Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

accantonamento pre riparto

  • Stefania Eligi

    Novi Ligure (AL)
    18/09/2017 14:28

    accantonamento pre riparto

    Buongiorno, devo fare un riparto parziale. So che il minimo da accantonare è il 20%. C'è una percentuale massimale?
    Grazie
    Saluti cordiali
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/09/2017 18:53

      RE: accantonamento pre riparto

      L'art. 113 l.f. stabilisce che le ripartizioni parziali non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, per cui va accantonata una somma corrispondente al 20% dell'importo da ripartire. Si è sempre ritenuto (anche prima della riforma degli anni 2006-2007 che ha portato il limite ripartibile dal 90% all'80%) che la percentuale imposta indichi l'accantonamento minimo, vincolante per gli organi fallimentari, i quali nel fissare la somma da distribuire possono, quindi, prudentemente accantonare una quota maggiore ma non possono scendere al di sotto della stessa. Non vi è quindi un limite nel massimo, nel senso che è il curatore che, in base alla situazione fallimentare (spese future, eventuali crediti da insinuare, questioni da definire, ecc. ) determina l'entità da destinare al riparto, fermo restando, come detto, che non può distribuire una somma superiore all'80% delle disponibilità o, vista da altro lato, accantonare una somma inferiore al 20% di tali disponibilità.
      Zucchetti SG srl