Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

FATTURE DI FORNITURA "DEFAULT GAS"

  • Matteo Saccani

    Parma
    30/09/2019 15:19

    FATTURE DI FORNITURA "DEFAULT GAS"

    Vorrei il Vostro parere in merito al seguente caso.
    In data 31/12/2015 il liquidatore comunicava formalmente al gestore del servizio del gas la volontà di recesso dal contratto di fornitura.
    Il gestore continuava a fatturare.
    In data 30/06/2016 la società era dichiarata fallita. Il Curatore comunicava al gestore l'intervenuto fallimento e riconsegnava l'immobile condotto in locazione, essendosi risolto il contratto relativo.
    In data 17/07/2016 il gestore emetteva fattura a chiusura del contratto.
    In data 30/07/2019 il curatore riceveva insinuazione al passivo da un nuovo gestore per consumi di gas fatturati dal 01/07/2016 in ragione del servizio di "default gas" erogato.
    Il nuovo gestore nell'insinuazione precisa che il servizio di default: "si attiva nei confronti dei clienti finali sprovvisti di un fornitore di gas a mercato libero e che continuano a prelevare il dalla rete di distribuzione al fine di garantire la continuità del servizio di vendita. Sono soggetti al servizio di Default tutti i clienti, … per motivi legati alla morosità e per i quali sia stato impossibile interrompere la fornitura a causa dell'ubicazione del contatore gas, … E' di tutta evidenza, quindi, che trattasi di un regime del tutto particolare, che come già evidenziato, si attiva automaticamente, senza la previsione della sottoscrizione di alcun contratto".
    Allegate all'insinuazione vi sono fatture dal luglio 2017 in poi e fatture negative emesse nel 2019 relative agli anni 2016 e 2019.
    In data 13/08/2019, infine, la curatela riceveva fattura negativa del vecchio gestore di competenza del periodo febbraio 2015 – giugno 2016 per "ricalcoli".
    Occorre precisare che il curatore non ha mai ricevuto fino al 2019 richieste di accesso per la chiusura del contatore, né le fatture del nuovo gestore.
    I crediti del nuovo gestore sono concorsuali? Vanno pagati in prededuzione?
    Che fare delle fatture emesse nel 2016, 2017, 2018? Le fatture negative con competenza 2015 e 2016 sono ammissibili?
    Grazie in anticipo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/09/2019 20:09

      RE: FATTURE DI FORNITURA "DEFAULT GAS"

      Il contratto di somministrazione, a seguito del fallimento del somministrato, entra in una fase di quiescenza, in attesa che il curatore decida se sciogliersi o continuare (art. 72 l.f.). Se continua, i crediti anche precedenti vanno pagati in prededuzione a norma dell'art. 74 l.f., se il contratto si scioglie, cessa ogni obbligo per entrambe le parti, a decorrere dalla data del fallimento, di effettuare le rispettive prestazioni.
      Posto che tali scelte non richiedono una manifestazione formale di volontà ma possono anche risultare dai comportamenti delle parti, come, ad esempio usare il gas, il problema che si pone è: il curatore si è mai sciolto dal contratto in questione oppure ha continuato il rapporto utilizzando il gas fornito?
      Per fortuna sua questo dubbio non ha conseguenze enormi perché nel caso esiste comunque una data finale di cessazione del rapporto, che è quella del 17/07/2016 quando, come lei dice, il gestore emette fattura a chiusura del contratto, sicchè, a nostro avviso, il fallimento, considerato anche che aveva nel frattempo consegnato l'immobile al locatore, non può essere chiamato a rispondere delle somministrazioni successive alla chiusura del rapporto.
      Il problema riguarda pertanto le somministrazioni erogate tra la data del fallimento (30.6.2016) e quella della chiusura del rapporto (17.7.2017), per le quali diventa rilevante sapere se vi è stato o non subentro, eventualmente tacito, nel contratto, senza considerare il sistema del default, non applicabile alla fattispecie del fallimento, che trova la sua regolamentazione specifica nell'art. 72 l.f.. Se, infatti, il curatore è in qualche modo subentrato nel contratto, il fallimento è tenuto al pagamento in prededuzione delle somministrazioni successive al fallimento ma anche di quelle precedenti eventualmente ancora non pagate per il disposto del già richiamato art. 74 l.f.. Se invece, si può dire che non vi è stato alcun subentro, il fallimento non è tenuto a pagare le forniture successive al fallimento e quelle precedenti originano crediti concorsuali chirografari.
      Le fatture negative del precedente gestore, se per negative intende quelle che non contengono l'indicazione di un credito da pagare, le può ignorare; diversamente, posto che i rispettivi crediti, relativi il più lontano al 2015, non si sono prescritti perchè la prescrizione nel caso è quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., può ammettere detti crediti in chirografo. le può ignorare
      Zucchetti SG srl