Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

opposizione allo Stato del Passivo nella L.C.A.

  • Rossana Orazioli

    SOVICILLE (SI)
    05/12/2016 15:11

    opposizione allo Stato del Passivo nella L.C.A.

    Sono Commissario liquidatore di una Cooperativa posta in Liquidazione Coatta Amministrativa, ho provveduto a depositare lo Stato del Passivo presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale competente.
    Un creditore ha fatto opposizione allo Stato del Passivo, in Cancelleria Fallimentare al Giudice Istruttore, il quale ha rinviato la discussione al Giudice della sezione civile. Per essere presente in udienza al fine di esporre le mie motivazioni, devo farmi rappresentare da un Legale.
    Chiedo se questa sia la procedura corretta, vale a dire se ogni volta che ricevo un opposizione allo stato del passivo, per esporre davanti al Giudice le motivazioni che mi hanno indotto ad indicare l'importo di quel creditore, debba nominare un Legale che mi rappresenti(aggravando la procedura delle spese legali), oppure vi è un'altra procedura?
    Mi era sembrato di capire che l'opposizione potesse essere discussa personalmente dal Commissario liquidatore davanti la Giudice Fallimentare.

    Ringrazio anticipatamente.

    Cordiali Saluti
    R.N.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/12/2016 19:45

      RE: opposizione allo Stato del Passivo nella L.C.A.

      L'impugnazione a seguito del deposito dell'elenco definitivo dei creditori segna il passaggio dalla fase amministrativa della procedura alla fase giurisdizionale, tanto che il secondo comma dell'art. 209 l.f., dispone che "le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore". Il giudizio di opposizione allo "stato passivo" inserito nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, è retto quindi dalla stessa disciplina delle opposizioni allo stato passivo del fallimento, con le differenza richiamate dalla norma stessa quanto all'organo competente. Questo è un processo di cognizione, anche se camerale, che richiede l'assistenza del legale, posto che il curatore, a norma del settimo comma dell'art. 99 si costituisce mediante "il deposito in cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti". In sostanza, se il curatore, come il commissario liquidatore, intende costituirsi nel giudizio di opposizione allo stato passivo deve farlo con l'assistenza di un legale, tanto più quando solleva eccezioni non rilevabili s'ufficio; quando, invece uno di questi organi non intende svolgere una difesa ma solo esprimere una opinione può presentarsi personalmente all'udienza, ma le sue dichiarazioni avranno il valore di quelle rese in un interrogatorio libero.
      Zucchetti SG srl
      • Rossana Orazioli

        SOVICILLE (SI)
        06/12/2016 10:09

        RE: RE: opposizione allo Stato del Passivo nella L.C.A.

        Buongiorno
        Ringrazio per la pronta risposta.

        Ricapitolando: se un creditore fa opposizione allo stato del Passivo, il Commissario Liquidatore si può limitare a presentare in Cancelleria delle memorie difensive nei termini stabiliti, presentandosi poi in udienza personalmente;
        così facendo avrebbe adempiuto agli obblighi di buon comportamento posti a carico del Commissario Liquidatore? può rischiare di vedersi condannato a pagare le spese legali del creditore che ha fatto opposizione.
        Mi scuso per l'insistenza ma è il mio primo incarico e Il Ministero dello Sviluppo Economico ribadisce sempre che è importante non aggravare la procedura con spese legali, quindi non vorrei essere richiamata o sanzionata, rischiando di vedersi sottratto l'onorario del legale da me incaricato, dal mio compenso, se si considera inoltre che gli onorari degli avvocati anche se si attengono ai minimi delle tariffe sono sempre degli importi importanti.

        Ringrazio ancora

        Cordiali Saluti

        R.O.



        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          06/12/2016 19:35

          RE: RE: RE: opposizione allo Stato del Passivo nella L.C.A.

          Come abbiamo detto nella precedente risposta la necessità della rituale costituzione in giudizio dipende da ciò che lei, nella veste di commissario ha da dire a fronte dell'opposizione. Noi abbiamo indicato gli aspetti più rilevanti, ossia se deve sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio (ad esempio una eccezione di prescrizione) e svolgere attività istruttoria (ad esempio provare che il creditore è stato pagato) e simili, deve costituirsi in causa e può farlo solo con un legale; se non deve fare attività del genere, può evitare di costituirsi, per cui non ha bisogno di un legale, e tutto si svolge sul piano più informale. Noi abbiamo parlato di audizione da parte del giudice, audizione che potrebbe avvenire alla prima udienza o potrebbe chiedere al giudice di fissare per fornire spiegazioni, salvo ovviamente che non le venga dalla controparte deferito un interrogatorio formale.
          Zucchetti Sg srl