Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

art. 64 l.f. e 2033 c.c.

  • Alfredo Tacchetti

    Fermo
    28/05/2021 17:21

    art. 64 l.f. e 2033 c.c.

    L'art. 64 recita che sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito [..].
    Orbene, nel caso che sottopongo alla vostra attenzione, il fallito ha pagato un debito altrui, senza ricevere alcun beneficio e/o controprestazione né dall'accipiens né dal debitore orginario, ma anteriormente al biennio previsto dalla norma.
    Ritengo che l'atto possa definirsi gratuito (dal punto di vista del fallimento) atteso come l'unica causa (concreta e/o astratta) ricorresse -eventualmente- tra debitore originario e accipiens.
    Ciò premesso, non potendo ricorrere all'art. 64 l.f. in quanto l'atto è stato compiuto oltre il biennio, posso comunque esperire l'azione ex art. 2033 c.c. per indebito oggettivo direttamente nei confronti dell'accipiens? Ciò, a prescindere dal fatto che l'accipiens in effetti, vantasse effettivamente un credito da rapporto obbligatorio nei confronti del debitore originario?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/05/2021 18:55

      RE: art. 64 l.f. e 2033 c.c.

      Non crediamo proprio perché la norma applicabile non sarebbe quella di cui all'art. 2033 c.c., bensì quella di cui all'art. 2036 c.c. sull'indebito soggettivo, che però ammette la ripetizione qualora il solvens abbia pagato un debito altrui credendosi debitore in base ad un errore scusabile, altrimenti (ossia se manca l'errore) devesi ritenere che colui che ha pagato abbia inteso eseguire il pagamento in sostituzione del debitore, configurando la diversa ipotesi di adempimento del terzo ex art. 1180 c.c..
      Orbene, l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, per cui non può chiedere la restituzione all'accipiens né ha titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 c.c., né quella legale di cui all'art. 1203, n. 3, c.c., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito. L'unica possibilità che rimane, al terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore e quindi al curatore del suo fallimento, potrebbe essere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del debitore effettivo, ma l'azione potrebbe essere agevolmente paralizzata dalla prospettazione di un animus donandi o da altro rapporto tra il debitore e il solvens, che non potrebbe più impugnare con revocatoria per le ragioni cronologiche che ha detto.
      Zucchetti SG srl