Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

TRANSAZIONE APPLICAZIONE DELL'ART.35 L.F.

  • Paolo Remia

    Ancona
    08/12/2017 10:28

    TRANSAZIONE APPLICAZIONE DELL'ART.35 L.F.

    TRATTASI DI FALLIMENTO DICHIARATO NELL'ANNO 2001.
    LA PROCEDURA E' ANCORA APERTA PER LA DEFINIZIONE DI AZIONE REVOCATORIA NEI CONFRONTI DI UNA BANCA (IMPORTO SUPERIORE AD EURO 50.000). LA CORTE DI APPELLO RESPINGE IL RICORSO DELL'ISTITUTO DI CREDITO E CONFERMA QUASI TOTALMENTE LA DECISIONE DEL TRIBUNALE FAVOREVOLE ALLA CURATELA. LA BANCA PROPONE AL FALLIMENTO UNA TRANSAZIONE; IN CASO CONTRARIO COMUNICA DI VOLER ADIRE IL GIUDICE DI LEGITTIMITA' PER RIFORMARE LA SENTENZA AD ESSA SFAVOREVOLE. IL CURATORE INTENDE ADERIRE ALLA TRANSAZIONE AL FINE DI EVITARE DI PROLUNGARE ULTERIORMENTE IL FALLIMENTO. VI CHIEDO SE LA PROCEDURA CORRETTA SIA LA SEGUENTE:
    ART. 35 COME MODIFICATO DALL'ART.31 DEL D.LGS. 9/1/2005 N.5 IN VIGORE DAL 16/7/2006
    -RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL COMITATO DEI CREDITORI
    -SOLA INFORMATIVA AL GIUDICE DELEGATO
    IN CASO DI MANCATA RISPOSTA DEL COMITATO DEI CREDITORE ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA COMUNICAZIONE: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL GIUDICE DELEGATO, CHE IN TAL CASO HA FUNZIONE SUPPLETTIVA.
    SI CHIEDE, PERTANTO, SE LA PROPOSTA TRANSATTIVA NON DEVE ESSERE PIU' AUTORIZZATA DAL TRIBUNALE IN CAMERA DI CONSIGLIO ANCHE PER I FALLIMENTI VECCHIO RITO.

    SONO A RICHIEDERVI UNA RISPOSTA CON CORTESE URGENZA

    GRAZIE
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/12/2017 17:23

      RE: TRANSAZIONE APPLICAZIONE DELL'ART.35 L.F.

      Il fallimento in questione è stato dichiarato nel 2001, ossia prima della riforma di cui al d.lgs n. 5 del 2006, entrato in vigore il 16 luglio 2006, e la disposizione transitoria di cui all'art. 151 di detto decreto legislativo stabiliva che le procedure di fallimento pendenti alla data dell'entrata in vigore dello stesso "sono definite secondo le leggi anteriori". Di conseguenza la transazione cui intende addivenire è regolata dall'art. 35 nella versione antecedente la riforma del 2006, il cui secondo comma richiedeva, per il compimento degli atti di cui al primo comma di valore indeterminato o superiore a lire duecentomila, l'autorizzazione da parte del tribunale (con decreto motivato non soggetto a reclamo) su proposta del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori.
      Sul piano operativo, le conviene, quindi, definire i termini della transazione, comunicare la stessa al comitato dei creditori per assumere il loro parere, dando un termine per rilasciarlo (nel vecchio rito si usava anche precisare che la mancata risposta entro il termine fissato equivaleva a consenso) e poi, indipendentemente dalla risposta, trasmettere il tutto, con il suo parere motivato, al giudice delegato, affinchè sottoponga la proposta transattiva al tribunale, ai sensi del secondo comma dell'art. 35 vecchio rito..
      Zucchetti Sg srl