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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
TASI nel Fallimento
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Paolo Stella Monfredini
CREMONA22/10/2015 09:36TASI nel Fallimento
Buongiorno,
stiamo procedendo con la vendita di un immobile della procedura fallimentare e, pertanto, si renderà necessario provvedere con la liquidazione dell'ICI e dell'IMU maturate in corso di procedura.
Il medesimo orientamento va tenuto per la TASI? non essendo stata emanata una norma specifica risulta difficoltoso orientarsi:
- Il bollettino tributario indica come elemento per il versamento posticipato dell'imposta, assimilato all'IMU, l'utilizzazione da parte del fallito dell'immobile, mentre nessun versamento va effettuato qualora ci sia la sola proprietà da parte della procedura;
- Euroconference sembra orientata verso una liquidazione coi termini annuali ordinari nel caso ci sia utilizzo dell'immobile e un versamento posticipato assimilato all'IMU qualora ci sia la sola proprietà.
Premetto che nel nostro caso il bene è di proprietà della procedura ma non viene in alcun modo utilizzato dalla medesima. Nonostante nelle prime vendite effettuate quest'anno si sia provveduto al versamento della TASI posticipata come per l'IMU, il nostro orientamento sarebbe rivolto alla posizione del bollettino tributario, in quanto il presupposto della TASI si discosta da quello dell'IMU (che è una tassa sulla proprietà dell'immobile), essendo dovuta per servizi indivisibili che se non si utilizza l'immobile non vengono effettivamente sfruttati.
Potreste chiarirmi questo dubbio?
Cordiali saluti
Studio Stella
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como26/10/2015 17:21RE: TASI nel Fallimento
La tesi esposta dall'avv. Brighenti sul Bollettino Tributario è certamente suggestiva, ma ci permettiamo di non aderirvi.
E' vero che la formulazione dell'art. 1, comma 639, della Legge del 27/12/2013 n. 147, stabilisce che (i trattini sono nostri, per rendere più semplice la lettura) la IUC si compone:
- "dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili ..."
- "di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore"
Ma nei commi successivi ci pare individuato con sufficiente chiarezza come i termini possessore e utilizzatore vadano declinati; ciò avviene definendone con chiarezza il presupposto impositivo:
- "Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria" (comma 669)
- "Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani" (comma 641)
e successivamente fissando una serie di deroghe ed esenzioni, parte delle quali demandate ai Comuni, così da circoscrivere la platea sia soggettiva che oggettiva del tributo.
In altri termini, il secondo periodo del citato comma 639 recita: la IUC "si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali", ma ci pare forzato e fuorviante sostenere che la seconda parte possa applicarsi direttamente al potenziale soggetto passivo, di modo che "se non fruisco dei servizi comunali non pago TASI e TARI"; più corretto ci pare invece ritenere che tale principio generale sia semplicemente ispiratore e chiave interpretativa di tutti i commi successivi, che come detto fissano un principio generale (il presupposto impositivo di cui qui sopra) e una serie di deroghe ed esenzioni.
Un esempio per tutte: il comma 679 stabilisce che "Il comune ... può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; ... d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero".
Ora, è evidente che un unico occupante utilizza comunque sia i servizi indivisibili che la raccolta rifiuti, ma la Legge concede al Comune la possibilità di concedere riduzioni o addirittura esenzioni, ed è altrettanto evidente che un soggetto che dimora per più di sei mesi (e quindi teoricamente anche per tutto l'anno) all'estero non utilizza nè i primi nè i secondi, ma la Legge non lo esonera, bensì demanda al Comune la possibilità di farlo: se il regolamento comunale non stabilisce l'esenzione, il possessore residente all'estero paga sia TASI che TARI.
Così inquadrata la questione, dal momento che la normativa TASI/TARI non menziona in alcuna parte le procedure concorsuali, non riteniamo che operi la pretesa esenzione in linea di principio sostenuta nell'articolo citato, riassunta nella frase "il più delle volte, infatti, l'immobile, per tutta la durata della procedura, rimane inabitato, con la conseguenza che il presupposto d'imposta TASI non si realizza".
Più convincente ci pare la "tesi Euroconference" (Fabio Garrini su EC News del 21/10/15), che dà (come noi) per scontata la debenza del tributo e relativamente ai termini conclude con la debenza nei termini ordinari e non con la speciale disciplina dettata per l'IMU, dando comunque conto della diversa possibile interpretazione nonchè della soluzione, definita "pragmatica", di versare nei termini annuali se vi sono le disponibilità, e solo dopo la vendita se non vi sono.
Per una esposizione della nostra tesi rinviamo a quanto già scritto su questo Forum [https://www.fallcoweb.it/forum/discussione.php?argomento_id=10&discussione_id=4653&filter=testi|tasi^], dove abbiamo concluso sposando tale ultima soluzione ma non sulla base di mero pragmatismo e con possibilità di "difendersi a tempo debito in caso di eventuale contestazione, anche sulla base delle indicazioni viste in precedenza", bensì in applicazione della disciplina generale dettata dall'art. 111-bis l.fall. per i debiti prededucibili.
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