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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
fallimento dichiarato in pendenza del termine di impugnazione
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Alessandro Civati
Milano14/12/2016 18:13fallimento dichiarato in pendenza del termine di impugnazione
Buonasera.
sono a chiedere un vostro urgente parere per una questione abbastanza intricata.
un fallimento viene dichiarato sulla base di una sentenza di primo grado, che accerta un ingente debito della fallita verso altra società.
pendendo il termine lungo per l'impugnazione in appello, la debitrice fallisce.
preciso che la procedura viene aperta a fine novembre ed il termine per appellare scadrà il 31/12 pv
l'amministratore unico della fallita dichiara di voler appellare la sentenza, ritenendola ingiusta e si dichiara persino disponibile a sostenere le spese del giudizio, pur di provare la regolarità della propria condotta.
i dubbi sono i seguenti.
mi pare che l'art. 43 lf attribuisca al curatore la responsabilità di decidere se impugnare o meno, posto che il fallito non può più stare in giudizio, ovvero la società fallita , per il tramite del suo amministratore, non può autonomamente impugnare.
peraltro, sulla base di quali dati il curatore dovrebbe assumere una tale decisione? se il curatore decidesse di non proporre appello ciò potrebbe comportare una sua teorica responsabilità? o meglio, l'amministratore potrebbe dolersene? (tanto più che il fallimento nasce dalla sentenza non appellata).
questa domanda introduce quella successiva: in un caso come quello descritto, col termine quasi scaduto ed il fallimento dichiarato a ridosso di tale scadenza, senza che la curatela abbia nemmeno potuto prendere cognizione degli atti del giudizio, è invocabile la proroga del termine ex art. 328 cpc? a me pare di no, peraltro ciò impedirebbe alla curatela di usufruire di un congruo termine per valutare il da farsi, con evidente violazione del diritto di difesa.
ringrazio anticipatamente per la risposta.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/12/2016 19:18RE: fallimento dichiarato in pendenza del termine di impugnazione
La situazione descritta è riassumibile nell'intervenuto fallimento di una delle parti di una controversia già decisa dal giudice di primo grado in pendenza del termine per l'impugnazione, in particolare un mese circa prima della scadenza del termine lungo di cui all'art. 327 cpc.
Non vi è dubbio che, a seguito della dichiarazione di fallimento, il soggetto colpito ha perso la capacità di stare in giudizio tant'è che tale evento determina, a norma dell'art. 43 l.f. l'automatica interruzione del processo in corso; di conseguenza non vi è dubbio che legittimato all'impugnazione è il curatore. Sulla permanenza di una residua capacità in capo al fallito si discute molto, nel senso però dei limiti entro cui possa essere riconosciuta; per lo più si ammette in caso inerzia del curatore (con una serie di ulteriori distinguo per definire l'inerzia) e qualcuno parla di urgenza, non meglio definita. Una risalente Cassazione n. 769 del 1951 ha ammesso il ricorso in Cassazione avverso la sentenza che accertava il credito che era stato utilizzato per la dichiarazione di fallimento (come nel caso).
Non sarebbe necessario questo discorso sulla capacità del fallito se potesse applicarsi l'art. 328 cpc, come in passato. Il secondo comma di tale norma prevede, infatti, che il termine lungo per impugnare può essere prorogato, distinguendosi a seconda che gli eventi contemplati dall'art. 299 8tra cui rientra il fallimento) si siano verificati prima o dopo i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza: nel primo caso, non si produce alcun effetto ed il termine di decadenza continua a rimanere quello ordinario; nel secondo caso, invece, si produce a favore indistintamente di tutte le parti un prolungamento di sei mesi, decorrente dal giorno dell'evento. Nel caso, quindi, il termine dell'impugnazione sarebbe spostato dis ei mesi a decorrere dalla data del fallimento, il che le darebbe il tempo necessario per una approfondita valutazione del da farsi, ma il fatto è che quest'ultima disposizione non è stata coordinata con la modifica apportata dalla legge n. 69 del 2009 alla durata del termine lungo (riduzione da un anno a sei mesi), sicchè la proroga dei sei mesi è ritenuta praticamente inoperante in quanto implicitamente abrogato, in parte qua e per sopravvenuta incompatibilità ex art. 15 disp. prel.
Che fare allora? Stante l'incertezza sulla capacità della società fallita, sarebbe opportuno che lei quale curatore facesse una valutazione velocissima e, in caso ritenesse l'impugnazione non del tutto infondata, chiedesse al giudice di proporre appello e desse immediato mandato all'avvocato (eventualmente a quello che già difendeva la parte che conosce la questione), per far sì che l'impugnazione venga effettuata entro il termine di scadenza; in mancanza, se ritiene non sia possibile questo percorso, non rimane che tentare la carta dell'appello diretto del fallito, puntando sull''urgenza e la mancata determinazione dl curatore nei termini di legge (se, invero il curatore decide di non promuovere appello, diventa ancor più complicata la posizione del fallito, perché si escluderebbe la inerzia e l'urgenza).
Zucchetti SG srl
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