Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Crediti prededucibili

  • Maria Cristina Bongiorno

    Milano
    17/02/2012 03:49

    Crediti prededucibili

    E'ammissibile la domanda in preduzione di crediti per i canoni di locazione successivi alla risoluzione del contratto da parte del locatore, ante fallimento, e fino all'effettiva restituzione dell'immobile (nella specie, ancora occupato dai beni del fallito)? Il creditore, peraltro, ha quantificato il suo credito fino alla data del fallimento e non per i mesi seguenti per cui la domanda fa riferimento ad una "indennità di occupazione" da calcolarsi al momento della restituzione del bene. Quali sono le norme/orientamenti per ritenere che si tratti di un credito prededucibile e non chirografario? Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/02/2012 17:59

      RE: Crediti prededucibili

      La norma che le interessa è quella contenuta nel secondo comma dell'art. 111 l.f., secondo la quale sono considerati prededucibili i crediti così qualificati e "quelli sorti in occasione o in funzione di una delle procedure concorsuali di cui alla presente legge". I crediti sorti in occasione- ossia nel corso della procedura fallimentare- sono, quindi, da considerare in prededuzione, per cui è giusta la distinzione tra crediti maturati prima della dichiarazione di fallimento e crediti successivi.
      Quelli precedenti hanno natura concorsuale; i canoni della locazione non corrisposta godono del privilegio speciale di cui all'art. 27664 c.c., nel mentre, intervenuta la risoluzione, il credito per indennità di occupazione senza titolo va considerato in chirografo (secondo i più). I crediti per l'utilizzo successivi alla dichiarazione di fallimento sono in prededuzione.
      Zucchetti Sg Srl