Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

art 155 sexies disp

  • Michela Baroldi

    AREZZO
    08/09/2023 16:55

    art 155 sexies disp

    Buonasera una volta ottenuto il decreto di autorizzazione del GD da dove possiamo accedere per ottenere i dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito

    grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      28/09/2023 09:10

      RE: art 155 sexies disp

      La disposizione di riferimento è l'art. 49 CCII: "Con la sentenza ... il tribunale: ... f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
      ...
      3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ...
      ...
      5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice"


      Per quanto riguarda il punto 3, l'art. 21 del D.L. 78/2010 è stato abrogato, quindi dall'entrata in vigore della fatturazione elettronica gli elenchi previsti da tale articolo, richiamato dal codice della crisi, non esiste più.

      Riteniamo che il medesimo risultato si possa ottenere accedendo al portale della fatturazione elettronica.


      Per quanto riguarda il punto 5, possono essere richieste alle controparti commerciali (clienti) della fallita le schede della loro contabilità per riscontrarle con quelle, a esse speculari, rinvenute nella contabilità dell'impresa fallita ovvero, qualora la contabilità dell'impresa fallita non fosse stata reperita, per cercare di ricostruirla avvalendosi, appunto, delle registrazioni contabili delle sue controparti.

      Non ci è chiaro, e ci pare inconferente, il richiamo alle procedure di accesso alle banche dati a cui si riferiscono gli articoli del codice di procedura civile citati dall'art. 49 CCII.

      Riterremmo, ma è una nostra ipotesi non suffragata da fonti ufficiali, che l'articolo voglia esplicitamente autorizzare il curatore a richiedere tali schede (cosa che egli faceva già), allo scopo di:

      - autorizzare tali controparti a trasmettere le schede in questione, senza poter essere accusate di fornire informazioni riservate o violare obblighi di privacy

      - conferire a tali schede, la cui acquisizione è espressamente prevista dalla legge, un valore probatorio superiore a quello che potevano avere se acquisite informalmente

      - conferire al curatore il potere, in caso di rifiuto di trasmissione delle schede in questione, di chiedere al Giudice Delegato di disporne l'acquisizione forzosa, tramite la forza pubblica.