Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
reclamo ex art. 18 L.F.
-
Marco Bettini
MILANO09/05/2013 15:07reclamo ex art. 18 L.F.
Spett.le redazione,
con la presente si chiede quali adempimenti incombano sul curatore in presenza di una sentenza della corte d'appello che ha accolto il reclamo del fallito, revocando così la declaratoria di fallimento con condanna delle spese processuali in capo ai reclamati.
Si precisa che il fallimento non si era costituito nel giudizio.
In sintesi oltre alla presentazione del rendiconto e alla liquidazione del compenso cos'altro è tenuto a fare il curatore?
e prima di presentare il rendiconto deve aspettare che la sentenza passi in giudicato?
dovrà poi presentare istanza di chiusura e alle comunicazioni agli uffici pubblici pratica comunica?
Personalmente si ritiene che la revoca comporti automaticamente la chiusura del fallimento e il venir meno del ruolo di curatore pertanto eccetto il rendiconto nulla dovrà essere fatto dal Curatore, ciò è corretto o è necessario procedere formalmente agli adempimenti soliti di chiusura?
Grazie
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/05/2013 19:06RE: reclamo ex art. 18 L.F.
La sentenza della Corte d'appello che revoca il fallimento è ritenuta avere natura costituiva e, quindi, produce i suoi effetti soltanto dal passaggio in giudicato, fermo restando, fino a quel momento, aperto il fallimento, data la provvisoria esecutorietà della sentenza dichiarativa di fallimento.
La sentenza di revoca accerta che non sussistevano i presupposti, soggettivo ed oggettivo, per l'apertura della procedura, alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta, per cui è come il fallimento non fosse stato mai dichiarato, con salvezza dei soli atti legalmente compiuti in pendenza di procedura; non vi è bisogno, quindi di una atto formale di chiusura perché essa è implicita nella revoca e, del resto, l'art. 118 prevede cause tipiche di chiusura che presuppongono lo svolgimento del fallimento. Riteniamo, pertanto, anche noi che il curatore, passata in giudicato la sentenza di revoca del fallimento, abbia l'obbligo di presentare il conto gestione e l'onere di chiedere la liquidazione del suo compenso, dopo di che non dovrebbe fare altro, in quanto la legge non prevede a suo carico particolari formalità che seguano alla revoca.
Zucchetti SG Srl
-
Marco Bettini
MILANO18/09/2013 16:06RE: RE: reclamo ex art. 18 L.F.
A vostro parere anche in caso di esercizio provvisorio disposto per una parte del periodo ( dal 11 marzo al 16 maggio )vale quanto sopra esposto?
Quindi, a nessun adempimento fiscale (dichiarativo) è tenuto il curatore, neppure per il periodo in cui si è svolto l'esercizio provvisorio (no 770, no iva, no dich. redditi e irap per esercizio provvisorio)?
Se la sentenza di revoca è passata in giudicato ai primi di settembre, fallimento di marzo, la società dovrà quindi provvedere alla predisposizione e invio delle dichiarazioni fiscali nei termini ordinari (770 20 settembre UNICO e IRAP 30 settembre)?
Inoltre, la remissione delle attività (liquidità e beni aziendali) in favore del legale rappresentate può essere disposta solo dopo l'approvazione del rendiconto e/o in caso di richiesta da parte della società tornata in bonis anche prima.
Considerato che il rendiconto relativo all'esercizio provvisorio è stato già depositato a maggio e vistato dal giudice delegato anche in sostituzione del Comitato dei Creditori e opportuno riproporlo allegandolo al rendiconto finale per richiederne l'approvazione unitamente a questo o è sufficiente depositare il rendiconto della gestione finale complessivo.
In attesa di un parere ringrazio.
-
-