Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Fallimento socio accomandatario e futura attività

  • Francesco Mazzoletti

    Brescia
    27/07/2011 18:51

    Fallimento socio accomandatario e futura attività

    Avrei il seguente caso e chiedo cortesemente delucidazioni operative.
    Fallimento di una sas e dell'unico socio accomandatario.
    Il socio accomandatario, prima di aprire la sas, era un lavoratore autonomo ed esercitava la stessa attività che poi è diventata l'oggetto sociale della sas.
    In seguito all'apertura della sas, il soggetto ha di fatto smesso di utilizzare la partita iva personale, senza mai comunicare la effettiva cessazione e non presentando più alcuna dichiarazione fiscale relativamente alla stessa, che è diventata inattiva, ed ha iniziato ad esercitare le stesse attività fatturando come sas.
    Per motivi alquanto bizzarri, che non mi dilungo a spiegare, il soggetto è rimasto irreperibile per circa due anni, accumulando debiti e cadendo in fallimento, come sas.
    Ad oggi, intervenuto il fallimento, il soggetto fallito ritiene di essere in grado di produrre reddito, esercitando ancora la medesima attività.

    Come lo può fare? Escludendo l'esercizio provvisorio della sas, può essere autorizzato ad aprire una nuova posizione di lavoratore autonomo per la medesima attività originariamente svolta?

    In caso affermativo, è bene aprire una nuova partita iva o riattivare la precedente personale?

    Soprattutto, su quale conto corrente dovrebbe avvenire l'incasso delle fatture? Sul conto intestato alla procedura o su un conto intestato al soggetto con possibilità da parte del Curatore di agire nei limiti dell'art 46 LF?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/07/2011 10:35

      RE: Fallimento socio accomandatario e futura attività


      Bisogna tenere distinta l'attività della società, la cui ripresa può avvenire soltanto attraverso un esercizio provvisorio, che lei esclude, da quella del soggetto fallito, da esercitare, non tramite il curatore, ma in proprio.
      Il soggetto fallito già prima della riforma poteva svolgere una sua attività autonoma, solo che incontrava numerosi ostacoli burocratici perché lo status di fallito e l'iscrizione nel registro dei falliti portavano una serie di conseguenze personali, per cui non poteva essere iscritto ad albi professionali, non poteva ottenere licenze e così via. Oggi sono sparite gran parte di queste limitazioni, per cui è molto più facile che il fallito continui a svolgere una sua attività.
      Questo teoricamente, perché il fallito che opera in via autonoma va incontro ad una serie di rischi, così come quelli che contrattano con lui. In primo luogo, a norma dell'art. 46 coma primo, n. 2, il fallito può trattenere ciò che guadagna nei limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia, limiti che sono fissati con decreto del giudice delegato. Inoltre a norma del secondo comma dell'art. 42i beni che pervengono al fallito durante il fallimento sono acquisiti all'attivo, detratte le passività per l'acquisto; infine, a norma del primo comma dell'art. 44 sono inefficaci per la massa tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento.
      Non crediamo che un fallito abbia convenienza a volgere in prima persona una qualsiasi attività economica, specie se il curatore è molto vigile. Se nonostante tutto il fallito esercita tale attività, egli deve avere una sua nuova partita IVA e un suo conto corrente (sul quale si farebbero sentire gli effetti delle disposizioni citate).
      Zucchetti SG Srl