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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
creditore pignoratizio ed istanza ex art 53 L.F.
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Gabriella Placucci
CESENA (FC)10/10/2013 17:47creditore pignoratizio ed istanza ex art 53 L.F.
Buonasera vorrei il Vostro parere in merito a quanto segue:
un creditore amesso al passivo per un credito assistito da privilegio pignoratizio ha depositato istanza in cancelleria fallimentare ai sensi dell'art 53 comma 2 l.f. al fine di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita delle obbligazioni oggetto di pegno nonché ad incamerare il netto ricavo sino a concorrenza del credito fermo restando l'obbligo di restituire l'eventuale eccedenza e di rispettare eventuali diritti di prelazioni con grado anteriore al pegno. E' previsto che il curatore depositi il proprio parere. Nessun dubbio sulla possibilità prevista dalla legge per il creditore di procedere direttamente alla vendita. Qualche perplessità in più invece in merito alla possibilità di incamerare il netto ricavo al di fuori di un piano di riparto. Voi cosa ne pensate? Leggendo il combinato disposto degli artt 110 comma 1 e 111bis comma 3 il dubbio rimane. Potrebbe configurarsi un privilegio processuale per il pignoratizio alla stregua del fondiario nella procedura esecutiva?
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/10/2013 20:29RE: creditore pignoratizio ed istanza ex art 53 L.F.
I suoi dubbi sono legittimi perché l'art. 53 contiene una norma procedurale che non altera l'ordine delle prelazioni posto dalle norme sostanziali e la sua funzione è quella di prevedere la possibilità, per i creditori ivi considerati, di procedere alla realizzazione del loro credito anche nel corso del fallimento e di stabilire le modalità di tale realizzazione, senza incidere sulla fase della distribuzione del ricavato. Ed infatti, la Cassazione (Cass. 18.12.2006, n. 27004), seppur con riferimento al diritto di ritenzione del depositario equiparato nell'art. 53 al diritto di pegno ai fini procedurali, ha chiarito che "l'art. 53 l.f., se pure riconosce ai creditori privilegiati assistiti dal diritto di ritenzione la possibilità di procedere, pendente la procedura concorsuale, alla vendita del bene, non la configura come esplicazione di autotutela in senso proprio, come avviene al di fuori del fallimento, perché richiede l'accertamento del credito nelle forme dell'insinuazione allo stato passivo e perché assoggetta la vendita del bene gravato dal privilegio all'autorizzazione ed ai criteri direttivi del giudice delegato, a fronte della concorrente legittimazione del curatore; onde il ricavato dalla vendita, quand'anche il bene gravato sia venduto direttamente dal creditore, non viene immediatamente incassato in via autosatisfattiva dal medesimo, ma ripartito attraverso il piano di riparto, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione".
Indirettamente lo spesso principio è posto da Cass. 12/09/2011, n. 18597, qaundo afferma che "il creditore assistito da pegno regolare è tenuto a insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 53 l. fall., per il soddisfacimento del proprio credito, dovendosi escludere la compensazione, che opera invece nel pegno irregolare come modalità tipica di esercizio della prelazione. Pertanto, nell'ipotesi di soddisfacimento (evidentemente prima del fallimento) della banca mediante incameramento della somma portata dal libretto offerto in pegno regolare, sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall"..
Zucchetti Sg Srl
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