Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

revoca del fallimento

  • Gianpaolo Magnini

    Brescia
    12/09/2011 19:27

    revoca del fallimento

    Buonasera e complimenti per l'ottimo servizio che svolgete. Ho alcuni dubbi in tema di revoca del fallimento.
    La Corte di Appello in data 08/09/2011 accoglie il reclamo e revoca la dichiarazione di fallimento (sentenza del 24/06/2011), compensando le spese di lite del grado.
    Il primo dubbio che mi pongo è in ordine all'esecutività della sentenza e cioè se la stessa è immediatamente esecutiva o, come ritengo, lo diventa soltanto dopo essere passata in giudicato. Il dubbio mi si pone in quanto per la dichiarazione di fallimento il legislatore ha previsto l'immediata esecutività (art. 16 e 17 L.F.) mentre nel caso di revoca, non trovando un termine specifico, dovrebbe trovare applicazione la regola generale secondo cui le sentenze sono esecutive a partire dal momento del passaggio in giudicato (peraltro confermato dall'art. 119).
    Gli altri dubbi sono operativi e più precisamente:
    - se, come credo, la sentenza non è immediatamente esecutiva, e in questo periodo scadono adempimenti quali udienza di stato passivo, relazione ex art. 33 (rinviata), programma di liquidazione, ecc… devo procedere normalmente o tutti gli adempimenti vengono sospesi?
    - il fallimento viene chiuso d'ufficio o è necessario presentare un'istanza al GD, previo deposito e approvazione del rendiconto (peraltro negativo)?
    - esistono degli obblighi fiscali? Personalmente ritengo di no in quanto con la revoca il fallimento è come se non fosse stato mai dichiarato e pertanto spetterà alla fallita effettuare le varie dichiarazioni e comunicazioni ex art 35 DPR 633/72.
    Grazie e buona serata.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/09/2011 11:55

      RE: revoca del fallimento

      La sua domanda tocca un punto ancora dubbio. L'opinione della prevalente dottrina è nel senso da lei preferito che la sentenza di revoca produce effetto soltanto dal passaggio in giudicato, ma si è anche detto che essa è immediatamente esecutiva (in particolare Fabiani) dato che la sentenza di revoca è soggetta allo stesso regime pubblicitario della sentenza dichiarativa, dato che il comma 12° dell'art. 18 dispone che anche la sentenza di revoca va iscritta nel registro delle imprese, formalità questa finalizzata a rendere noto il provvedimento proprio in ragione della sua esecutività.
      Noi preferiamo la prima soluzione per il semplice motivo che, in linea di principio, le sentenze spiegano i loro effetti dal momento del passaggio in giudicato, salvo diversa espressa disposizione, che è dettata per la sentenza dichiarativa ma non per quella di revoca. Inoltre, se la revoca producesse effetti immediati, il fallimento dovrebbe essere arrestato al momento della sentenza di primo grado, ma questa situazione è difficilmente conciliabile con l'eventuale riforma della sentenza di revoca che dovrebbe riattivare una procedura ormai arrestata e revocata.
      Seguendo la tesi della non immediata esecutività, è chiaro che il fallimento rimane aperto e teoricamente andrebbero svolte tutte le attività di carattere procedurale (relazione ex art. 33, programma di liquidazione,, stato passivo, ecc.), ma di fatto si cerca di soprassedere in attesa del passaggio in giudicato, per evitare attività e spese inutili.
      Il problema vero riguarda gli atti di liquidazione; la diligenza richiesta al curatore impone che, a fronte di una situazione del genere, egli si astenga dal compiere atti di disponibilità che compromettono il patrimonio fallimentare, tant'è che in corso di reclamo l'art. 19 consente di chiedere la sospensione della liquidazione. Non esiste una norma similare una volta concluso il giudizio di impugnazione ma riteniamo che la sospensione possa essere richiesta anche successivamente in caso di ricorso in cassazione a norma dell'art. 373 cpc. qualora il curatore, nonostante la revoca proceda ad atti di liquidazione. .
      Passato in giudicato la sentenza, il curatore deve comunque presentare il conto della gestione, necessario ogni volta che un soggetto cessa dall'incarico di gestire un patrimonio altrui, nel mentre non è previsto un provvedimento di chiusura giacchè questo presuppone il fallimento che, appunto, quando si verifica una delle situazioni indicate nell'art. 118 va chiuso; la revoca invece elimina- o tende ad eliminare- gli effetti della dichiarazione del fallimento che non doveva essere dichiarato, per cui è assorbente della chiusura. Va anche detto che, in fatto, la distinzione tra chiusura e revoca non è così netta dato che comunque, anche in caso di revoca, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
      Per la parte fiscale, trasferiamo la sua domanda alla apposita sezione.
      Zucchetti Sg Srl
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        25/09/2011 22:32

        RE: RE: revoca del fallimento

        Relativamente agli obblighi fiscali concordiamo con quanto ipotizzato nel quesito, ovvero che nessun obbligo gravi sul Curatore:
        a) le comunicazioni ex art. 35 D.P.R. 633/72 gravano certamente sul fallito tornato in bonis
        b) pur in assenza di chiare e specifiche disposizioni normative, riteniamo che ai fini dichiarativi valgano le seguenti considerazioni:
        - la dichiarazione ex art. 74-bis, che serve a mettere l'Erario in condizione di insinuarsi al passivo, diviene evidentemente inutile
        - la dichiarazione annuale IVA deve essere presentata nei termini ordinari da chi in quel momento "rappresenta" (nel particolare significato tributario del termine) il soggetto fallito, quindi ccompeta al soggetto tornato in bonis
        - nè la dichiarazione dei redditi dall'inizio del periodo d'imposta al fallimento, nè quella relativa al periodo fallimentare, devono più essere presentate, non esistendo più il fallimento.