Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Agenzia Entrate compensazione Rimb Irpef con debiti erariali in pendenza fallimento - Cosa fare?

  • Antonella Berretta

    Perugia
    06/11/2017 13:20

    Agenzia Entrate compensazione Rimb Irpef con debiti erariali in pendenza fallimento - Cosa fare?

    Nel mese di Ottobre, in assenza del curatore, è pervenuta Comunicazione dell'Agenzia Entrate di avvenuta Compensazione del Rimborso Irpef 2014 di €. 6.000,00 circa del fallito di persona con debiti erariali antecedenti e posteriori al fallimento, avvenuto nell'anno 2001 e ancora PENDENTE.
    I debiti erariali sono stati evidenziati dalla Agenzia come in parte insinuati ( IN NERETTO)al passivo e in parte no. Dopo detto elenco, l'Agenzia ex art 23 comma 2 DLGS 472-1997 estingue il rimborso mediante compensazione fino alla concorrenza del relativo importo con i debiti erariali delle sopra richiamate CARTELLE ESATTORIALI CON IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO AI DIVERSI DEBITI NEL RISPETTO DELLE NORME DELL'ART. 31 DPR 602-1973.
    L'AGENZIA NON AVEVA L'OBBLIGO DI PAGARE DETTA CIFRA ALLA PROCEDURA ED INSINUARSI AL PASSIVO PER L'IMPORTO CORRISPONDENTE.???
    E IN CASO POSITIVO SI DEVE PRESENTARE OPPOSIZIONE INTESTATA ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PERUGIA E DA NOTIFICARE ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DA INOLTRARE ALL'AGENZIA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO CURATORE? E QUALE TERMINE SI APPLICA 60. GG DALLA NOTIFICA AVVENUTA IL 03.10.2017.?
    GRAZIE.
    CORDIALITA'
    AVV. A. BERRETTA

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      19/11/2017 17:16

      RE: Agenzia Entrate compensazione Rimb Irpef con debiti erariali in pendenza fallimento - Cosa fare?

      La compensazione fra crediti e debiti ante procedura opera indipendentemente dall'ammissione dei crediti al passivo.

      Di conseguenza, la compensazione fra rimborso spettante al contribuente fallito e debiti dello stesso ante procedura è legittimamente effettuata.

      Illegittima è invece la compensazione fra il credito del fallito per la quota di rimborso residua dopo la compensazione, credito ante procedura, e il debito post fallimento, dato l'invalicabile "muro" fra periodo ante e post fallimento, stabilito dall'art. 56 l.fall..

      Per tale importo l'Agenzia dovrà quindi essere ovvero rimanere ammessa al passivo, mentre non potrà rifiutare l'erogazione della quota di rimborso residua.

      Ricordiamo che, in base ai principi generali, per collocare temporalmente, ante o post fallimento, i debiti del fallito, non si dovrà tener conto di quanto gli stessi sono emersi (accertamento, avviso di liquidazione, cartella di pagamento, ecc.) ma quando sono sorti, ovvero il periodo al quale essi si riferiscono: se nel 2002 è arrivata una cartella per IRPEF o IVA 2000, è debito ante, non post procedura.