Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Esercizio provvisorio

  • Livio Zaccagnini

    Roma
    02/06/2018 15:33

    Esercizio provvisorio

    Buongiorno,
    chiedo un chiarimento relativo all'indennità di mancato preavviso e all'esercizio provvisorio; alcuni dipendenti hanno fatto insinuazione al passivo chiedendo l'indennità sostituiva del preavviso in prededuzione. Avevano, infatti, lavorato per l'esercizio provvisorio per un paio di mesi e durante l'esercizio provvisorio si erano dimessi per giusta causa adducendo come motivazione il mancato pagamento delle retribuzioni da parte della società fallita prima della dichiarazione di fallimento. A riguardo, preciso che l'eserczio provvisorio ha corrisposto tutti gli stipendi.
    Non sono sicuro nel chiedere l'esclusione del detto credito ovvero degradarlo a privilegiato.
    Grazie mille e buon lavoro
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/06/2018 20:46

      RE: Esercizio provvisorio

      Se abbiamo ben capito, i dipendenti in questione avevano continuato a lavorare per il fallimento nel periodo dell'esercizio provvisorio, nel corso corso del quale sono state pagate tutte le retribuzioni; ciò nonostante i detti lavoratori si sono dimessi adducendo di averlo fatto per giusta causa non essendo stati pagati, presumiamo per la fase precedente all'esercizio provvisorio e allo stesso fallimento.
      Se le cose stanno così, non è dovuto ai predetti lavoratori l'indennità di mancato preavviso dato che il dipendente ha comunicato al fallimento datore di lavoro le proprie dimissioni mancando di offrire la prestazione lavorativa, e non ricorreva una ipotesi di giusta causa.
      Ai sensi dell'art. 2118 co. 1 c.c., infatti, "ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità". L'obbligo del preavviso è quindi in carico ad entrambe le parti del rapporto di lavoro, ad eccezione del recesso determinato da giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. nonché nell'ipotesi di patto di prova ex art. 2096 co. 3 c.c..
      Orbene, il mancato pagamento delle retribuzioni concorsuali non può costituire giusta causa di dimissioni, posto che il rapporto di lavoro è continuato nella fase di esercizio provvisorio e queste prestazioni sono state pagate, nel mentre per quelle anteriori il lavoratore deve insinuarsi al passivo.
      L'indennità di preavviso non è dovuta al dipendente che in prima battuta comunica al datore di lavoro le proprie dimissioni mancando di offrire la prestazione lavorativa, salvo farlo poi in un secondo momento, pur se immediatamente successivo
      Zucchetti SG srl
      • Livio Zaccagnini

        Roma
        06/06/2018 00:17

        RE: RE: Esercizio provvisorio

        Effettivamente i dipendenti si sono dimessi per il mancato pagamento di stipendi maturati prima della dichiarazione di fallimento, mentre le retribuzioni dell'esercizio provvisorio sono state tutte corrisposte.
        Grazie mille della risposta.