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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
cessione crediti d\'imposta
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Paolo Casarini
Carpi (MO)14/04/2012 09:53cessione crediti d'imposta
Il caso è relativo al fallimento di una snc vecchio rito (ante 2006). In chiusura del fallimento è maturato un credito per ritenute su interessi attivi di conto corrente della procedura. La domanda è se e come sia possibile monetizzare tale credito.
Da una parte il credito spetterebbe ai soci, ai quali verrà imputato mediante quadro H sulla base della dichiarazione fiscale finale della società, quindi tale credito non sarebbe nella disponibilità della società e ciò dovrebbe essere ostativo alla cessione del credito da parte della società.
Dall'altra i soci falliti fintatochè non gli sia imputato tale credito non lo hanno disponibile e quindi non lo possono cedere (l'imputazione avviene a fallimento chiuso).
Sarebbe possibile forse assegnarlo ex art. 117 c. 3 nuovo rito ? Infine non rimarebbe che la rinuncia (ma con un "arricchimento" dei soci ?!)
Grazie per la collaborazione
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como15/06/2012 19:12RE: cessione crediti d'imposta
Come già rilevato nel quesito, si tratta di un problema di soluzione decisamente difficile.
E' indubbio che il credito per ritenute che emergerà al momento della presentazione della dichiarazione finale sia attivo della procedura.
E' un credito fiscale e quindi astrattemente cedibile prima della chiusura stessa nella forma di cessione di credito futuro, come viene abitualmente fatto per il credito IVA.
Ma, come correttamente segnalato nel quesito, il credito che emergerà dalla dichiarazione della società "transiterà" nella dichiarazione dei soci e quindi:
- se dalla dichiarazione del socio emergerà un reddito complessivo imponibile e quindi una imposta dovuta, il credito per ritenute ricevuto dalla procedura verrà utilizzato in primo luogo per il pagamento di tale imposta; di conseguenza il rimborso sarà minore ovvero assente
- l'operazione di cessione deve coinvolgere necessariamente anche i soci ovvero il titolare della ditta individuale, a titolo personale
- il rimborso viene bloccato o annullato qualora (e questo è il problema più serio) il socio presenti debiti pregressi verso l'Erario, sia sottoposto ad accertamenti, o questioni analoghe.
Per tali motivi la cessione del credito per ritenute subite, nel caso di società di persone o ditte individuali, ancorchè teoricamente e tecnicamente possibile, risulta particolarmente difficile, e i problemi pratici di tale operazione sono tali per cui riteniamo sia opportuno affrontarli solo nel caso di importi di particolare rilevanza.
Per quanto invece riguarda l'assegnazione dei crediti tributari, prevista del terzo comma dell'art. 117 l. fall., essa non è di fatto praticabile perchè mancano le norme attuative.
In assenza di tali norme riteniamo infatti difficilmente coordinabile tale istituto con le rigorose disposizioni dell'art. 69 del R.D. 18/11/1923 n. 2440, che disciplina, e quindi implicitamente ammette la possibilità di effettuare con opponibilità all'Amministrazione Finanziaria, "cessioni, ... delegazioni, ... costituzioni di pegno, ... pignoramenti, ... sequestri e ... opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi".
Si tratterebbe infatti, al di là del rispetto sia delle previsioni dell'art. 117 l.fall. (non alterazione delle cause di prelazione e
consenso dei creditori interessati) sia della procedura dettata dal citato art. 69/2440 (atto notarile e notifica all'Amministrazione Finanziaria), di sostenere che l'assegnazione di cui al terzo comma dell'art. 117 l.fall. è una "cessione": in assenza di pronunce ufficiali non possiamo certo escludere che l'Amministrazione Finanziaria possa essere di diverso parere.
Non siamo neppure certi che sul punto si possa proporre istanza di interpello ex art. 11 della Legge 27/7/2000 n. 212 ("Statuto del contribuente"), che stabilisce che "Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria ... circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse": la risposta potrebbe essere che l'equiparazione o meno dell' "assegnazione" di cui all'art. 117 l.fall. alla "cessione" di cui all'art. 69/2440 esula dai compiti dell'Agenzia.
Nella pratica, ci pare che alla rinuncia ci siano ben poche alternative, e l'"arricchimento" dei soci una conseguenza inevitabile.
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