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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Preliminare di vendita trascrizione
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Andrea Schiavinato
CANEGRATE (MI)09/09/2019 20:56Preliminare di vendita trascrizione
Buongiorno,
volevo porre il seguente quesito.
Il promissario acquirente "A" si insinua al fallimento del promittente venditore "B" chiedendo a privilegio ai sensi dell'ex art. 2780 c.c. l'importo di euro 100.000,00 così suddiviso: 50.000,00 relativo alla caparra confirmatoria versata ed ulteriori 50.000,00 euro pari al residuo del doppio della caparra.
La situazione venutasi a creare è la seguente.
"A" stipulava con "B" in data 13 aprile 2016 contratto preliminare di vendita relativo ad immobile da costruire, da adibire poi ad abitazione principale, e versava euro 50.0000,00 quale caparra confirmatoria.
Nel predetto preliminare si concordava la data del 31.10.2016 per l'ultimazione dell'immobile e la stipula del contratto definitivo.
Sempre nel mese di aprile 2016 il preliminare veniva regolarmente registrato e trascritto.
Scaduto il termine per l'ultimazione dell'immobile senza però che "B" lo ultimasse o si presentasse per la stipula del contratto definitivo, "A" conveniva in giudizio "B".
In data 23 novembre 2018 il Tribunale accertava l'inadempimento di "B" ed accertava la legittimità del recesso di "A" ai sensi dell'ex art. 1385 c.c., riconoscendo in favore di "A" il pagamento della somma di euro 100.000,00 pari al doppio della caparra versata.
Premetto che il fallimento di "B" è stato dichiarato nel mese di giugno 2019.
I quesiti sono i seguenti:
- Essendo l'ordinanza del Tribunale che accertava la legittimità del recesso di "A" antecedente la dichiarazione del fallimento di "B", è corretto considerare il suddetto preliminare risolto ante fallimento e pertanto non qualificabile come contratto pendente?
- Nel caso di risposta affermativa, è corretto ammettere il credito nel seguente modo: 50.000,00 relativi all'importo della caparra confirmatoria a chirografo in quanto gli effetti della trascrizione del preliminare sono cessati nel mese di aprile 2019 (3 anni dalla trascrizione avvenuta nel mese di aprile 2016) non essendo stata rinnovata; 50.000,00 euro sempre a chirografo come importo residuo del doppio della caparra poiché il contratto preliminare non è stato sciolto dal Curatore e l'importo deriva dall'ordinanza emessa dal Tribunale prima della dichiarazione di fallimento;
- È corretto il privilegio richiesto dall'istante visto e considerato che l'art. 2780 c.c. in realtà riguarda solo l'ordine dei privilegi su beni immobili?
Ringrazio anticipatamente per la cortese disponibilità.
Cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/09/2019 18:24RE: Preliminare di vendita trascrizione
Lei parla di ordinanza del tribunale, il che ci fa ritenere che sia stato emesso provvedimento ai sensi dell'art. 702 ter cpc che, a norma dell'art. 702quater cpc, produce gli effetti propri del giudicato sostanziale di cui all'articolo 2909 c.c. se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, senza che sia applicabile, limitatamente all'appello, l'art. 327, comma 1, poiché la decorrenza del termine per proporre tale mezzo di impugnazione dal deposito dell'ordinanza è logicamente e sistematicamente esclusa dalla previsione, contenuta nell'art. 702 quater, della decorrenza dello stesso termine, per finalità acceleratorie, dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza medesima (Cass. n. 14478/2018).
Prima quindi di inoltrarci nella risposta, è opportuno avere conferma che se si tratta di ordinanza emessa a conclusione del un procedimento sommario di cui agli artt. 702bis e segg. cpc, e inoltre sapere se detta ordinanza è stata comunicata o notificata, in che data, se è stato proposto appello; in sostanza sapere se essa è passata in giudicato o no, che è un dato determinante per la risposta.
Zucchetti SG Srl-
Andrea Schiavinato
CANEGRATE (MI)10/09/2019 19:11RE: RE: Preliminare di vendita trascrizione
Buongiorno,
preciso quanto segue:
- Confermo trattasi di provvedimento emesso ai sensi dell'art. 702 bis e segg. c.p.c.;
- Ordinanza notificata al debitore in data 21 dicembre 2018;
- Il debitore non ha pagato e non ha proposto appello.
Cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/09/2019 20:00RE: RE: RE: Preliminare di vendita trascrizione
Così stando le cose, l'ordinanza è passata in giudicato e non può essere modificato quanto in essa accertato.
L'accertamento ovviamente attiene al credito e non alla collocazione, che è quella chirografaria non potendo il creditore godere del privilegio di cui al combinato disposto degli artt. 2645 bis e 2775bis c.c. per il decorso dei tre anni, come da lei giustamente sottolineato.
Per quanto superfluo, a questo, punto, va detto che il creditore che chiede un privilegio deve illustrare la situazione e la causa del credito in relazione alla quale il privilegio è concesso, e non la norma che lo prevede in quanto la qualificazione giuridica spetta al giudice.
Zucchetti SG srl
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