Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Urgentissimo - crediti del lavoratore dipendente

  • Fabio Gennaro

    Bibbiano (RE)
    08/12/2015 14:47

    Urgentissimo - crediti del lavoratore dipendente

    buongiorno
    un legale di vari dipendenti a seguito di domanda di insinuazione al passivo fallimentare, mi ha chiesto il privilegio dell spese legali pro-quota quali somme relative all'istanza di fallimento, richiamando altresì alcuni stati passivi relativi al 2014 i quali su proposta del curatore sono stati ammessi con il privilegio generale ante 1° grado 2751. inoltre l'avvocato richiama l'art. del codice civile 2755 il quale riconosce il privilegio generale mobiliare su tutte le spese legali per le istanze di fallimento.
    dopo aver ricercato nelle discussioni su fallco, e valutato la normativia A mio avviso tali spese, comprensive di Cassa Forense ed iva possano essere ammesse, ma al chirografo, non essendo crediti retributivi.
    ora come devo considerare tale voce?

    grazie mille
    cordiali saluti
    Dott. Fabio Gennaro
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/12/2015 18:44

      RE: Urgentissimo - crediti del lavoratore dipendente

      Va preliminarmente chiarito che legittimati a chiedere il rimborso delle spese legali per la presentazione della domanda di ammissione al passivo sono i creditori e non il legale degli stessi, in quanto il professionista ha ricevuto un incarico dai suoi mandanti e deve da questi essere pagato. Di conseguenza, se, come lei dice, è il legale di vari dipendenti a seguito di domanda di insinuazione al passivo fallimentare a chiederle il corrispettivo per le sue prestazioni, lei può proporre il rigetto della domanda per mancanza di legittimazione.
      Se, invece, è la parte, nel suo caso, i dipendenti che chiedono il rimborso delle spese legali per la domanda di insinuazione, le problematiche sono varie e sono state affrontate altre volte in questo Forum. Ci limitiamo, pertanto, a riportare una precedente risposta in cui, fatta la premessa che trattandosi di spese sostenute dopo la dichiarazione di fallimento, le stesse dovrebbero essere non ripetibili in forza del principio della cristallizzazione dei crediti alla data della dichiarazione di fallimento, aggiungevamo testualmente: "Bisogna tener conto, però, che l'art. 95 c.p.c. dispone che le spese per gli interventi nella procedura esecutiva sono a carico di chi ha subito l'esecuzione e che, per il principio di esclusività, il creditore non ha altro mezzo per far valere la sua pretesa che intervenire nel concorso. Questa inevitabilità della domanda attribuisce natura accessoria al credito delle spese necessaria per presentarla, ed è questo principio che giustifica la disposizione dell'art. 95 c.p.c., che, a sua volta, trova una conferma, in sede fallimentare, nel primo comma dell'art. 54, che, implicitamente ribadendo la natura concorsuale del credito per le spese in questione, attribuisce loro lo stesso rango prelatizio del credito principale
      Dal combinato disposto degli artt. 95 c.p.c. e 54 comma 1° l.fall. si ricavano, dunque, due principi: che le spese per la domanda di insinuazione, in quanto dirette a realizzare l'intervento dei creditori nella procedura esecutiva concorsuale, sono a carico del fallito e che le stesse devono avere lo stesso trattamento del credito cui si riferiscono.
      Questo per quanto riguarda le spese vive ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione, nel mentre le spese del legale- che non sono indispensabili per la partecipazione al concorso potendo il creditore sottoscrivere la domanda personalmente-, non costituiscono- secondo l'interpretazione per la verità risalente della Cassazione- un accessorio del credito ovvero una derivazione necessaria dello stesso, bensì un credito autonomo, sorto successivamente alla dichiarazione di fallimento e come tale incapace di incidere sulla massa attiva fallimentare.
      Questa tesi, però, va incontro alla facile obiezione che, data la natura giurisdizionale del procedimento di verifica, non può impedirsi al creditore di essere assistito da un avvocato qualora egli, in ragione della rilevanza tecnica delle questioni da affrontare, non sia in grado di predisporre autonomamente la domanda, sicchè, in queste condizioni l'intervento del legale diventa non più facoltativo ma necessario e comunque ricollegabile al comportamento del debitore (che non ha pagato) anteriore alla dichiarazione di fallimento.
      Quest'ultima soluzione è quella più diffusa nella prassi, ed è condivisibile sia perché tutela il creditore, che, diversamente sarebbe costretto a sopportare le spese necessariamente sostenute, sia perché nella rafforzata giurisdizionalizzazione del procedimento attuata con la riforma, la non obbligatorietà della difesa tecnica è una eccezione giustificata dalla presumibile semplicità della domanda che può essere contraddetta dalla realtà del caso concreto, sia perché nei procedimenti ordinari nei quali lo jus postulandi appartiene alla parte personalmente, a questi compete, in caso di vittoria, la ripetizione delle spese di causa, compresi diritti ed onorari, qualora si sia servito di un legale.
      In tal modo, non si generalizza il rimborso delle spese del legale, ma si lascia al giudice la possibilità di vagliare, nel caso concreto, la necessità delle stesse, escludendo quelle ritenute superflue o eccesive a norma dell'art. 92 c.p.c. in riferimento al contenuto tecnico delle problematiche affrontate, con conseguente collocazione di tutte le spese (borsuali e legali) che vengono riconosciute, nella stessa posizione del credito per capitale".
      Zucchetti Sg Srl