, a norma dell'art. 144 del DPR n. 115 del 2002, che il fallimento non dispone del denaro necessario per le spese del processo.
Se ottiene l'ammissione al gratuito patrocinio, bisognerà vedere poi l'esito di dette controversie; comunque, poiché le spese in questione sono state poste a carico dell'erario, le stesse rimangono a carico dello stesso fin quando non venga revocata l'ammissione al gratuito patrocinio, per cui, fino a quel momento, le disponibilità fallimentari vanno destinate al pagamento delle altre spese della procedura, tra qui il compenso del curatore.
Se, invece, viene revocata l'ammissione al gratuito patrocinio, l'Erario non si addossa la spesa del legale e quindi l'avvocato del fallimento partecipa allo stesso con il privilegio del professionista di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., per cui va soddisfatto dopo il rimborso del curatore, il cui credito è equiparabile a quello per spese di giustizia.
Zucchetti Sg srl
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Andrea Sabatini
REGGIO EMILIA (RE)04/12/2020 16:38RE: RE: RE: liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
Buonasera,
pongo il seguente tema: fallimento privo di risorse finanziarie ab origine. Ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto del G.D.
È stato recentemente approvato il rendiconto finale.
Il compenso del coadiutore fiscale del fallimento può essere anticipato dal curatore e da quest'ultimo richiesto in rimborso all'Erario tramite produzione della fattura quietanzata, in forza dell'ammissione anzidetta?
Grazie e cordiali saluti.
Andrea Sabatini-
Zucchetti SG
Vicenza07/12/2020 12:12RE: RE: RE: RE: liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
Riteniamo di no in quanto l'Erario provvede al rimborso dei compensi personali liquidati e posti a carico dell'Erario.
Zucchetti SG srl-
Andrea Sabatini
REGGIO EMILIA (RE)07/12/2020 16:53RE: RE: RE: RE: RE: liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
Vi ringrazio per il riscontro, ma a questo punto mi permetto di sottoporVi un chiarimento, laddove scrivete "compensi personali": il G.D. potrebbe, a Vostro avviso, liquidare il compenso del coadiutore fiscale, sulla scorta d'istanza ad hoc del curatore, ponendolo a carico dell'Erario in forza del già emesso decreto di ammissione della procedura fallimentare al patrocinio a spese dello Stato?
Grazie nuovamente.
Andrea Sabatini-
Zucchetti SG
Vicenza07/12/2020 19:58RE: RE: RE: RE: RE: RE: liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
Questo è possibile perché, a norma dell'art. 146 n. 3.c del DPR n. 115 del 2002, sono prenotate a debito "le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato" e tra gli ausiliari del magistrato rientrano il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, e, quindi anche il coadiutore fallimentare, che svolge una attività integrativa del curatore in un determinato settore risponde ad una esigenza della procedura. Peraltro, se si considera che a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale 28 aprile 2006, n. 174, è stato compreso tra gli ausiliari del giudice anche il curatore, chi svolge una attività specifica del curatore non può che essere egualmente considerato.
Zucchetti SG srl
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Chiara Costa
Piacenza20/10/2023 13:11RE: RE: RE: RE: liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
buongiorno mi inserisco nella discussione per chiedere se, a fronte di un fallimento privo di risorse sin dal momento della sua dichiarazione, esiste un termine per la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
Grazie, cordiali saluti.-
Zucchetti SG
Vicenza20/10/2023 18:56RE: RE: RE: RE: RE: liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
No, non è previsto un termine, ma si chiede quando serve. Per la verità il gratuito patrocinio è riferito alle spese di un processo (di qualsiasi tipo, cognitorio, esecutivo, cautelare, ecc.) in cui è parte un fallimento; per ottenere il gratuito patrocinio è richiesto, come precisa l'art. 144 DPR n. 115 del 2002, semplicemente che il giudice delegato, su richiesta del curatore, attesti che non è disponibile il denaro necessario per le spese del processo. Gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio son quelli elencati nell'art. 131 del citato DPR e riguardano sempre il processo per il quale il fallimento è stato ammesso al gratuito patrocinio.
Oltre alle spese di un processo il fallimento sostiene anche altre spese e di queste tratta l'art. 146 , per il quale "nella procedura fallimentare …., se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario", come da elenco fatto dalla norma. In tal caso non è espressamente richiesta eguale attestazione del giudice delegato per prenotare a debito o far anticipare dall'Erario tali spese e, a nostro avviso dovrebbe essere egualmente necessaria, tuttavia le cancellerie si accontentano della dichiarazione del curatore che tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge; poiché tra queste vi sono anche spese che vanno fatte subito dopo l'apertura della procedura, questa dichiarazione va fatta con la dovuta tempestività
Zucchetti Sg srl-
Chiara Costa
Piacenza23/10/2023 11:30RE: RE: RE: RE: RE: RE: liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
Ringrazio per la precisazione.
Pertanto è anche plausibile che tale dichiarazione venga fatta per - la prima volta - al momento della chiusura della procedura per mancanza di attivo, nell'istanza di liquidazione del compenso del curatore e dell'eventuale coadiutore?
Ringrazio
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Zucchetti SG
Vicenza23/10/2023 17:46RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
Si, come detto, una tale dichiarazione può intervenire quando serve e , quindi anche al momento della liquidazione del compenso del curatore. Questa vale per il futuro, salvo a vedere se copre anche le eventuali spese precedenti rientranti nella previsione dell'art. 146 del DPR n. 115 del 2002.
Zucchetti SG srl
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Vita Lanzilotti
CAROVIGNO (BR)27/04/2021 20:11RE: liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
Buona sera, mi inserisco nella discussione in quanto curatore avvocato di un fallimento che ha ottenuto solo una esigua liquidità dalla vendita di alcuni veicoli ( circa 4.000 netti). Ora devo predisporre il conto finale di gestione, non essendoci altro attivo da recuperare. Come richiesto dalla cancelleria del Tribunale ho richiesto la determinazione del compenso al coadiutore commercialista, al perito estimatore dei veicoli oggetto di vendita ed al collega avvocato nominato per rappresentare il fallimento nell'azione revocatoria fall.re, non potendo rappresentarla ai sensi dell'art.31 legge fall.
Essendo esigua la somma recuperata, mi trovo nella situazione di non poter far fronte a tutti i compensi dei professionisti intervenuti nel fallimento, dovendo già dall'importo detrarre il mio compenso. Quindi mi chiedo come è più opportuno procedere e richiedere al giudice delegato.
Applicando le norme che nella discussione sono state già citate e quindi Vi chiedo conferma:
- per il compenso del coadiutore commercialista e del perito estimatore , dopo il responso del G.D., essendo coadiutori ed ausiliari del giudice, posso richiedere di prenotarle a debito.
-il compenso del collega è invece un credito in prededuzione con il mio compenso e quindi applicando la graduazione e l'art.111 bis l.f. il mio compenso prevale su quello del collega e purtroppo non verrebbe liquidato.
E' giusto così?
un ultima domanda riguarda la predisposizione concreta del conto di gestione: i compensi dei professionisti/ coadiutori vanno indicati nel conto ? non si tratta di spese in uscita, in quanto dovrò liquidarle concretamente dopo l'approvazione del rendiconto e determinazione del mio compenso.
scusate e grazie mille.
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Zucchetti SG
Vicenza28/04/2021 19:28RE: RE: liquidazione compenso coadiutore fallimento privo di fondi
Per la verità la prenotazione a debito va richiesta prima di effettuare la spese, chiedendo al giudice delegato di ordinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 146, DPR 30 maggio 2002, n. 115, all'Ufficio del Registro atti giudiziari di ... di anticipare la somma e al cancelliere di prenotare a debito la anticipazione da descrivere. Può provare a farlo adesso, ma non possiamo anticiparle l'esito.
In caso negativo, le spese del coadiutore e del perito sono da considerare spese di giustizia, al pari di quella per il suo compenso, per cui tutte dovrebbe essere poste sullo stesso piano e pagate in proporzione. Corretta la successiva sua considerazione che pone il legale della procedura in una posizione successiva in quanto il privilegio che assiste il suo credito è quello di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., collocato dopo le spese di giustizia ex art. 2755 c.c. (cfr. art. 2777 c.c.).
Zucchetti SG srl
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