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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Applicabilità art. 508 cpc alle vendita fallimentari
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Piero Pieri
MILANO15/06/2020 16:47Applicabilità art. 508 cpc alle vendita fallimentari
Gentili Signori,
affronto un argomento che sembrerebbe risolto dalla giurisprudenza di legittimità in senso positivo. Infatti sino al 2005, la Cassazione ha ritenuto applicabile l'assunzione del debito da parte dell'aggiudicatario di bene immobile anche alla procedura fallimentare. Solo dopo tale anno, ci si è posti il problema di una effettiva applicabilità dell'istituto, atteso che il Curatore avrebbe la possibilità di non vendere secondo le norme del codice di procedura civile in materia di esecuzione immobiliare, bensì di chiedere, in PDL, di essere autorizzato a vendere secondo l'art. 107 LF, primo comma. Il che escluderebbe la possibilità di ricorrere alla norma prevista dall'art. 508 cpc. In altri termini si potrebbe affermare che, operata la scelta di non affidare al GD la vendita secondo le norme del codice di procedura civile ma, per l'appunto, di vendere direttamente tramite procedure competitive, l'aggiudicatario non possa chiedere di assumere il debito nei confronti del creditore ipotecario.
Mi risulta anche un provvedimento del Tribunale di Milano (ignoro se emesso in sede di reclamo) in questo senso.
Gradirei conoscere il vostro pensiero in proposito.
Ringrazio ed invio un cordiale saluto.
Piero Pieri
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Zucchetti Software Giuridico srl
21/06/2020 08:41RE: Applicabilità art. 508 cpc alle vendita fallimentari
Per rispondere all'interrogativo formulato occorre un preliminare richiamo alla disciplina tessuta dal codice di rito.
L'art. 508 c.p.c. consente a qualunque aggiudicatario (o assegnatario) di concordare con il creditore ipotecario l'assunzione del debito in luogo del versamento in denaro del prezzo di aggiudicazione. Questa operazione determina, nella sostanza, il subingresso dell'aggiudicatario nel debito del debitore esecutato, che dovrà essere considerato senz'altro liberato dalla sua obbligazione, con la conseguenza che un eventuale successivo inadempimento dell'aggiudicatario o assegnatario non far rivivere il rapporto originario, da considerarsi ormai definitivamente estinta.
Il vantaggio che l'aggiudicatario ne ricava è quello di essere dispensato dall'obbligo di versare il saldo prezzo (per la quota parte di cui tra un attimo si dirà) entro i termini previsti dall'ordinanza di vendita.
Dal canto suo, il creditore conserva la garanzia ipotecaria sul bene pignorato in deroga all'effetto purgativo che il decreto di trasferimento produce a norma dell'art. 586 c.p.c., e può avvantaggiarsi dalle condizioni economiche dell'eventuale contratto di finanziamento nel quale l'aggiudicatario subentra in luogo del contraente originario.
Dalla lettura degli artt. 508 e 585 c.p.c. si ricava il dato per cui l'istituto opera solo nell'ambito di procedure esecutive che abbiano colpito beni gravati da pegno o ipoteca, anche se la dottrina non ha escluso l'operatività del meccanismo anche nei casi di beni gravati da privilegi speciali.
Poiché occorre scongiurare che questo accordo si risolva in danno degli altri creditori, il codice subordina l'operatività del meccanismo ad un decreto autorizzativo del giudice dell'esecuzione, il quale esonererà l'aggiudicatario dal versamento di quella sola quota parte di prezzo che eccede quanto "occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti".
È allora evidente che per determinare l'importo che l'aggiudicatario è dispensato dal versare occorrerà anticipare i tempi del riparto e, ottenute le precisazioni dei crediti da parte degli altri creditori, quantificate le spese di procedura e liquidati gli ausiliari del magistrato (stimatore, custode e delegato), dovrà predisporsi una bozza di piano di riparto per verificare se ed in quale misura il creditore con il quale l'aggiudicatario ha concordato l'assunzione del debito avrebbe partecipato alla distribuzione del ricavato.
Come anticipato, l'accordo tra creditore e aggiudicatario libera il debitore originario per un pari ammontare, come è espressamente previsto dall'art. 508 c.p.c.. A questa liberazione segue anche l'estinzione delle garanzie annesse al credito (se il garante non consente espressamente a mantenerle a norma dell'art. 1275 c.c.) salvo che per l'ipoteca iscritta sull'immobile aggiudicato all'asta, per la quale l'art. 586 prevede la non cancellabilità.
Se l'aggiudicatario resta inadempiente l'originaria obbligazione dell'esecutato non rivive, così come non rivivono le garanzie prestate; il creditore, pertanto, potrà agire esecutivamente in danno dell'aggiudicatario facendo valere la garanzia ipotecaria che non ha subito l'effetto purgativo.
Si è poi osservato che, ove l'aggiudicatario patisca l'evizione ai sensi dell'art. 2921 c.c., l'assunzione del debito verrà meno, e dunque anche l'obbligazione di adempiere, sicché il creditore è tenuto a restituire quanto abbia eventualmente già ricevuto.
Così ricostruita la cornice di riferimento il problema ruota intorno al vaglio di una sua compatibilità con la disciplina della liquidazione fallimentare e con le peculiarità proprie delle regole concorsuali.
Tale compatibilità è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 5916 del 27/05/1995, dove si è affermato che, "in virtù del generale richiamo, effettuato nell'art. 105 L.F., alle norme del processo d'esecuzione, in quanto compatibili con le disposizioni della legge speciale, è legittima l'esecuzione di una vendita dei beni del fallimento effettuata sotto il controllo degli organi fallimentari, i quali individuino come modalità di pagamento quella dell'accollo del debito ipotecario da parte dell'aggiudicatario (nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato il provvedimento del giudice del merito, il quale, ritenuta la compatibilità degli artt. 508 d 585 cod. proc. civ. con gli artt. 106 e 108 L.F., aveva consentito a che l'aggiudicatario di beni immobili del fallimento si assumesse il debito nei confronti del creditore ipotecario ammesso al passivo, restando correlativamente esonerato dall'obbligo del versamento del residuo prezzo, stante l'assenso del creditore stesso all'accollo)".
Ora è chiaro che all'indomani della riforma del 2006, a seguito della quale la modello di vendita previsto dal codice di rito non costituisce più il paradigma del procedimento liquidatorio, al quale si guarda solo quando il curatore lo abbia individuato nel programma di liquidazione, ma solo un'alternativa rispetto alla procedura competitiva di cui all'art. 107 comma primo, si pone il problema di stabilire se, anche in questa procedura semplificata, l'istituto possa trovare applicazione.
All'interrogativo riteniamo di dover fornire risposta negativa, poiché proprio la scelta di prescindere dal rinvio al codice di procedura civile esclude che la vendita competitiva implichi ex se l'operatività dell'istituto di cui all'art. 508 c.p.c..
Tuttavia, non può essere obliterata la considerazione per cui proprio nella predisposizione del programma di liquidazione e del disciplinare di vendita, il curatore potrebbe ciononostante fare riferimento ad esso, quante volte lo ritenga conveniente rispetto al miglior esito della vendita.
Insomma, e per riassumere, mentre la vendita celebrata ex art. 107 comma secondo determina ipso iure l'applicazione delle norme del codice di rito, e dunque dell'art. 508 c.p.c., che la giurisprudenza ha ritenuto compatibile con la vendita fallimentare, la vendita competitiva impone un esplicito richiamo a quella disciplina, in difetto del quale esso non resta impedito.
Ricordiamo, infine, che una generale applicabilità dell'istituto sembra cogliersi nel D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza d'impresa e dell'insolvenza), il quale all'art. 216, comma ottavo, prevede che "Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile".-
Sonia Chiti
Prato17/12/2020 13:03RE: RE: Applicabilità art. 508 cpc alle vendita fallimentari
Segnalo un decreto del Tribunale fallimentare di Roma del 9/11 dicembre 2019 in tema di compatibilità tra liquidazione concorsuale e e regole dell'espropriazione individuale e della possibilità che le seconde contaminino la prima o ne completino la disciplina prevista nl programma di liquidazione. Sotto il link dello studio legale che ha curato la pratica.
https://mflaw.it/vendita-di-immobile-in-sede-fallimentare-e-norme-del-codice-di-procedura-civile-applicabili/
Nel caso sottoposto all'esame del Tribunale di Roma, nel programma di liquidazione era prevista la vendita ex art. 107 c. 2 lf dei beni immobili di proprietà della società fallita, ma in caso, invece, di previsione di vendita con procedura competitiva?
Gradirei un Vs. parere in merito.
grazie,
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Zucchetti Software Giuridico srl
20/12/2020 09:05RE: RE: RE: Applicabilità art. 508 cpc alle vendita fallimentari
La pronuncia del Tribunale di Roma va nella direzione che noi avevamo tracciato.
Quanto alla sovrapponibilità di questi istituti all'interno di tutti i modelli procedimentali di vendita, un importante passo in avanti viene compiuto dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza d.lgs. 12 1 2020, n. 14) il quale all'art. 216, comma 8, prevede che "Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile". Insomma, si assiste ad una tendenziale incorporazioni delle norme codicistiche nelle liquidazioni concorsuali.
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