Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

canoni demaniali

  • Alberto Manaresi

    Bergamo
    04/03/2013 09:33

    canoni demaniali

    La situazione che mi si presenta è questa.
    Il fallimento è proprietario di uno stabilimento balneare in parte edificato su suolo di proprietà (spiaggia) e per la maggior parte con diritto di insistenza e rliascio di concessione idraulica su suolo di proprietà del Demanio Pubbligo dello Stato.
    Lo stabilimento in questione era stato acquistato dalla fallita in bonis come azienda da un cedente che poi è stato dichiarato qualche anno dopo fallito. Nel relativo atto nulla si dice della concessione demianiale; viene solo evidenziato dal Notaio il mappale demaniale sul quale insiste l'azienda.
    A seguito di accertamenti effettuati dal perito del fallimento è emersa la necessità di ottenere in capo al fallimento la concessione per l'occupazione di area demaniale regolarizzando così la posizione del fallimento in merito all'immobile ed alle relative schede catastali, anche al fine di rendere il cespite fallimentare più appetibile sul mercato. Così facendo il cespite non verrebbe più venduto come azienda ma direttamente come immobile dando più garanzie al futuro acquirente.
    La Regione Emilia Romagna ha informato lo scrivente curatore che per avere il diritto di insistenza sull'area in questione occorre averne i requisiti e quindi ottenere il relativo titolo sottoforma di concessione per occupazione di area demaniale per ottenere la quale occorre adempiere nel seguente modo:
    1) presentare domanda di concessione demaniale in bollo e prendersi l'impegno da parte del fallimento (o a nome di colui che si prenderà l'impegno) di versare i canoni demaniali di circa euro 7.000 annui;
    2) versare gli indennizzi di occupazione stimati dal 2002 al 2011 in euro 67.000 circa.
    Il fallimento è stato dichiarato nell'ottobre 2010.
    Il cespite in questione di proprietà del fallimento potrebbe avere un valore di circa 500.000 a seconda se vi sia o meno la relativa concessione.
    Sul suolo di proprietà insistono ipoteche volontarie e giudiziarie per crediti ipotecari ammessi allo stato passivo.
    Sia il perito del fallimento che il legale del fallimento ritengono opportuno per il fallimento procedere a richiedere la regolarizzazione della concessioone demaniale e pagare tutti i canoni pregressi in prededuzione oltre che quello annuale; diversamente il Demanio non rilascerà la relativa concessione.
    Purtroppo la concessione non potrà essere perenne ed in ogni momento, la stessa, potrà essere revocata dal Demanio: il demanio verbalmente mi ha detto che la revoca di fatto non dovrebbe avvenire salvo il mancanto pagamento dei canoni annuali.
    Se il fallimento non dovesse provvedere al pagamento dell'indennità di occupazione e dei canoni demaniali vi è il rischio che il cespite (che è la gran parte) diventi demaniale o che vi sia un ordine del relativo abbattimento e ripristino del suolo demaniale come ante costruzione: pertanto con grave danno per il fallimento.
    Condividete l'opportunità di procedere in prededuzione al pagamento dell'indennità di occupazione arretrata ed alla necessità di richiedere la regolarizzazione della concessione demaniale (se pur non perenne) con il pagamento del relativo canone annuo, se pur sul bene in questione (relativamente alla parte del suolo di proprietà) vi sono ipoteche volontarie e giudiziarie di importo rilevante?
    E poi in seconndo luogo condividete sull'opportunità che sia direttamente il fallimento ( e non il curatore) a prendersi l'onere di versare i canoni futuri: chiaramente in fase di vendità del cespite fallimentare occorrerà, prima di emettere il decreto di trasferimento, che si sia il subentro dell'aggiudicatario del cespite a tale obbligo?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/03/2013 19:44

      RE: canoni demaniali

      Il pagamento dei debiti per i canoni antecedenti la dichiarazione di fallimento non dovrebbe avvenire in via prededucibile trattandosi di crediti concorsuali da soddisfare secondo le regole del concorso; tuttavia, poiché il pagamento di tali canoni è posto come condizione indispensabile per ottenere la concessione e questa è utile alla massa in quanto incrementa il valore dei beni, non si può che sottostare alla richiesta, altrimenti si danneggerebbero i creditori. Invero, anche se i beni sono gravati da ipoteche, realizzare un ricavato più elevato dalla vendita dei beni ipotecati è nell'interesse non solo dei creditori iscritti ma di tutti perchè i creditori ipotecari che non trovano capienza passano, per la parte insoddisfatta, in chirografo e concorrono con gli altri.
      Certamente è il fallimento che assume l'impegno del pagamento, ma ciò fa in persona del curatore, che agisce quindi quale organo rappresentativo della massa e non in proprio.
      Zucchetti Sg Srl