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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Vendita con patto di riservato dominio
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Marco Ferri
Sassuolo (MO)11/11/2019 17:31Vendita con patto di riservato dominio
Salve,
sono Curatore del fallimento di una società che vendeva automezzi ad uso speciale.
Mi trovo in una situazione particolare, che cerco di spiegarvi brevemente con al dovuta premessa che il fallimento è stato preceduto da un Concordato preventivo, presentato nel 2013 e omologato nel 2014, poi risolto su istanza di un creditore nel 2018 con contestuale dichiarazione di fallimento.
La società nel 2012 ha ceduto un automezzo ad una sua cliente con patto di riservato dominio, scadente nel 2017, che è stato pertanto iscritto dal PRA sul certificato di proprietà e sul libretto di circolazione del veicolo.
La cliente ha provveduto a pagare le cambiali con cui era stato rateizzato il prezzo di vendita, saldando definitivamente quanto dovuto nel 2017, ma nel corso del Concordato non è stata formalizzata la cancellazione del patto di riservato dominio e il definitivo passaggio di proprietà del veicolo.
Nei giorni scorsi la società cliente mi ha richiesto di effettuare il suddetto passaggio di proprietà.
L'art. 73, che regola la vendita con riserva di proprietà, limitandosi a stabilire che "il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto" non sembrerebbe imporre particolari prescrizioni in merito agli atti successivi alla vendita, quindi, in teoria, anche per l'atto sopra descritto non dovrebbe essere necessarie particolari autorizzazioni. Non credo neppure che possa applicarsi l'art. 108 c. 2, visto che la vendita è stata eseguita dalla società ancora in bonis e non nell'ambito di una procedura concorsuale.
Visto quanto sopra, Vi chiedo cortesemente un parere in merito ad eventuali autorizzazione che dovrei chiedere al Giudice Delegato per la cancellazione del patto di riservato dominio e il passaggio definitivo di proprietà del mezzo.
Grazie
Cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/11/2019 19:44RE: Vendita con patto di riservato dominio
L'art. 1523 c.c. prevede che "Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna"; questa disposizione fa capire che il contratto in questione è vincolante pe rle parti fin dalla sottoscrizione, nel senso che ciascuno è tenuto ad effettuare la sua prestazione (consegna della cosa da parte del venditore e pagamento delle rate da parte del compratore), ma che l'effetto traslativo della proprietà si verifica solo al momento del pagamento dell'ultima rata, e tale trasferimento avviene automaticamente, senza bisogno di una ulteriore manifestazione di volontà e, tanto meno, della stipula di un contratto definitivo, come richiesto quando si conclude un preliminare.
Ne discende che nel 2017, il compratore, quando ha pagato l'ultima rata, è diventato proprietario dell'auto automaticamente, il che comporta la inapplicabilità dell'art. 73 l.f. perché, al momento del fallimento, il contratto di vendita con riserva di proprietà non era pendente essendo state effettuate tutte le prestazioni (era pendente alla data del concordato, ma questo non ha inciso sul contratto né il debitore ne ha chiesto lo scioglimento alla luce dell'art. 169 bis, introdotto proprio nel 2012); nonché la inapplicabilità dell'art. 118, co. 2, perché il trasferimento non è frutto di una vendita coattiva e comunque era stata questa già realizzata prima dell'apertura della procedura fallimentare. In sostanza nella specie è intercorsa tra le parti una vendita riservata andata a buon fine e, come accade in questi casi, il venditore (nel suo caso lei quale curatore) rilascia una attestazione dell'avvenuto integrale pagamento, sulla base del quale il compratore può chiedere la cancellazione del vincolo della riserva, allegando altri documenti.
Zucchetti SG srl
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