Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

verifica privilegio Cooperative agricole e coltivatori diretti

  • Andrea Montanari

    Bologna
    01/06/2016 15:55

    verifica privilegio Cooperative agricole e coltivatori diretti

    Devo procedere alla verifica del privilegio richiesto da cooperative agricole e da coltivatori diretti.
    Chiedo un indicazione sui fattori chiave da verificare.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/06/2016 19:31

      RE: verifica privilegio Cooperative agricole e coltivatori diretti

      Per quanto riguarda le cooperative agricole non è possibile dare un parametro unico cui uniformarsi in quanto la legge non lo detta e bisogna, pertanto, andare a scovare i principi che hanno determinato la concessione di questo privilegio, istituito con la legge 31 gennaio 1992 n. 59, il cui art.18 comma 2°, dispone: "all'art. 2751 bis del codice civile, dopo il n. 5 è aggiunto il seguente: 5 bis)- i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti".
      La genericità della formulazione (che non ha provveduto neanche a dargli una esatta collocazione) non aiuta nella accennata ricerca e sembrerebbe che tutti i crediti delle cooperative agricole nati dalla vendita dei prodotti possano godere del privilegio, ma così non può essere. E' vero, infatti che nelle cooperative agricole di trasformazione i soci, senza essere tenuti a prestare alcuna attività lavorativa nell'ambito della società, conferiscono i prodotti dei propri fondi, ed è anche vero che non ha rilievo alcuno la circostanza che l'uva, il latte o quant'altro siano essi stessi il frutto del lavoro dei soci, perchè il prodotto conferito "rimane comunque fuori dal rapporto di cooperazione, ed è rivolto- senza alcun contributo d'opera dei soci in questa fase- unicamente alla trasformazione e commercializzazione del prodotto conferito, ma si capisce dalla collocazione della norma- inserita in un articolo dettato per la tutela del lavoro-, e dalla natura cooperativa- nelle quali l'elemento qualificante è l'apporto prevalente del lavoro dei soci- che la legge ha voluto tutelare il lavoro in quanto si manifesti nella struttura cooperativa.
      Se si condivide questa impostazione, diventano significativi i dati circa il volume di affari, la prevalenza dell'apporto dei prodotti dei soci rispetto agli acquisti da terzi, l'appartenenza dei soci della cooperativa a categorie di soggetti che a loro volta potrebbero godere del privilegio, secondo i criteri di attribuzione propri di ciascuna categoria, per capire se si è in presenza una struttura a fine mutualistico, che può godere del privilegio di cui all'art. 2751bis, n. 5bis c.c., oppure si è in presenza di una cooperative di commercianti o industriali, solo sulla carta agricoltori, o addirittura di una vera e propria struttura industriale, cui non può essere attribuito il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5bis c.c.. Si tratta di indagine da fare con riferimento al caso concreto alla luce della documentazione prodotta, non essendo sufficiente per tale scopo la certificazione della prefettura o della Cciaa, comprovante la qualifica di cooperativa agricola, dato che l'attività effettivamente svolta prevale rispetto ad ogni altro aspetto.
      Il privilegio del coltivatore diretto è invece previsto dall'art. 2751 bis n. 4 c.c., che, appunto, concede il privilegio ai "crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti", nonchè ai "crediti del mezzadro o del colono indicati nell'art. 2765 c.c.".
      Come si vede nella categoria beneficiaria del privilegio generale sono ricompresi sia i soggetti che coltivano direttamente un fondo proprio, sia quelli che abitualmente operano la coltivazione di un fondo altrui, detenuto o in forza di un c.d. contratto agrario (affitto, mezzadria, colonia parziaria, soccida, compartecipazione) o in virtù di un rapporto negoziale di diversa natura (enfiteusi, usufrutto), purchè siano coltivatori diretti, qualifica che costituisce il denominatore comune e indispensabile di chi può usufruire del privilegio citato.
      In primo luogo, quindi, il creditore deve dimostrare di avere la qualifica di coltivatore diretto. La definizione di coltivatore diretto è espressamente contenuta nella legislazione sulla prelazione agraria e in quella vincolistica, nonchè in altre leggi speciali ed in tutte queste norme speciali, il coltivatore diretto, indipendentemente dal titolo (proprietà, usufrutto, affitto ecc.) che assicura la disponibilità del fondo, viene definito come colui che direttamente ed abitualmente si dedica alla coltivazione del fondo ed al governo del bestiame, sempre che la forza lavorativa del nucleo familiare, complessivamente considerato, non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l'allevamento e il governo del bestiame.
      Tuttavia, dopo qualche iniziale dubbio su quale normativa seguire ai fini della concessione del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 4 c.c., la giurisprudenza si è orientata nel senso che la qualifica di "coltivatore diretto" va desunta non dai principi di cui alla normativa speciale, "bensì dalla disciplina codicistica (art. 1647 e 2083 c.c.), così che l'elemento qualificante della detta categoria va rinvenuto nella coltivazione del fondo da parte del titolare con "prevalenza" del lavoro proprio e di persone della sua famiglia - dovendosi individuare il requisito della "prevalenza" in base al rapporto tra forza lavorativa totale occorrente per la lavorazione del fondo e forza/lavoro riferibile al titolare ed ai membri della sua famiglia a prescindere dall'apporto di mezzi meccanici" (Così Cass. 17.06.1999, n. 6002; Conf. Cass. 17.07.2003, n. 11187).
      Di conseguenza, tale privilegio, proprio perchè collegato alla figura del coltivatore diretto, non può essere invocato da enti collettivi, ivi incluse le cooperative costituite da coltivatori diretti e i consorzi tra cooperative agricole, perchè queste sono un'entità distinta dai singoli soci, alla quale non compete la qualifica in esame ed, infatti per esse è prevista espressa disposizione. Infine, il privilegio del coltivatore diretto assiste solo i crediti per i corrispettivi della vendita dei prodotti, per cui esso grava sul soggetto acquirente dei medesimi (sia esso concedente, locatore o terzo), senza alcun limite di tempo, salvo, naturalmente, il compimento della prescrizione che estingue il diritto di credito stesso.
      Zucchetti SG Srl