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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Concordato in continuità indiretta e rottamazione
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Fabrizio Condemi
REGGIO CALABRIA (RC)30/11/2023 11:21Concordato in continuità indiretta e rottamazione
CASO: presentata la domanda di concordato in continuità indiretta con la L.F. (liquidazione dell'azienda in concordato e assorbimento degli asset da una newco) e presentata la relazione del commissario, prima dell'adunanza di voto per una eventuale omologa, il rapp. legale (trattasi di debitore srl) ha pagato una rata della rottamazione autonomamente senza comunicazione preventiva e autorizzazione dal Giudice, alla AdER (circa 60mila) con la giustificazione che vi era una quota inps che riguardava il penale (la percentuale a carico dei lavoratori trattenuta e non versata). Ora tanto l'inps, quanto l'AdER sono creditori privilegiati (soddisfatti nel piano al 100% con soddisfo in 24 mesi). Ora le questioni di cui vorrei un vs parere sono due:
a) se, come ritengo, la rata non sia imputabile, una volta fatto il pagamentoo senza distinzione alcuna, alla sola quota inps che è suscettibile di violazione di tipo penale, ma al massimo alla sola inps, non sia ha una alterazione della par conditio creditorum, anche solo per il tempo (24 mesi gli altri, già soddisfatto un creditore, parzialmente, ante eventuale omologa)?
b) se la rata di rottamazione, nella peggiore delle ipotesi, venga addebitata a tutte le imposte e tasse indistintamente pro quota (come temo), alcune anche chirografe, la situazione di cui al punto a) di violazione par conditio sarebbe certa, secondo voi è sanabile?
b.1) in merito alla possibile "sanatoria" si sta pensando di far revocare il pagamento o, qualora non fosse possibile (come temo) di far implementare le casse della srl dei 60mila da parte di danari personali dell'amministratore ma, questo è l'altro dubbio, non si procede comunque ad una alterazione della par conditio sebbene in via indiretta, essendo l'amministratore (e socio) comunque un soggetto non estraneo ma interessato?
Infine, visto che, in udienza, potrebbe essere ridotta la percentuale dei privilegiati per alcune questioni giuridiche (poco sotto il 100%) tale eventualità potrebbe aggravare la situazione delicata sopra descritta?
Grazie mille-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como19/12/2023 21:45RE: Concordato in continuità indiretta e rottamazione
Non è chiaro dal quesito chi abbia presentato l'istanza di rottamazione e se ciò fosse previsto dal piano concordatario.
Se la presentazione dell'istanza di rottamazione, e i pagamenti conseguenti, erano previsti dal piano, o se comunque sono stati ritenuti nell'interesse della procedura da Commissario e Giudice Delegato, non vediamo particolari problemi: è ovvio che teoricamente viene violato l'ordine dei privilegi, essendo pagati debiti privilegiati prima di altri, oltre che debiti chirografari, ma se l'operazione era prevista ed è stata approvata, o comunque è stata autorizzata, significa che è stata ritenuta comunque nell'interesse della massa dei creditori, e la violazione dell'ordine dei privilegi una sorta di "prezzo da pagare" per avere benefici per tutti.
Essendo un'operazione già autorizzata, non vediamo come il pagamento (coerente con tale operazione) dovesse a sua volta essere specificatamente autorizzato.
Se invece l'istanza di rottamazione è stata presentata di sua iniziativa dal rappresentante legale, senza farne menzione nel piano e senza esservi specificatamente autorizzato se non era prevista dal piano, di violazioni effettivamente ce ne sono più di una, e quella di aver effettuato pagamenti non autorizzati e già da sola sufficiente a generare le conseguenze di cui all'art. 106, II comma, CCII.
Nell'applicazione dell'art. 106 CCII, o meglio, del previgente art. 173 l.fall., ovvero se le conseguenze previste da tali articolo siano evitabili con un versamento da parte dell'amministratore, ci risultano comportamenti diversi fra Tribunale e Tribunale (e talvolta fra Giudice Delegato e Giudice delegato nell'ambito del medesimo Tribunale):
- per alcuni l'immissione di risorse aggiuntive per "sanare" il comportamento illegittimo consente di evitare la gravi conseguenze perviste da tale articolo
- per altri l'applicazione letterale di esso non consente tale "sanatoria".
Non possiamo quindi che invitare a verificare quale sia l'atteggiamento, sul punto, del Tribunale competente.
La revocatoria, come ipotizzato nel quesito, non ci pare praticabile.-
Fabrizio Condemi
REGGIO CALABRIA (RC)29/12/2023 12:10RE: RE: Concordato in continuità indiretta e rottamazione
I pagamenti della rottamazione, ovviamente, non sono nel piano e non sono stati autorizzati, sono stati pagati dal rapp. legale della srl debitrice, temendo per un risvolto penale di alcune voci riferite alle trattenute ai dipendenti non versate. -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como29/12/2023 14:45RE: RE: RE: Concordato in continuità indiretta e rottamazione
Se il pagamento (ma dal contenuto del primo intervento non ci pare che sia avvenuto questo) è avvenuto con disponibilità personali dell'amministratore, ovviamente non ci sono problemi.Ma se, come riteniamo sia il caso, il pagamento è stato effettuato con risorse della società, confermiamo quanto scritto nel nostro intervento precedente: è necessario verificare quale sia la posizione del Tribunale competente sull'applicazione dell'art. 106 CCII (e del previgente art. 173 l.fall., di tenore analogo), perché ci risultano esistano entrambi gli orientamenti, quello "rigoroso" e quello che consente di evitarne le gravi conseguenze.
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