Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Effetti art. 45 L.F. in pendenza di esecuzione su credito fondiario

  • Rosolino Fabrizio Giambona

    Palermo
    10/04/2018 18:24

    Effetti art. 45 L.F. in pendenza di esecuzione su credito fondiario

    Buonasera,
    Mi permetto di esporVi la seguente questione:
    Nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare è stato pubblicato il decreto di trasferimento il giorno prima della dichiarazione di fallimento del debitore (la trascrizone del DT, naturalmente, è avenuta successivamente).
    Tenuto conto che l'espropriazione è stata avviata in forza di mutuo fondiario e che il saldo prezzo è stato interamente versato al creditore fondiario ex art. 41 TUB, sto valutando, nella qualità di curatore del fallimento, di proporre intervento nella speranza che residui qualcosa dal riparto in sede esecutiva.
    Peraltro, il creditore fondiario non si è ancora insinuato al fallimento (in realtà, in mancanza di scritture contabili non ho ancora fatto le comunicazioni ex art. 92 L.F. ma le farò appena avrò i dati del creditore fondiario accedendo al fascicolo dell'esecuzione).
    Al riguardo, vorrei chiederVi quali sono gli effetti della disposizione di cui all'art. 45 L.F. in ordine alla vendita eseguita in sede esecutiva (con credito fondiario) e, conseguentemente, quali azioni devo avviare a tutela della massa dei creditori.
    In attesa di riscontro ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/04/2018 20:21

      RE: Effetti art. 45 L.F. in pendenza di esecuzione su credito fondiario

      Il problema di stabilire gli effetti della trascrizione del decreto di trasferimento successivamente alla dichiarazione di fallimento dell'esecutato non si pone nel caso, come il suo, che esecutante sia un creditore fondiario in quanto questi gode del privilegio processuale di poter iniziare e proseguire l'esecuzione anche in pendenza di fallimento del debitore.
      lei dice che il prezzo della vendita coattiva è stato già pagato e incamerato dal creditore fondiario, per cui, al di là dell'ammissibilità di un intervento in quella procedura, lo stesso è inutile non potendo più far valere eventuali crediti prioritari all'ipoteca in quella sede; peraltro il fallimento, a quanto si capisce dal fatto che non ha ancora provveduto alle comunicazioni ex art. 92 l.f., è stato dichiarato da poco per cui non sono ancora maturate eventuali prededuzioni e non sono state fatte insinuazioni di crediti con privilegi immobiliari eventualmente preferibili all'ipoteca a norma del secondo comma dell'art. 2748 c.c. l'intervento avverrebbe, quindi, al solo fine di ottenere l'attribuzione dell'eventuale somma residuata dopo il pagamento del creditore fondiario, attribuzione che comunque le compete essendo comunque il debitore fallito.
      Deve, quindi, attendere l'insinuazione del creditore fondiario, al quale deve inviare l'avviso ex art. 92, e in sede fallimentare si faranno i conteggi del dare e avere, nel senso che in questa sede si appurerà quanto sarebbe spettato al creditore fondiario nel fallimento, secondo la graduazione di cui all'art. 111 e quanto ha ricevuto.
      Zucchetti SG srl